21994A0103(73)

Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo - Atto finale - Dichiarazione comune - Verbale concordato - Dichiarazione del Governo francese

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994 pag. 0572 - 0605


PROTOCOLLO CHE ADEGUA L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati le Parti contraenti,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato l'accordo SEE, è stato firmato ad Oporto il 2 maggio 1992;

CONSIDERANDO che l'articolo 129, paragrafo 2 dell'accordo SEE contempla che esso sia ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali;

CONSIDERANDO che risulta ormai chiaro che uno dei firmatari dell'accordo SEE, la Confederazione svizzera, non può ratificare l'accordo SEE;

CONSIDERANDO che gli altri firmatari dell'accordo SEE, tuttora pienamente convinti della necessità di perseguire i suoi obiettivi, sono risoluti a mettere in vigore l'accordo SEE il più presto possibile;

CONSIDERANDO che si deve fissare una nuova data per l'entrata in vigore dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che occorre adottare specifiche disposizioni per l'entrata in vigore dell'accordo SEE per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein;

CONSIDERANDO che a seguito della mancata ratifica da parte della Svizzera sono necessari alcuni adeguamenti dell'accordo SEE;

CONSIDERANDO che è opportuno inserire tra detti adeguamenti una disposizione che rifletta il desiderio delle Parti contraenti di consentire alla Svizzera di partecipare, in futuro, al SEE,

HANNO DECISO di concludere il seguente protocollo:

Articolo 1

1. L'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del presente protocollo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia.

2. Per quanto riguarda il Principato del Liechtenstein, l'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, entra in vigore ad una data che sarà fissata dal Consiglio SEE e a condizione che quest'ultimo

- abbia deciso che è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 121, lettera b) dell'accordo SEE, e cioè che non sia ostacolato il buon funzionamento dell'accordo SEE; e

- abbia adottato le opportune decisioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione al Liechtenstein delle misure già adottate dal Consiglio SEE e dal Comitato misto SEE.

3. Il Liechtenstein è autorizzato a partecipare alle decisioni del Consiglio SEE di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

1. Dato che la Confederazione svizzera, in seguito alla mancata ratifica dell'accordo SEE, non è una delle Parti contraenti, il riferimento del preambolo dell'accordo SEE a «LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA» quale una delle Parti contraenti è soppresso.

2. L'articolo 2, lettera b) dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

«Stati AELS (EFTA): la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e, alle condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, il Principato del Liechtenstein;».

3. L'accordo SEE è ulteriormente adeguato conformemente agli articoli da 3 a 20 del presente protocollo.

Articolo 3

Nell'articolo 120 le parole «protocolli 41, 43 e 44» sono sostituite dalle parole «protocolli 41 e 43».

Articolo 4

Nell'articolo 126, paragrafo 1 le parole «del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera» sono sostituite dalle parole «del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia».

Articolo 5

L'articolo 128, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell'AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.»

Articolo 6

L'articolo 129, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il presente accordo entra in vigore alla data e alle condizioni previste nel protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.»

Articolo 7

Nel paragrafo 11 del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, le parole «dall'articolo 129, paragrafo 3» sono sostituite dalle parole «dalla data di entrata in vigore».

Articolo 8

Nell'appendice V, nota 2 e nell'appendice VI, nota 3 del protocollo 4 relativo alle norme di origine, le parole «Svizzera» e «svizzero» sono sostituite, respettivamente, dalle parole «Svezia» e «svedese».

Articolo 9

Nel protocollo 5 sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein, Svizzera):

- la parola «, Svizzera» è soppressa nel titolo;

- nel paragrafo 1 le parole «il Liechtenstein e la Svizzera possono» e «purché osservino» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «il Liechtenstein può» e «purché osservi»; nel paragrafo 2, le parole «o in Svizzera» sono soppresse.

Articolo 10

Il protocollo 6 sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte della Svizzera e del Liechtenstein è sostituito dal seguente protocollo:

«PROTOCOLLO 6

SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE OBBLIGATORIE DA PARTE DEL LIECHTENSTEIN

Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.

Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.»

Articolo 11

Nel protocollo 8 sui monopoli di Stato, le parole «della Svizzera e» sono soppresse.

Articolo 12

Nel protocollo 9 sul commercio di pesce e di prodotti del mare:

- nell'appendice 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2 le parole «Il Liechtenstein e la Svizzera possono» sono sostituite dalle parole «Il Liechtenstein può»;

- nell'appendice 3, le parole «- Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972, e successivo scambio di lettere sull'agricoltura e sulla pesca, firmato il 14 luglio 1986.» sono soppresse.

Articolo 13

Nel protocollo 15 sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole «Svizzera e» sono soppresse; all'articolo 8, paragrafo 1 la frase «la Svizzera e il Liechtenstein non introducono . . .» è sostituita dalla frase «il Liechtenstein non introduce . . .»; l'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il Liechtenstein adotta tutte le misure necessarie per assicurare che durante i periodi di transizione i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli altri Stati AELS (EFTA) possano assumere le occupazioni disponibili nel territorio del Liechtenstein con lo stesso grado di priorità dei cittadini del Liechtenstein.»; all'articolo 11 le parole «della Svizzera e» sono soppresse;

- all'articolo 11 la parola «, rispettivamente» è soppressa;

- gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 9, paragrafo 1 sono soppressi.

