24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/6


ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

4.   AGRICOLTURA

1.

31991 R 1601: Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1)

Nell'allegato II, dopo la denominazione geografica «Nürnberger Glühwein» è inserita la denominazione geografica seguente:

«Samoborski bermet».

2.

32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1)

a)

All'articolo 66 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Per la Croazia è istituita una riserva speciale per la ristrutturazione, come indicato nell’allegato IX, punto 2. Tale riserva è liberata dal 1o aprile della prima campagna di contingentamento dopo l'adesione, a condizione che il consumo in azienda di latte e di prodotti lattiero-caseari in Croazia sia diminuito nel periodo 20082012.

La decisione relativa alla liberazione della riserva e alla sua distribuzione tra le quote per le consegne e per le vendite dirette è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, sulla scorta della valutazione di una relazione che la Croazia dovrà presentare entro il 31 dicembre 2013. Tale relazione esporrà in dettaglio i risultati e le tendenze dell’effettivo processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario croato e, in particolare, il passaggio dalla produzione per il consumo in azienda alla produzione destinata al mercato.»

b)

All’articolo 103 duodecies, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Il presente paragrafo non si applica alla Croazia per l'esercizio finanziario 2013. La Croazia sottopone alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno per il periodo di programmazione 2014-2018.»

c)

All'allegato III, parte II, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

“raffineria a tempo pieno”: un’unità di produzione:

la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione,

oppure

che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15 000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattino, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione è la campagna 2007/2008.»

d)

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

Zucchero

Isoglucosio

Sciroppo di inulina

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia

(metropolitana)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d'oltremare

432 220,05

 

 

Croazia

192 877,0

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo

(continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 529 618,20

690 440,8

e)

Nell'allegato IX, punto 1, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente:

«Stato membro

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Croazia

 

 

 

 

 

765 000

765 000»

f)

Nell'allegato IX, punto 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Stato membro

Tonnellate

Bulgaria

39 180

Croazia

15 000

Romania

188 400»

g)

Nell'allegato X, dopo la voce relativa alla Francia è inserita la voce seguente:

«Croazia

40,70»

h)

Nell'allegato X ter è aggiunta la tabella seguente:

in 1000 EUR

«Esercizio finanziario

2013

2014

2015

2016

A partire dal 2017 in poi

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832»

i)

Nell'allegato XI ter, appendice, punto 2, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Moslavina, PrigorjeBilogora, Plešivica, Pokuplje e Zagorje-Međimurje.»

j)

Nell'allegato XI ter, appendice, punto 3, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatsko Podunavlje e Slavonija.»

k)

Nell'allegato XI ter, appendice, punto 4, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

in Croazia, le superfici vitate nelle sottoregioni seguenti: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija e Srednja i Južna Dalmacija.»

3.

32008 R 0110: Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

a)

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il termine di presentazione delle schede tecniche, di cui al paragrafo 1, si applica anche alle indicazioni geografiche della Croazia elencate nell'allegato III.»

b)

Nell'allegato III, punto 9, sono aggiunte le indicazioni geografiche seguenti:

 

«Hrvatska loza

Croazia

 

Hrvatska stara šljivovica

Croazia

 

Slavonska šljivovica

Croazia»

c)

Nell'allegato III, punto 32, è aggiunta la indicazione geografica seguente:

 

«Hrvatski pelinkovac

Croazia»

d)

Nell'allegato III è inserito il punto seguente:

«39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Croazia»

e)

Nell'allegato III, alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», è aggiunta la indicazione geografica seguente:

 

«Hrvatska travarica

Croazia»

4.

32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

a)

All'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

“nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Croazia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;»

b)

All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente. La Croazia provvede affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente».

c)

All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, degli articoli 57 bis e 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).»

d)

All'articolo 51, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La Croazia può decidere di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 52 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 15 luglio 2013.»

e)

All'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al secondo comma, nel caso della Croazia tale massimale è stabilito sulla base dei massimali nazionali di cui all'articolo 104, paragrafo 4, e all'articolo 112, paragrafo 5, per quanto riguarda rispettivamente i pagamenti per le carni ovine e caprine e i pagamenti per i bovini di cui agli articoli 52 e 53, tenendo conto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121.»

f)

All'articolo 52, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Croazia può trattenere fino al 50 % dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.»

g)

All'articolo 53, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Croazia può trattenere tutto o parte dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.»

h)

Al titolo 3, capitolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

i)

All'articolo 55, il titolo è sostituito dal seguente:

«Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia».

j)

All'articolo 55, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2, e alla Croazia.»

k)

All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Per la Croazia tale riduzione non supera il 20 % del massimale annuo indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.»

l)

All'articolo 57, paragrafo 3, sono aggiunte le frasi seguenti:

«In Croazia l'utilizzazione della riserva nazionale è soggetta all'autorizzazione della Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141. La Commissione esamina in particolare l'istituzione di qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione e le relative condizioni di applicazione. La richiesta di autorizzare l'utilizzazione della riserva nazionale è trasmessa dalla Croazia alla Commissione entro il 15 luglio 2013.»

m)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 57 bis

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1.   La Croazia crea una riserva nazionale speciale per lo sminamento che è utilizzata allo scopo di assegnare, durante un periodo di dieci anni dopo l'adesione, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori con terreni sminati che tornano ad essere utilizzati per le attività agricole.

