TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA ( C.E.E.A. - EURATOM ), TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI GENERALI, ARTICOLO 203
++++ QUANDO UN'AZIONE DELLA COMUNITA RISULTI NECESSARIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO DEGLI SCOPI DELLA COMUNITA , SENZA CHE IL PRESENTE TRATTATO ABBIA PREVISTO I POTERI D'AZIONE A TAL UOPO RICHIESTI , IL CONSIGLIO , DELIBERANDO ALL'UNANIMITA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E DOPO AVER CONSULTATO L'ASSEMBLEA , PRENDE LE DISPOSIZIONI DEL CASO .