13.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/38 |
DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
dell'8 giugno 2015
che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo [2015/915]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015
Per il Comitato misto
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.
ALLEGATO
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:
1. |
all'interno del titolo «SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:
|
2. |
al punto 1 g, sono aggiunte le voci seguenti:
|
3. |
al punto 1 g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente:
|
4. |
al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:
|
5. |
al punto 1 m, la tabella è sostituita dalla seguente:
|