Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Articolo 30 - Articolo K.2 - Trattato UE (Maastricht 1992) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0022 - 0022
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0163 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0061
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo VI: Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Articolo 30 Articolo K.2 - Trattato UE (Maastricht 1992) Articolo 30 1. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia comprende: a) la cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi la polizia, le dogane e altri servizi specializzati incaricati dell'applicazione della legge, in relazione alla prevenzione e all'individuazione dei reati e alle relative indagini; b) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali; c) la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico; d) la valutazione in comune di particolari tecniche investigative ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata. 2. Il Consiglio promuove la cooperazione tramite Europol e, in particolare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam: a) mette Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto; b) adotta misure che consentono a Europol di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici e di sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata; c) promuove accordi di collegamento tra organi inquirenti sia di magistratura che di polizia che si specializzano nella lotta contro la criminalità organizzata in stretta cooperazione con Europol; d) istituisce una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità transnazionale.