Articolo 14

Nel protocollo 16 sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone (Svizzera e Liechtenstein):

- nel titolo le parole «Svizzera e» sono soppresse; all'articolo 1 le parole «la Svizzera e» nonché «della Svizzera e» sono soppresse; all'articolo 2 le parole «della Svizzera e» sono soppresse; all'articolo 3, prima frase le parole «dalla Svizzera e» sono soppresse; all'articolo 3, lettera a) le parole «in Svizzera e» sono soppresse;

- all'articolo 3, lettera a) le parole «della Svizzera e» sono soppresse;

- agli articoli 1 e 2 nonché all'articolo 3, prima frase la parola «, rispettivamente,» è soppressa; all'articolo 3, lettera a) la parola «rispettivamente» è soppressa;

- all'articolo 3, lettera c) le parole «a 500 persone per quanto riguarda la Svizzera o» e le parole «per quanto riguarda il Liechtenstein» sono soppresse;

- l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 15

Le seguenti disposizioni dell'accordo SEE:

- articolo 81, lettere a), b), d) e) e f);

- articolo 82;

- protocollo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma;

- protocollo 31, articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma, e

- protocollo 32

entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Articolo 16

Nel protocollo 38 sul meccanismo finanziario:

- all'articolo 2, paragrafo 2 la parola «tre» è sostituita dalla parola «due»;

- L'articolo 2, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Il volume totale dei prestiti ammessi a beneficiare degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 1 è di 1 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.»

- L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'importo totale delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 è di 500 milioni di ecu, da impegnare in quote eguali nell'arco di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1993. Qualora l'accordo SEE entri in vigore dopo tale data, l'arco di tempo è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore.»

Articolo 17

Nel protocollo 41 sugli accordi vigenti sono soppressi i seguenti riferimenti:

«>SPAZIO PER TABELLA>

»

Articolo 18

Il protocollo 44 sull'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia è soppresso.

Articolo 19

Nell'appendice del protocollo 47 sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino:

15. 387 R 0822: Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti d), f), m) e n)

le parole «, la Svizzera» sono soppresse; le parole «, il Liechtenstein e la Svizzera» e le parole «, del Liechtenstein e della Svizzera» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «e il Liechtenstein» ed «e del Liechtenstein»;

- adattamento k), lettera b)

le parole «della Svizzera o» sono soppresse;

22. 389 R 2392: Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «, della Svizzera» sono soppresse;

- adattamento c)

la parole «della Svizzera e» e la parola «interessato» sono soppresse;

26. 390 R 3201: Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione:

- adattamenti c), d) e f)

le disposizioni sono soppresse.

Articolo 20

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 21

Le disposizioni, i riferimenti, gli specifici adattamenti, i periodi e le date relativi al Liechtenstein contenuti nell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo SEE, adeguato mediante il presente protocollo, per quanto riguarda il Liechtenstein in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo.

Articolo 22

1. Il presente protocollo è redatto in unico esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente protocollo entra in vigore il 1° luglio 1993, purché tutte le Parti contraenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 abbiano depositato gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo SEE e del presente protocollo prima di questa data. Qualora si superi questa data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo deposito. Tuttavia, qualora l'ultimo deposito preceda di meno di quindici giorni l'inizio del mese successivo, il presente protocollo entra in vigore soltanto il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito.

4. Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente protocollo entra in vigore una volta che esso abbia depositato i suoi strumenti di ratifica dell'accordo SEE e del presente protocollo, alla data fissata dal Consiglio SEE e alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den syttende marts nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März neunzehnhundertdreiundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Ìáñôßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôñßá.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Gjört í Brussel hinn sautjánda dag marsmána sar 1993.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende maart negentienhonderd drieënnegentig.

Utferdiget i Brussel på den syttende dag i mars i året nittenhundre og nittitre.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Março de mil novecentos e noventa e três.

Tehty Brysselissä, seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

>RIFERIMENTO A UN FILM>

På Kongeriget Danmarks vegne

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für die Bundesrepublik Deutschland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Por el Reino de España

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour la République française

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Per la Repubblica italiana

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pour le grand-duché de Luxembourg

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Pela República Portuguesa

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für die Republik Österreich

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Suomen tasavallan puolesta

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Fyrir L´y sveldi s Ísland

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Für das Fürstentum Liechtenstein

>RIFERIMENTO A UN FILM>

For Kongeriket Norge

>RIFERIMENTO A UN FILM>

För Konungariket Sverige

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DEL PROTOCOLLO CHE ADEGUA L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Gli allegati da I a IX, XII, XIII, XVI e da XVIII a XXII dell'accordo SEE sono adeguati come specificato in appresso.

I. ALLEGATO I, QUESTIONI VETERINARIE E FITOSANITARIE

A. Adeguamenti settoriali

La disposizione relativa alla Svizzera e al Liechtenstein figurante sotto l'intestazione «ADEGUAMENTI SETTORIALI», nonché l'intestazione stessa, sono soppressi.

B. Capo I, Questioni veterinarie

- Introduzione al capo

- paragrafo 3

le parole «nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1994» sono sostituite da «il 1° gennaio 1994 o, se questa è successiva, sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo».

