2002/851/CE: Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 27 febbraio 2002, che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Estonia ai programmi comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 299 del 01/11/2002 pag. 0049 - 0049
Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra del 27 febbraio 2002 che adotta le modalità e le condizioni generali per la partecipazione della Repubblica di Estonia ai programmi comunitari (2002/851/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1), in particolare l'articolo 108, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 108 dell'accordo europeo e dell'allegato X di detto accordo, l'Estonia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in una vasta gamma di settori. Possono inoltre essere aggiunti altri settori di competenza comunitaria. (2) A norma del suddetto articolo 108, il Consiglio di associazione dovrebbe stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a dette attività. (3) Le condizioni specifiche di partecipazione a ciascun programma comunitario, comprese le implicazioni finanziarie, dovrebbero essere stabilite dalla Commissione delle Comunità europee con le autorità competenti dell'Estonia, DECIDE: Articolo 1 L'Estonia può partecipare a tutti i programmi comunitari accessibili ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, ai sensi delle disposizioni che adottano tali programmi. Articolo 2 L'Estonia contribuisce finanziariamente al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa. Articolo 3 I rappresentanti dell'Estonia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Estonia contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Ai progetti e alle iniziative presentati dai partecipanti dell'Estonia si applicano, per quanto possibile, le condizioni, le regole e le procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione. Articolo 5 La Commissione e le autorità competenti dell'Estonia stabiliscono le modalità e le condizioni specifiche per la partecipazione dell'Estonia a ciascun programma comunitario, compreso il contributo finanziario. Qualora l'Estonia chieda un'assistenza comunitaria esterna ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale(2), dette modalità e condizioni specifiche possono essere stabilite mediante un protocollo di finanziamento. Articolo 6 La presente decisione si applica per un periodo indeterminato. Essa può essere denunciata da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi. Articolo 7 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, con scadenza triennale, il Consiglio di associazione può riesaminare l'attuazione della presente decisione sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Estonia a uno o più programmi comunitari. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2002. Per il Consiglio di associazione Il Presidente J. Piqué i Camps (1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3. (2) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2666/2000 (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).