7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/403 |
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.