- Le date relative agli Stati AELS (EFTA) cui è fatto riferimento negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo sono sostituite come specificato in appresso:

- le date «1° gennaio 1993» e «31 dicembre 1992» sono sostituite, rispettivamente, da «la data di entrata in vigore dell'accordo» e «il giorno precedente la data di entrata in vigore dell'accordo»;

- la data «1° aprile 1993» è sostituita da «il primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo»;

- la data «1° luglio 1993» è sostituita da «il primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore dell'accordo»;

- la data «1° settembre 1993» è sostituita da «la data di cui al paragrafo 3 dell'introduzione del capo I, Questioni veterinarie, dell'allegato I dell'accordo».

1. 364 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «Svizzera: Kanton/Canton/Cantone» sono soppresse;

- adattamenti d), e) e g)

la parola «Svizzera/» è soppressa;

- adattamento f)

le parole «Svizzera/» e «/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo» sono soppresse.

3. 390 L 0426: Direttiva 90/426/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «Svizzera/» e «/Vétérinaire de contrôle/Veterinario di controllo» sono soppresse.

4. 390 L 0539: Direttiva 90/539/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «CH o» e «la Svizzera e» sono soppresse;

- adattamento g)

la parola «Svizzera/» è soppressa.

12. 385 L 0511: Direttiva 85/511/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la parola «Svizzera/» è soppressa; e

le parole «Eidgenössisches Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe, Mittelhäusern» sono sostituite da «-»;

- adattamento b)

la parola «Svizzera/» è soppressa.

14. 380 L 0217: Direttiva 80/217/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la parola «Svizzera/» è soppressa.

18. 364 L 0433: Direttiva 64/433/CEE del Consiglio:

- adattamento j)

la sigla «CH -» è soppressa.

20. 371 L 0118: Direttiva 71/118/CEE del Consiglio e

21. 377 L 0099: Direttiva 77/99/CEE del Consiglio:

- adattamento c)

le sigle «CH -» e «CH/» sono soppresse.

23. 389 L 0437: Direttiva 89/437/CEE del Consiglio:

- adattamento f)

la sigla «CH/» è soppressa.

34. 391 L 0495: Direttiva 91/495/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

la sigla «CH,» è soppressa.

66. 389 D 0610: Decisione 89/610/CEE della Commissione:

- adattamento

la parola «Svizzera/» è soppressa.

C. Capo II, Alimenti per animali

- Introduzione, paragrafo 1

le frasi «la Svizzera e il Liechtenstein conformano le rispettive legislazioni nazionali» e «la Svizzera e il Liechtenstein non vietano» sono sostituite, rispettivamente, da «il Liechtenstein conforma la sua legislazione nazionale» e «il Liechtenstein non vieta».

- La data «il 1° gennaio 1993», indicata con riguardo agli Stati AELS (EFTA) negli adattamenti specifici disposti in relazione agli atti cui è fatto riferimento nel capo è sostituita da «alla data di entrata in vigore dell'accordo».

3. 377 L 0101: Direttiva 77/101/CEE del Consiglio e

4. 379 L 0373: Direttiva 79/373/CEE del Consiglio:

- deroga, secondo trattino

la disposizione è sostituita dal testo seguente: «Il Liechtenstein può mantenere, fino al 31 dicembre 1994, la sua legislazione nazionale per quanto concerne il divieto delle arachidi.»

II. ALLEGATO II, REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, NORME, PROVE E CERTIFICAZIONI

A. Capo I, Veicoli a motore

1. 370 L 0156: Direttiva 70/156/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera.» sono soppresse.

2. 370 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

le parole «CH = Svizzera,» sono soppresse.

8. 370 L 0388: Direttiva 70/388/CEE del Consiglio,

9. 371 L 0127: Direttiva 71/127/CEE del Consiglio,

17. 374 L 0483: Direttiva 74/483/CEE del Consiglio,

19. 376 L 0114: Direttiva 76/114/CEE del Consiglio,

22. 376 L 0757: Direttiva 76/757/CEE del Consiglio,

23. 376 L 0758: Direttiva 76/758/CEE del Consiglio,

24. 376 L 0759: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio,

25. 376 L 0760: Direttiva 76/760/CEE del Consiglio,

26. 376 L 0761: Direttiva 76/761/CEE del Consiglio,

27. 376 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio,

29. 377 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio,

30. 377 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio,

31. 377 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio,

32. 377 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio e

39. 378 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «, 14 per la Svizzera» e «14 per la Svizzera» sono soppresse.

40. 378 L 1015: Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera» sono soppresse;

- adattamento b)

le parole «14 per la Svizzera» sono soppresse.

41. 380 L 0780: Direttiva 80/780/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera» sono soppresse.

44. 388 L 0077: Direttiva 88/77/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «14 per la Svizzera» sono soppresse.

B. Capo II, Trattori agricoli o forestali

1. 374 L 0150: Direttiva 74/150/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, nella legislazione svizzera.» sono soppresse.

11. 377 L 0536: Direttiva 77/536/CEE del Consiglio,

13. 378 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio,

17. 379 L 0622: Direttiva 79/622/CEE del Consiglio,

20. 386 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio,

22. 387 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio e

23. 389 L 0173: Direttiva 89/173/CEE del Consiglio:

- adattamenti

le parole «14 per la Svizzera», «,14 per la Svizzera», «14 per la Svizzera,» e «14 per la Svizzera;» sono soppresse.