2.   I terreni ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo non sono ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 59 e 61.

3.   Il valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente articolo non supera il valore dei diritti all'aiuto stabiliti rispettivamente a norma degli articoli 59 e 61.

4.   L'importo massimo assegnato alla riserva nazionale speciale per lo sminamento è pari a 9 600 000 EUR e forma oggetto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121. Gli importi annui massimi sono fissati come segue:

(migliaia di EUR)

Croazia

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Importo massimo per la riserva nazionale speciale per lo sminamento

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   Nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, la Croazia assegna diritti all'aiuto agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico e sono stati restituiti all'uso per attività agricole tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012.

6.   Per gli anni dal 2013 al 2022, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno in questione a condizione che tali terreni siano stati restituiti all'uso per attività agricole durante l'anno civile precedente e che ciò sia stato comunicato alla Commissione conformemente al paragrafo 9.

7.   Al fine di assicurare un utilizzo appropriato dei fondi dell'Unione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, modifica il massimale di cui alla tabella 3 dell'allegato VIII al fine di aggiungervi gli importi provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento che sono stati assegnati entro il 31 dicembre 2022.

8.   Tutti i terreni dichiarati ai fini del presente articolo corrispondono alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

9.   Entro il 15 luglio 2013, la Croazia comunica alla Commissione la superficie dei terreni ammissibili conformemente al paragrafo 5, indicando sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 59 sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 61. Tale comunicazione include altresì le informazioni sulle corrispondenti dotazioni di bilancio e sugli importi non utilizzati. A decorrere dal 2014, entro il 31 gennaio di ogni anno è trasmessa alla Commissione una comunicazione contenente le stesse informazioni relativa all'anno civile precedente, che specifica le superfici restituite all'uso per le attività agricole e le corrispondenti dotazioni di bilancio.

10.   Entro il 31 dicembre 2012, tutti i terreni minati e sminati per i quali gli agricoltori potrebbero ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento sono recensiti nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo II, capitolo 4.»

n)

All'articolo 59 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, adotta le norme relative all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in Croazia.»

o)

All'articolo 61 è aggiunto il comma seguente:

«Per la Croazia la data di cui al primo comma, lettere a) e b), è il 30 giugno 2011.»

p)

All'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il testo seguente:

«La Croazia può decidere, entro la data di adesione, di utilizzare a decorrere dal primo anno di attuazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 59, paragrafo 2, sino al 10 % del massimale nazionale di cui all'articolo 40 come indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.»

q)

All'articolo 69, paragrafo 9, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:

«a bis)

specificati per il 2022 nel caso della Croazia;».

r)

All'articolo 104, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Si applicano i seguenti massimali nazionali:

Stati membri

Massimale nazionale

Bulgaria

2 058 483

Repubblica ceca

66 733

Danimarca

104 000

Estonia

48 000

Spagna

19 580 000

Francia

7 842 000

Croazia

542 651

Cipro

472 401

Lettonia

18 437

Lituania

17 304

Ungheria

1 146 000

Polonia

335 880

Portogallo

2 690 000

Romania

5 880 620

Slovenia

84 909

Slovacchia

305 756

Finlandia

80 000

Totale

41 273 174»

s)

All'articolo 112, paragrafo 5, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

«Croazia

105 270»

t)

L'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Articolo 121

Introduzione dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

60 % nel 2009,

70 % nel 2010,

80 % nel 2011,

90 % nel 2012,

100 % a decorrere dal 2013.

In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

35 % nel 2009,

40 % nel 2010,

50 % nel 2011,

60 % nel 2012,

70 % nel 2013,

80 % nel 2014,

90 % nel 2015,

100 % a decorrere dal 2016.

In Croazia, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:

25 % nel 2013,

30 % nel 2014,

35 % nel 2015,

40 % nel 2016,

50 % nel 2017,

60 % nel 2018,

70 % nel 2019,

80 % nel 2020,

90 % nel 2021,

100 % a decorrere dal 2022.»

u)

All'articolo 132, paragrafo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, lettere a) e b), la Croazia ha la possibilità di integrare i pagamenti diretti sino al 100 % del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.»

v)

Nell'allegato VII, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:

«Croazia

100

w)

Nell'allegato VIII è aggiunta la tabella seguente:

«Tabella 3  (1)

Stato membro

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Croazia

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000


(1)  Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all'articolo 121.»


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