2002/127/CE: Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 9 ottobre 2001, recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma di azione comunitario "Gioventù"
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 16/02/2002 pag. 0033 - 0036
Decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria del 9 ottobre 2001 recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Bulgaria al programma di azione comunitario "Gioventù" (2002/127/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto il protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra(1), relativo alla partecipazione della Bulgaria a programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto protocollo aggiuntivo, la Bulgaria può partecipare a programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore della gioventù. (2) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Bulgaria a tali attività. (3) A seguito della decisione n. 2/98 del Consiglio di associazione(2), la Bulgaria partecipa dal 1o novembre 1998 al programma Gioventù per l'Europa ed ha espresso il desiderio di partecipare al nuovo programma Gioventù, DECIDE: Articolo 1 La Bulgaria partecipa al programma d'azione comunitario Gioventù, conformemente alle condizioni e alle modalità precitate negli allegati I e II. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2001. Per il Consiglio di associazione Il Presidente L. Michel (1) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 25. (2) GU L 340 del 16.12.1998, pag. 30. ALLEGATO I Condizioni e modalità della partecipazione della Repubblica di Bulgaria al programma Gioventù 1. La Bulgaria partecipa alle attività del programma Gioventù (in appresso denominato "il programma") nel rispetto - salvo altre disposizioni della presente decisione - degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma(1). 2. A norma dell'articolo 5 della decisione che istituisce il programma Gioventù, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, la Bulgaria crea la struttura adeguata per la gestione coordinata delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tale agenzia, che nell'ambito del programma riceverà contributi per le sue attività. La Bulgaria adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficace del programma a livello nazionale. 3. Per partecipare al programma, la Bulgaria versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II. Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Bulgaria, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi. 4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini bulgari aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità. La Commissione può prendere in considerazione anche esperti bulgari, quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni della decisione che istituisce il programma, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza per la valutazione dei progetti. 5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria del programma, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità. 6. Per le azioni a gestione decentrata, nonché per il sostegno finanziario alle attività dell'agenzia nazionale creata ai sensi del punto 2, alla Bulgaria saranno assegnati fondi in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo della Bulgaria al programma. Il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio a favore del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. 7. Gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di giovani e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dalla presente decisione. 8. La Bulgaria esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività. 9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee nel monitoraggio e nella valutazione del programma a norma dell'articolo 13 della decisione che lo istituisce, la partecipazione della Bulgaria al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e della Bulgaria. La Bulgaria presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto. 10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi bulgari disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità bulgare provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili. Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo all'agenzia nazionale Gioventù, adottate dalla Commissione, si applicheranno alle relazioni tra Bulgaria, Commissione e agenzia nazionale bulgara. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili all'agenzia nazionale bulgara, le autorità bulgare sono responsabili per i fondi non recuperati. 11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 8 della decisione che istituisce il programma Gioventù, i rappresentanti della Bulgaria parteciperanno al comitato di programma in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tale comitato si riunirà senza la presenza di rappresentanti bulgari. 12. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità. 13. La Comunità e la Bulgaria possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine ai sensi delle condizioni stabilite nella presente decisione. (1) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. ALLEGATO II Contributo finanziario della Repubblica di Bulgaria al programma Gioventù 1. Il contributo finanziario che la Bulgaria dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare al programma Gioventù negli anni 2001-2006 sarà il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. La Bulgaria verserà il contributo di cui sopra, attingendo in parte al bilancio nazionale bulgaro e in parte dal programma nazionale PHARE per la Bulgaria. Tramite una procedura di programmazione separata PHARE, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Bulgaria mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale bulgaro, rappresenteranno il contributo nazionale della Bulgaria, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione. 3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo il seguente prospetto: >SPAZIO PER TABELLA> La parte rimanente del contributo della Bulgaria proverrà dal bilancio statale bulgaro. 4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Bulgaria. Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti bulgari nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e secondo le procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea. 5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Bulgaria una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo al programma contemplato dalla presente decisione. Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione. In risposta alla richiesta di fondi, la Bulgaria verserà il proprio contributo: - entro il 1o maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi, - entro il 1o maggio per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Bulgaria entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Bulgaria. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Bulgaria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.