C. Capo III, Apparecchi di sollevamento e di movimentazione

2. 384 L 0528: Direttiva 84/528/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «CH per la Svizzera,» sono soppresse.

D. Capo VI, Macchine e materiali per cantieri

8. 386 L 0295: Direttiva 86/295/CEE del Consiglio e

9. 386 L 0296: Direttiva 86/296/CEE del Consiglio:

- adattamento:

le parole «CH per la Svizzera,» sono soppresse.

E. Capo VIII, Apparecchi a pressione

2. 376 L 0767: Direttiva 76/767/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «CH per la Svizzera,» sono soppresse.

F. Capo IX, Strumenti di misura

1. 371 L 0316: Direttiva 71/316/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «CH per la Svizzera,» sono soppresse;

- adattamento b)

la sigla «CH,» è soppressa.

6. 371 L 0348: Direttiva 71/348/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole « "1 Rappen/1 centime/1 centesimo" (Svizzera)» sono soppresse.

12. 375 L 0106: Direttiva 75/106/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «in Svizzera e» sono soppresse.

G. Capo XIV, Concimi

1. 376 L 0116: Direttiva 76/116/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

la parola «, Svizzera» è soppressa.

H. Capo XIX, Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi

1. 383 L 0189: Direttiva 83/189/CEE del Consiglio:

- adattamento g)

le parole «SNV (Svizzera)» e «SEK (Svizzera)», e i relativi indirizzi, sono soppressi.

I. Capo XXVII, Bevande spiritose

1. 389 R 1576: Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio:

- adattamento h)

6. Acquavite di vinaccia

le voci seguenti sono soppresse:

«Baselbieter Marc»

«Grappa del Ticino/Grappa Ticinese»

«Grappa della Val Calanca»

«Grappa della Val Bregaglia»

«Grappa della Val Mesolcina»

«Grappa della Valle di Poschiavo»

«Marc d'Auvernier»

«Marc de Dôle du Valais»;

7. Acquavite di frutta

le voci seguenti sono soppresse:

«Aargauer Bure Kirsch»

«Abricotine du Valais/Walliser Aprikosenwasser»

«Baselbieterkirsch»

«Baselbieter Zwetschgenwasser»

«Bernbieter Birnenbrand»

«Bernbieter Kirsch»

«Bernbieter Mirabellen»

«Bernbieter Zwetschgenwasser»

«Bérudges de Cornaux»

«Emmentaler Kirsch»

«Freiämter Theilersbirnenbranntwein»

«Freiämter Zwetschgenwasser»

«Fricktaler Kirsch»

«Kirsch de la Béroche»

«Luzerner Birnenträsch»

«Luzerner Kirsch»

«Luzerner Theilersbirnenbranntwein»

«Luzerner Zwetschgenwasser»

«Mirabelle du Valais»

«Rigi Kirsch»

«Seeländer Pflümliwasser»

«Urschwyzerkirsch»

«William du Valais/Walliser William»

«Zuger Kirsch»;

9. Acquavite di genziana

le voci seguenti sono soppresse:

«9. Acquavite di genziana

Gentiane du Jura»;

11. Bevande spiritose al ginepro

le voci seguenti sono soppresse:

«11. Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura»;

14. Liquore

le voci seguenti sono soppresse:

«Bernbieter Griottes Liqueur»

«Bernbieter Kirschen Liqueur»

«Genépi du Valais»;

15. Bevande spiritose

le voci seguenti sono soppresse:

«Bernbieter Cherry Brandy Liqueur»

«Bernbieter Kräuterbitter»

«Eau-de-vie d'herbes du Jura»

«Gotthard Kräuterbranntwein»

«Luzern Chrüter (Kräuterbranntwein)»

«Vieille lie du Mandement»

«Walliser Chrüter (Kräuterbranntwein)».

III. ALLEGATO III, RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

385 L 0374: Direttiva 85/374/CEE del Consiglio:

- L'adattamento a), punto iii) è soppresso;

- adattamento b)

le parole «la Svizzera ed» sono soppresse;

le parole «le rispettive legislazioni nazionali prevedono» sono sostituite da «la sua legislazione nazionale prevede».

IV. ALLEGATO IV, ENERGIA

Appendici 1 e 2

La parola «Svizzera», e le relative indicazioni nelle colonne «Ente» e «Rete», sono soppresse.

V. ALLEGATO V, LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

A. Adattamenti settoriali

Le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

B. 3. 368 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio:

- adattamento e), punto ii)

le parole «svizzeri/svizzero,» sono soppresse.

VI. ALLEGATO VI, SICUREZZA SOCIALE

A. Adattamenti settoriali

- paragrafo I

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

B. 1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti g), h), i), j), m) e n)

le voci «S. SVIZZERA» e i relativi testi sono soppressi;

- adattamenti k) e l)

le intestazioni e le disposizioni delle voci seguenti sono soppresse:

84, 101, 117, 132, 146, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171;

- adattamento o)

la voce «16.» e il relativo testo sono soppressi.

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio:

- adattamenti a), b), c), d), e), f), g), h) e k)

le voci «S. SVIZZERA» e i relativi testi sono soppressi.

