Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte quinta - Le istituzioni della Comunità - TITOLO I - Disposizioni istituzionali - Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 249
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0153 - 0153
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0132 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0278 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0065 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Articolo 249 Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. --------------------------------------------------