4.
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32009 R 0073: Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
a)
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All'articolo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
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“nuovi Stati membri”: la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Croazia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia;»
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b)
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All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente. I nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente. La Croazia provvede affinché le terre investite a pascolo permanente al 1o luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente».
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c)
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All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
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a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, degli articoli 57 bis e 59, dell'articolo 64, paragrafo 2, terzo comma, dell'articolo 65 e dell'articolo 68, paragrafo 4, lettera c).»
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d)
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All'articolo 51, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«La Croazia può decidere di avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 52 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale decisione è comunicata alla Commissione entro il 15 luglio 2013.»
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e)
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All'articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al secondo comma, nel caso della Croazia tale massimale è stabilito sulla base dei massimali nazionali di cui all'articolo 104, paragrafo 4, e all'articolo 112, paragrafo 5, per quanto riguarda rispettivamente i pagamenti per le carni ovine e caprine e i pagamenti per i bovini di cui agli articoli 52 e 53, tenendo conto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121.»
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f)
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All'articolo 52, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo comma, la Croazia può trattenere fino al 50 % dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.»
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g)
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All'articolo 53, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo comma, la Croazia può trattenere tutto o parte dell'importo risultante dal massimale di cui all'articolo 51, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento al fine di versare agli agricoltori un pagamento supplementare su base annua.»
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h)
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Al titolo 3, capitolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:
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i)
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All'articolo 55, il titolo è sostituito dal seguente:
«Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e in Croazia».
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j)
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All'articolo 55, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capitolo, il presente titolo si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto al titolo V, capitolo 2, e alla Croazia.»
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k)
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All'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
«Per la Croazia tale riduzione non supera il 20 % del massimale annuo indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.»
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l)
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All'articolo 57, paragrafo 3, sono aggiunte le frasi seguenti:
«In Croazia l'utilizzazione della riserva nazionale è soggetta all'autorizzazione della Commissione mediante un atto di esecuzione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 141. La Commissione esamina in particolare l'istituzione di qualsiasi regime nazionale di pagamenti diretti applicabile prima della data di adesione e le relative condizioni di applicazione. La richiesta di autorizzare l'utilizzazione della riserva nazionale è trasmessa dalla Croazia alla Commissione entro il 15 luglio 2013.»
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m)
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È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 57 bis
Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia
1. La Croazia crea una riserva nazionale speciale per lo sminamento che è utilizzata allo scopo di assegnare, durante un periodo di dieci anni dopo l'adesione, in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, diritti all'aiuto agli agricoltori con terreni sminati che tornano ad essere utilizzati per le attività agricole.
2. I terreni ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi del presente articolo non sono ammissibili all'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 59 e 61.
3. Il valore dei diritti all'aiuto stabiliti a norma del presente articolo non supera il valore dei diritti all'aiuto stabiliti rispettivamente a norma degli articoli 59 e 61.
4. L'importo massimo assegnato alla riserva nazionale speciale per lo sminamento è pari a 9 600 000 EUR e forma oggetto dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 121. Gli importi annui massimi sono fissati come segue:
(migliaia di EUR)
|
Croazia
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2013
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2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
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2019
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2020
|
2021
|
2022
|
Importo massimo per la riserva nazionale speciale per lo sminamento
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2 400
|
2 880
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3 360
|
3 840
|
4 800
|
5 760
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6 720
|
7 680
|
8 640
|
9 600
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5. Nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico, la Croazia assegna diritti all'aiuto agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nelle domande di aiuto presentate nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico e sono stati restituiti all'uso per attività agricole tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012.
6. Per gli anni dal 2013 al 2022, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori sulla base dei terreni che sono stati sminati e dichiarati dagli agricoltori nell'anno in questione a condizione che tali terreni siano stati restituiti all'uso per attività agricole durante l'anno civile precedente e che ciò sia stato comunicato alla Commissione conformemente al paragrafo 9.