20. 383 Y 0117: Decisione n. 117 e

21. 383 Y 1112(02): Decisione n. 118:

- adattamento

la voce «Svizzera» e il relativo testo sono soppressi.

34. C/281/88/pag. 7: Decisione n. 135:

- adattamento

la voce «s)» e il relativo testo sono soppressi.

35. C/64/88/pag. 7: Decisione n. 136:

- adattamento

la voce «S. SVIZZERA» e il relativo testo sono soppressi.

C. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E ALLA RELATIVA COMMISSIONE DEI CONTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

Le parole «la Svezia e la Svizzera» sono sostituite dalle parole «e la Svezia».

VII. ALLEGATO VII, RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

A. Adattamenti settoriali

Le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

B. Capitolo A, Sistema generale

1. 389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

C. Capitolo B, Professioni legali

2. 377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

D. Capitolo C, Attività mediche e paramediche

4. 375 L 0362: Direttiva 75/362/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa;

- adattamento a)

la voce «s) in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce «in Svizzera:» e i relativi testi sono soppressi;

- adattamento c)

le voci «Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento d)

la rubrica «- medicina tropicale:», nonché le voci «Svizzera» e i relativi testi sono soppressi.

5. 375 L 0363: Direttiva 75/363/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

6. 386 L 0457: Direttiva 86/457/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

8. 377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa;

- adattamento a)

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce «s) in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

9. 377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

10. 378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa;

- adattamento a)

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce «s) in Svizzera» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento c) 1.

la voce «- in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

11. 378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

12. 378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce «s) in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

14. 380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa;

- adattamento a)

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce «s) in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

15. 380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio:

- la deroga per la Svizzera è soppressa.

17. 385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la voce «s) in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

E. Capitolo D, Architettura

18. 385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la voce «r) in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

F. Capitolo E, Attività commerciali e di intermediari

22. 364 L 0224: Direttiva 64/224/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

28. 374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce «- Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

G. Capitolo G, Ausiliari dei trasporti

38. 382 L 0470: Direttiva 82/470/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce «Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

H. Capitolo I, Altri settori

43: 367 L 0043: Direttiva 67/43/CEE del Consiglio:

- adattamento

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

VIII. ALLEGATO VIII, DIRITTO DI STABILIMENTO

Adattamenti settoriali

Le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite da «e Svezia».

IX. ALLEGATO IX, SERVIZI FINANZIARI

A. Capo I, Assicurazioni

2. 373 L 0239: Prima Direttiva 73/239/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la voce «g) in Svizzera» e il relativo testo sono soppressi;

- adattamento b)

la voce «- per quanto riguarda la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

11. 379 L 0267: Prima Direttiva 79/267/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la voce «- per quanto riguarda la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

13. 377 L 0092: Direttiva 77/92/CEE del Consiglio:

- adattamenti a) e b)

la voce «in Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

B. Capo II, Banche ed altri enti creditizi

21. 386 L 0635: Direttiva 86/635/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «e la Svizzera» sono soppresse.

C. Capo III, Borsa e valori mobiliari

24. 379 L 0279: Direttiva 79/279/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «e la Svizzera applicano» sono sostituite dalla parola «applica»;

le parole «tali paesi organizzano» sono sostituite dalle parole «tale paese organizza».

25. 380 L 0390: Direttiva 80/390/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «e la Svizzera applicano» sono sostituite dalla parola «applica»;

le parole «tali paesi organizzano» sono sostituite dalle parole «tale paese organizza».

26. 382 L 0121: Direttiva 82/121/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «e la Svizzera applicano» sono sostituite dalla parola «applica»;

le parole «tali paesi scambiano» sono sostituite dalle parole «tale paese scambia».

27. 388 L 0627: Direttiva 88/627/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «, la Svizzera» sono soppresse.

28. 389 L 0298: Direttiva 89/298/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «, la Svizzera» sono soppresse.

29. 389 L 0592: Direttiva 89/592/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «, la Svizzera» sono soppresse.

X. ALLEGATO XII, LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

1. 388 L 0361: Direttiva 88/361/CEE del Consiglio:

- adattamento d)

il quarto trattino è soppresso;

quinto trattino

le parole «e la Svizzera» sono soppresse.

XI. ALLEGATO XIII, TRASPORTI

A. Adattamenti settoriali

- Paragrafo II

il quinto trattino è soppresso.

B. Capo I, Trasporti interni

1. 370 R 1108: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio:

- adattamento

aggiunte A.2 FERROVIA e B. STRADA

le voci «Svizzera» e i relativi testi sono soppressi.

12. 389 R 4060: Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio:

- l'adattamento b) è soppresso.

13. 375 L 0130: Direttiva 75/130/CEE del Consiglio:

- l'ultima frase dell'adattamento è soppressa.

C. Capo II, Trasporti su strada

14. 385 L 0003: Direttiva 85/3/CEE del Consiglio:

- il secondo comma dell'adattamento è soppresso;

- adattamento, terzo comma

le parole «da Austria e Svizzera» sono sostituite dalle parole «dall'Austria».

16. 377 L 0143: Direttiva 77/143/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.

20. 385 R 3820: Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

e

21. 385 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio:

- l'adattamento b) è soppresso.

22. 376 L 0914: Direttiva 76/914/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.

