2003/389/CE: Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 19 marzo 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 03/06/2003 pag. 0018 - 0018
Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 19 marzo 2003 che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea (2003/389/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando quanto segue: (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra(1), entrato in vigore il 1o febbraio 1994, si è riunito il 22 ottobre 2002 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 102 dell'accordo, il rinnovo, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea, del sistema di duplice controllo istituito nel 1999 con la decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione. (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al "periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2002" sono sostituiti da riferimenti al "periodo compreso tra il 13 giugno 2003 e la data di adesione della Polonia all'Unione europea". Articolo 2 Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003. Per il Consiglio di associazione Il Presidente W. Cimoszewicz (1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.