11985I/AFI/PCD/ADP

ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO FINALE, PROCEDURA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L' ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L' ADESIONE

Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0497


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Procedura di informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione

I

1 . Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese , denominati in appresso stati aderenti , ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota agli stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio .

2 . Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno stato aderente , che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni .

3 . Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni .

4 . Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale , composto da rappresentanti delle Comunità e degli stati aderenti .

5 . Da parte delle Comunità , membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine . La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori .

6 . Il comitato interinale è assistito da un segretariato , che è quello della conferenza , all'uopo mantenuto in funzione .

7 . Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni .

8 . Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà , la questione può essere discussa a livello ministeriale , su domanda di uno stato aderente .

9 . Le disposizioni di cui sopra si applicano , mutatis mutandis , alle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti .

10 . La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri delle Comunità .

II

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3 , paragrafo 2 e all'articolo 4 , paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo , per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto , contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione .

Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli stati membri , di cui all'articolo 3 , paragrafo 1 , seconda frase e paragrafo 2 , esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione , gli stati aderenti saranno invitati a partecipare , dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate , all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione .

III

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui agli articoli 179 e 366 dell'atto relativo alle condizioni di adesione , i rappresentanti degli stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli stati membri attuali .

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1 * gennaio 1986 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità . Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente .

IV

Le consultazioni tra gli stati aderenti e la Commissione , di cui all'articolo 61 , paragrafo 2 e all'articolo 223 , paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati , iniziano ancor prima dell'adesione .

V

Gli stati aderenti si impegnano a che la concessione delle licenze di cui agli articoli 2 dei protocolli n . 13 e 22 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli .

VI

Le istituzioni delle Comunità elaborano in tempo utile i testi di cui all'articolo 397 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati .

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