Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2001 del 28 settembre 2001 che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 06/12/2001 pag. 0029 - 0031
Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2001 del 28 settembre 2001 che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 72/2001 del 19 giugno 2001(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(2). (3) È necessario modificare il testo di adattamento al punto 2 dell'allegato VI dell'accordo per tenere conto dei cambiamenti legislativi intervenuti in Islanda, DECIDE: Articolo 1 Nell'allegato VI dell'accordo il punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è modificato come segue: 1. Prima del testo di adattamento è inserito il seguente trattino: "- 32001 R 0089: regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione del 17 gennaio 2001 (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16)." 2. Nel testo di adattamento alla voce (b) il testo della sezione "P. ISLANDA" è sostituito da quanto segue: "1. Malattia e maternità: a) Malattia: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík b) Maternità: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík 2. Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni): a) Pensioni concesse in virtù della legge sulla sicurezza sociale: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík b) Pensioni concesse in virtù della legge sull'assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensione: Il fondo pensione presso il quale l'interessato ha versato i contributi. L'organismo di collegamento per i fondi pensione è Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík 3. Incidenti sul lavoro e malattie professionali: a) Prestazioni in natura e pensioni concesse in virtù della legge sulla sicurezza sociale Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykajvík b) Pensioni concesse in virtù della legge sull'assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensione: Il fondo pensione presso il quale l'interessato ha versato i contributi. L'organismo di collegamento per i fondi pensione è Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík 4. Disoccupazione: Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík 5. Prestazioni familiari: a) Prestazioni familiari ad eccezione delle prestazioni per i figli: Tryggingastofnun ríkisins (Istituto statale della sicurezza sociale), Reykjavík b) prestazioni per i figli e prestazioni supplementari per i figli: Ríkisskattstjóri (Direzione delle imposte), Reykjavík". 3. Alla voce c) del testo di adattamento il testo della parte 2 (Prestazioni di disoccupazione) della sezione "P. ISLANDA" è sostituito da quanto segue: "Disoccupazione: Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík". 4. Alla voce f) del testo di adattamento il testo della parte 2 (Prestazioni di disoccupazione) della sezione "P. ISLANDA" è sostituito dal testo seguente: "Disoccupazione: Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík". 5. Alla voce m) del testo di adattamento il testo del primo paragrafo della parte 1 della sezione "P. ISLANDA" è sostituito da quanto segue: "Ai fini dell'applicazione degli articoli 13, paragrafo 2), lettera d), 14, paragrafo 1), lettera a), 14, paragrafo 2), lettera b), 14 bis, paragrafo 1), lettera a), 14 bis, paragrafo 2), 14 bis, paragrafo 4), 14 ter, paragrafo 1), 14 ter, paragrafo 2), 14 ter, paragrafo 4), 14 quater, lettera a) e 14 sexies del regolamento e degli articoli 11, 11 bis, 12 bis, paragrafo 2), lettera a), 12 bis, paragrafo 5), lettera c), 12 bis, paragrafo 7), lettera a) e 12 ter del regolamento di applicazione:" 6. Alla voce m) del testo di adattamento il testo del secondo paragrafo della parte 4 della sezione "P. ISLANDA" è sostituito da quanto segue: "Vinnumálastofnun (Direzione del lavoro), Reykjavík". Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 89/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001. Per il Comitato misto SEE Il Presidente E. Bull (1) GU L 238 del 6.9.2001, pag. 21. (2) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.