23. 388 L 0599: Direttiva 88/599/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «e la Svizzera attuano» sono sostituite dalla parola «attua».

25. 362 L 2005: Prima direttiva del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «la Svezia e la Svizzera» sono sostituite da «e la Svezia».

26. 376 R 3164: Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «la Svezia e la Svizzera» sono sostituite da «e la Svezia».

28. 374 L 0561: Direttiva 74/561/CEE del Consiglio:

- l'adattamento e la relativa frase introduttiva sono soppressi.

34. 372 R 1172: Regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione:

- adattamento

le parole «Svizzera (CH),» sono soppresse.

D. Capo IV, Trasporti per idrovie interne

46. 387 L 0540: Direttiva 87/540/CEE del Consiglio:

- adattamento

la frase seguente è soppressa:

«La Svizzera attua la direttiva il 1° gennaio 1995 al più tardi.»

47. 382 L 0714: Direttiva 82/714/CEE del Consiglio:

- adattamento

CAPITOLO II

Zona 3

la voce «Svizzera» e il relativo testo sono soppressi.

E. Capo VI, Aviazione civile

62. 390 R 2343: Regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio:

- adattamento

la voce «SVIZZERA:» e il relativo testo sono soppressi.

XII. ALLEGATO XVI, APPALTI

1. 371 L 0304: Direttiva 71/304/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole «i suddetti periodi» e «questi Stati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «il suddetto periodo» e «il Liechtenstein».

2. 371 L 0305: Direttiva 71/305/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole «i suddetti periodi» e «questi Stati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «il suddetto periodo» e «il Liechtenstein»;

- adattamento c)

le parole «, Liechtenstein e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e nel Liechtenstein»;

il terzo trattino è soppresso;

- adattamento e)

la voce «per la Svizzera,» e il relativo testo sono soppressi.

3. 377 L 0062: Direttiva 77/62/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole «i suddetti periodi» e «questi Stati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «il suddetto periodo» e «il Liechtenstein»;

- adattamento c)

le parole «, nel Liechtenstein e in Svizzera» sono sostituite dalle parole «e nel Liechtenstein»;

il terzo trattino è soppresso;

- adattamento h)

la voce «- per la Svizzera,» e il relativo testo sono soppressi.

4. 390 L 0531: Direttiva 90/531/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole «i suddetti periodi» e «questi Stati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «il suddetto periodo» e «il Liechtenstein»;

- adattamento e)

le parole «, nel Liechtenstein e in Svizzera» sono sostituite dalle parole «e nel Liechtenstein»;

il terzo trattino è soppresso.

5. 389 L 0665: Direttiva 89/665/CEE del Consiglio e

6. 371 R 1182: Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

- adattamento a)

il secondo comma è soppresso;

terzo comma

le parole «i suddetti periodi» e «questi Stati» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «il suddetto periodo» e «il Liechtenstein».

Appendici 1 e 3:

- la voce «VII. In SVIZZERA:» e il relativo testo sono soppressi.

Appendici 2 e da 4 a 13:

- la voce «SVIZZERA» e il relativo testo sono soppressi.

XIII. ALLEGATO XVIII, SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, DIRITTO DEL LAVORO E PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE

18. 376 L 0207: Direttiva 76/207/CEE del Consiglio:

- adattamento

le parole «La Svizzera e il Liechtenstein attuano» sono sostituite dalle parole «Il Liechtenstein attua».

24. 380 L 0987: Direttiva 80/987/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la voce «F. SVIZZERA» e il relativo testo sono soppressi.

XIV. ALLEGATO XIX, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Adattamenti settoriali

Le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite da «e Svezia».

XV. ALLEGATO XX, AMBIENTE

A. Adattamento settoriale

Le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite da «e Svezia».

B. Capo III, Aria

19. 388 L 0609: Direttiva 88/609/CEE del Consiglio:

- adattamenti b) e c)

la voce «Svizzera» e le relative cifre sono soppresse.

C. Capo V, Rifiuti

31. 384 L 0631: Direttiva 84/631/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «SE per la Svezia e CH per la Svizzera» sono sostituite dalle parole «e SE per la Svezia.».

XVI. ALLEGATO XXI, STATISTICHE

A. Adattamenti settoriali

- paragrafo 1

Le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

B. Statistiche industriali

1. 364 L 0475: Direttiva 64/475/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamento d) ed e)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

2. 372 L 0211: Direttiva 72/211/CEE del Consiglio:

- adattamento c)

la disposizione è soppressa.

3. 372 L 0221: Direttiva 72/221/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

la disposizione è soppressa;

- adattamento d)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia»;

- adattamento e)

le parole «La Svizzera e il Liechtenstein sono dispensati» sono sostituite dalle parole «Il Liechtenstein è dispensato».

4. 378 L 0166: Direttiva 78/166/CEE del Consiglio:

- adattamento e)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

C. Statistiche dei trasporti

5. 378 L 0546: Direttiva 78/546/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

la disposizione è soppressa;

- adattamento b)

le parole «Svizzera e» e «Schweiz/Suisse/Svizzera e» sono soppresse;

- adattamento c)

le parole «Svizzera e» sono soppresse nel secondo gruppo di paesi; e

inserire «Svizzera» prima di «Bulgaria» nel terzo gruppo di paesi;

- adattamento g)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia»;

- adattamento h)

la disposizione è soppressa.

