2002/254/CE: Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 7 marzo 2002, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 04/04/2002 pag. 0052 - 0052
Decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 7 marzo 2002 relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002 (2002/254/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando quanto segue: (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra(1), entrato in vigore il 1o febbraio 1994, si è riunito l'8 ottobre 2001 e ha concordato di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 102 dell'accordo, il rinnovo, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002, del sistema di duplice controllo introdotto nel 1999 con la decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione. (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al periodo "1o gennaio-31 dicembre 2001" sono sostituiti dalla dicitura "1o gennaio-31 dicembre 2002". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002. Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. Piqué i Camps (1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.