7. Al fine di assicurare un utilizzo appropriato dei fondi dell'Unione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, modifica il massimale di cui alla tabella 3 dell'allegato VIII al fine di aggiungervi gli importi provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento che sono stati assegnati entro il 31 dicembre 2022.
8. Tutti i terreni dichiarati ai fini del presente articolo corrispondono alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
9. Entro il 15 luglio 2013, la Croazia comunica alla Commissione la superficie dei terreni ammissibili conformemente al paragrafo 5, indicando sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 59 sia i terreni ammissibili ai livelli di sostegno a norma dell'articolo 61. Tale comunicazione include altresì le informazioni sulle corrispondenti dotazioni di bilancio e sugli importi non utilizzati. A decorrere dal 2014, entro il 31 gennaio di ogni anno è trasmessa alla Commissione una comunicazione contenente le stesse informazioni relativa all'anno civile precedente, che specifica le superfici restituite all'uso per le attività agricole e le corrispondenti dotazioni di bilancio.
10. Entro il 31 dicembre 2012, tutti i terreni minati e sminati per i quali gli agricoltori potrebbero ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento sono recensiti nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo II, capitolo 4.»
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n)
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All'articolo 59 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, adotta le norme relative all'assegnazione iniziale dei diritti all'aiuto in Croazia.»
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o)
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All'articolo 61 è aggiunto il comma seguente:
«Per la Croazia la data di cui al primo comma, lettere a) e b), è il 30 giugno 2011.»
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p)
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All'articolo 69, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il testo seguente:
«La Croazia può decidere, entro la data di adesione, di utilizzare a decorrere dal primo anno di attuazione del regime di pagamento unico di cui all'articolo 59, paragrafo 2, sino al 10 % del massimale nazionale di cui all'articolo 40 come indicato nella tabella 3 dell'allegato VIII.»
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q)
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All'articolo 69, paragrafo 9, primo comma, dopo la lettera a) è inserita la lettera seguente:
«a bis)
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specificati per il 2022 nel caso della Croazia;».
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r)
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All'articolo 104, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applicano i seguenti massimali nazionali:
Stati membri
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Massimale nazionale
|
Bulgaria
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2 058 483
|
Repubblica ceca
|
66 733
|
Danimarca
|
104 000
|
Estonia
|
48 000
|
Spagna
|
19 580 000
|
Francia
|
7 842 000
|
Croazia
|
542 651
|
Cipro
|
472 401
|
Lettonia
|
18 437
|
Lituania
|
17 304
|
Ungheria
|
1 146 000
|
Polonia
|
335 880
|
Portogallo
|
2 690 000
|
Romania
|
5 880 620
|
Slovenia
|
84 909
|
Slovacchia
|
305 756
|
Finlandia
|
80 000
|
Totale
|
41 273 174»
|
|
s)
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All'articolo 112, paragrafo 5, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:
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t)
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L'articolo 121 è sostituito dal seguente:
«Articolo 121
Introduzione dei pagamenti diretti
I pagamenti diretti sono introdotti nei nuovi Stati membri diversi dalla Bulgaria, dalla Croazia e dalla Romania conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
—
|
100 % a decorrere dal 2013.
|
In Bulgaria e Romania, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
—
|
100 % a decorrere dal 2016.
|
In Croazia, i pagamenti diretti sono introdotti conformemente al seguente schema degli incrementi, espressi in percentuale del livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri:
—
|
100 % a decorrere dal 2022.»
|
|
u)
|
All'articolo 132, paragrafo 2, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, lettere a) e b), la Croazia ha la possibilità di integrare i pagamenti diretti sino al 100 % del livello applicabile negli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri.»
|
v)
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Nell'allegato VII, dopo la voce relativa alla Francia, è inserita la voce seguente:
|
w)
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Nell'allegato VIII è aggiunta la tabella seguente:
«Tabella 3
(1)
Stato membro
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Croazia
|
93 250
|
111 900
|
130 550
|
149 200
|
186 500
|
223 800
|
261 100
|
298 400
|
335 700
|
373 000
|
|
|