6. 380 L 1119: Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «Svizzera e Liechtenstein» e «Schweiz/Suisse/Svizzera e Liechtenstein» sono soppresse;

- adattamento b)

l'intestazione «II. Stati AELS (EFTA)» è sostituita dall'intestazione «II. Stati AELS (EFTA) SEE»;

le parole «18. Svizzera e Liechtenstein» sono soppresse;

le parole «18. Svizzera» sono inserite subito dopo l'intestazione «III. Paesi europei extra SEE»;

- adattamento d)

le parole «Stati AELS (EFTA)» sono sostituite dalle parole «Stati AELS (EFTA) SEE».

7. 380 L 1177: Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio:

- adattamento a)

le abbreviazioni «SBB/CFF/FFS» e «BLS» e i nomi per esteso sono soppressi;

- adattamento b)

le parole «Svizzera» e «Schweiz/Suisse/Svizzera» sono soppresse;

- adattamento c)

le parole «17. Svizzera» sono soppresse nella lettera «b) Stati AELS (EFTA)» e inserite subito dopo la lettera «B. Paesi extra SEE»;

la lettera «b) Stati AELS (EFTA)» è sostituita da «b) Stati AELS (EFTA) SEE».

D. Statistiche sul commercio estero e intracomunitario

8. 375 R 1736: Regolamento (CEE) n. 1736/75:

- adattamento b), paragrafo 3

La frase seguente è soppressa:

«Svizzera e Liechtenstein formano un unico territorio statistico.»;

- adattamento h)

la disposizione è soppressa.

9. 377 R 0546: Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione:

- adattamenti a) e b)

la voce «Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

16. 388 R 0455: Regolamento (CEE) n. 455/88 della Commissione:

- adattamento

le parole «- per la Svizzera: 1 000 FS» sono soppresse.

E. Statistiche demografiche e sociali

18. 376 R 0311: Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio:

- adattamento a)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

F. Contabilità nazionale - PIL

19. 389 L 0130: Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

G. Nomenclature

20. 390 R 3037: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio:

- adattamento

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

H. Statistiche dell'agricoltura

21. 372 L 0280: Direttiva 72/280/CEE del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «Svizzera: -» sono soppresse;

- adattamenti c), e) e f)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

22. 372 D 0356: Decisione 72/356/CEE della Commissione:

- adattamento a)

le parole «Svizzera: Un'unica regione» sono soppresse;

- adattamento b)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

23. 388 R 0571: Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio:

- adattamento e)

voci B.04, E, J.17

le parole «la Finlandia e la Svizzera», «la Svezia e la Svizzera», «l'Austria e la Svizzera» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «e la Finlandia», «e la Svezia» nonché «e l'Austria»;

- adattamento f)

la disposizione è soppressa;

- adattamenti g) e h)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

24. 390 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio:

- adattamento b)

le parole «Schweiz/Suisse/Svizzera: -» sono soppresse;

- adattamento d)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

I. Statistiche della pesca

25. 391 R 1382: Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio:

- adattamento a)

l'intestazione «AELS (EFTA)» è sostituita da «Stati AELS (EFTA) SEE».

J. Statistiche dell'energia

26. 390 L 0377: Direttiva 90/377/CEE del Consiglio:

- adattamenti a), b) e d)

le parole «Svezia e Svizzera» sono sostituite dalle parole «e Svezia».

XVII. ALLEGATO XXII, DIRITTO SOCIETARIO

A. Periodi di transizione

Le parole «Svizzera e» sono sostituite dalla parola «il».

B. 1. 368 L 0151: Prima direttiva del Consiglio (68/151/CEE):

- adattamento

la voce «- Per la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

2. 377 L 0091: Seconda direttiva del Consiglio (77/91/CEE):

- adattamento a)

la voce «- per la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

3. 378 L 0855: Terza direttiva del Consiglio (78/855/CEE):

- adattamento a)

la voce «- per la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

4. 378 L 0660: Quarta direttiva del Consiglio (78/660/CEE):

- adattamento a)

la voce «- per la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

6. 383 L 0349: Settima direttiva del Consiglio (83/349/CEE):

- adattamento

la voce «s) per la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

9. 389 L 0667: Dodicesima direttiva del Consiglio (89/667/CEE):

- adattamento

la voce «- per la Svizzera:» e il relativo testo sono soppressi.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e

DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità» e

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati «gli Stati membri della Comunità»,

e

i plenipotenziari:

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA,

DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

DEL REGNO DI NORVEGIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

in appresso denominati «gli Stati AELS (EFTA)» ,

riuniti a Bruxelles il diciassette marzo millenovecentonovantatre per la firma del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno adottato i testi seguenti:

I. Il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo

II. L'allegato di cui all'articolo 20 del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato al protocollo.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato la dichiarazione comune allegata al presente Atto finale.

Inoltre, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno adottato i verbali concordati allegati al presente Atto finale. I verbali concordati sono vincolanti.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto della dichiarazione del Governo della Francia allegata al presente Atto finale.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i riferimenti alla Svizzera contenuti nelle seguenti dichiarazioni comuni, elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, cessano di essere applicabili:

3. Dichiarazione comune relativa al periodo di transizione concernente il rilascio o la redazione dei documenti relativi alla prova d'origine

e

8. Dichiarazione comune relativa al trasporto di merci su strada.

I plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto che i seguenti accordi, di cui ai verbali concordati dei negoziati allegati all'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, cessano di essere applicabili:

- Ad protocollo 16 e ad allegato VI,

- Ad allegato VII (riguardante gli ingegneri della Fondazione del Registro svizzero degli ingegneri).

Essi hanno convenuto di sopprimere le parole «tra la Comunità e la Svizzera e» nel verbale concordato «Ad protocollo 47».

Infine, i plenipotenziari della Comunità e degli Stati membri della Comunità e i plenipotenziari degli Stati AELS (EFTA) hanno preso atto, per quanto riguarda le dichiarazioni elencate nell'Atto finale firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ad esso allegate, che:

I. cessano di essere applicabili le seguenti dichiarazioni:

10. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa alle misure di salvaguardia;

11. Dichiarazione della Comunità europea;

12. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'introduzione di un prolungamento degli studi di architettura successivamente al conseguimento del diploma negli istituti tecnici superiori;

16. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa al ricorso alla clausola di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali;

17. Dichiarazione della Comunità europea;

34. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa ai dazi doganali di carattere fiscale;

36. Dichiarazione del governo della Svizzera relativa all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

II. Nelle seguenti dichiarazioni, vengono soppresse la dichiarazione del governo della Svizzera o la dichiarazione della Comunità europea inerente alla Svizzera:

2. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa ai monopoli sugli alcolici;

13. Dichiarazione dei governi dell'Austria e della Svizzera relativa ai servizi audiovisivi;

14. Dichiarazione dei governi del Liechtenstein e della Svizzera relativa all'assistenza amministrativa;

15. Dichiarazione della Comunità europea;

33. Dichiarazione della Comunità europea e dei governi dell'Austria, della Finlandia, del Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera relativa ai prodotti ricavati dalle balene;

35. Dichiarazione della Comunità europea relativa agli accordi bilaterali.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. Pur rispettando pienamente l'esito del referendum svizzero del 6 dicembre 1992, le Parti contraenti dell'accordo SEE deplorano che, a causa della mancata partecipazione della Svizzera, lo Spazio economico europeo non abbia potuto essere realizzato tra le Parti contraenti inizialmente previste.

2. Le Parti contraenti dell'accordo SEE hanno preso atto che le autorità svizzere si sono riservate la possibilità di una futura partecipazione al SEE. Esse accoglieranno favorevolmente la partecipazione della Svizzera al SEE e sono disposte ad avviare negoziati qualora la Svizzera presenti una domanda conformemente all'articolo 128 dell'accordo SEE, adeguato mediante il protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Una successiva partecipazione della Svizzera al SEE dovrebbe basarsi sui risultati di cui all'accordo SEE originale e agli accordi bilaterali negoziati contemporaneamente, nonché su eventuali successive modifiche di tali accordi.

VERBALI CONCORDATI

Le Parti contraenti concordano quanto segue:

Ad articolo 15

La data specifica prevista per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15 è dovuta a difficoltà tecniche a livello di bilancio e lascia impregiudicata la cooperazione bilaterale o multilaterale nei settori in questione, nonché la cooperazione di cui all'articolo 85 dell'accordo SEE.

Per garantire la regolare entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 15, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) possono partecipare provvisoriamente, fino al 1° gennaio 1994, ai comitati che coadiuvano la Commissione delle Comunità europee nelle gestione o nello sviluppo delle attività comunitarie nei settori contemplati dalle suddette disposizioni.

Ciascuno degli Stati AELS (EFTA) sostiene le spese connesse alla sua partecipazione.

Ad articolo 20

Allegato IV (Energia)

8. 390 L 0547: Direttiva 90/547/CEE del Consiglio e

9. 391 L 0296: Direttiva 91/296/CEE del Consiglio

nell'espressione «scambi commerciali tra gli Stati AELS (EFTA)», le parole «AELS (EFTA)» si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordó SEE è entrato in vigore;

Allegato XIV (Concorrenza)

1. 389 R 4064: Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

nelle espressioni «di dimensione AELS (EFTA)» negli adattamenti a), b) e h), «il fatturato . . . realizzato . . . nell'AELS (EFTA)» negli adattamenti b) e j) e «residenti . . . dell'AELS (EFTA)» nell'adattamento j), le parole «AELS (EFTA)» si riferiscono agli Stati AELS (EFTA) per i quali l'accordo SEE è entrato in vigore.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA FRANCIA

La Francia prende atto che l'accordo sullo Spazio economico europeo non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den syttende marts nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März neunzehnhundertdreiundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åöôÜ Ìáñôßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôñßá.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Gjört í Brussel hinn sautjánda dag marsmána sar 1993.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de zeventiende maart negentienhonderd drieënnegentig.

Utferdiget i Brussel på den syttende dag i mars i året nittenhundre og nittitre.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Março de mil novecentos e noventa e três.

Tehty Brysselissä, seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars nittonhundranittiotre.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias

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Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le grand-duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Pela República Portuguesa

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Für die Republik Österreich

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Suomen tasavallan puolesta

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Fyrir L´y sveldi s Ísland

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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For Kongeriket Norge

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För Konungariket Sverige

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