17.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 12/3 |
PROTOCOLLO
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in seguito denominati «Stati membri», e
L'UNIONE EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in seguito denominata «Unione europea»,
da una parte, e
LA BOSNIA-ERZEGOVINA,
dall'altra,
vista l'adesione della Repubblica di Croazia (in seguito denominata «Croazia») all'Unione europea il 1o luglio 2013,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo interinale tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è rimasto in vigore dal 1o luglio 2008 al 31 maggio 2015. |
(2) |
Il trattato relativo all'adesione della Croazia all'Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011. |
(3) |
La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013. |
(4) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (in seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2015. |
(5) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Croazia, l'adesione della Croazia all'ASA è approvata mediante la conclusione di un protocollodell'ASA. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina di cui a tale accordo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
PARTI CONTRAENTI
Articolo 1
La Croazia è parte dell'ASA, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008, e adotta e prende atto, rispettivamente, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione europea, del testo dell'ASA, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.
SEZIONE II
ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 2
Prodotti agricoli stricto sensu
1. All'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA, è aggiunto il comma seguente:
«A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, il contingente tariffario annuale di cui al primo comma è di 13 210 tonnellate (peso netto).».
2. All'articolo 27 dell'ASA, è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. In aggiunta al paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione, elencati nell'allegato III (f), entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti in questione.».
3. L'allegato I del presente protocollo è inserito come allegato III (f) dell'ASA.
Articolo 3
Pesce e prodotti della pesca
1. All'articolo 28 dell'ASA, è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'Unione abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV (a). I prodotti elencati nell'allegato IV (a) sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.».
2. All'articolo 28 dell'ASA, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina apre un contingente esente da dazio per le importazioni di carpe vive di cui al codice NC 0301 93 00 entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 75 tonnellate. Alle importazioni che non rientrano nei limiti del contingente si applicano i dazi fissati nell'allegato V dell'ASA.».
3. L'allegato II del presente protocollo è inserito come allegato IV (a) dell'ASA.
Articolo 4
Prodotti agricoli trasformati
L'allegato III del presente protocollo è aggiunto come allegato III del protocollo 1 dell'ASA.
Articolo 5
Accordo sui vini
A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'allegato I del protocollo 7 dell'ASA di cui all'articolo 27, paragrafo 5, dell'ASA è modificato conformemente all'allegato IV del presente protocollo.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 6
Costituiscono parte integrante dell'ASA il presente protocollo e i relativi allegati.
Articolo 7
1. Il presente protocollo è approvato dall'Unione europea e i suoi Stati membri e dalla Bosnia-Erzegovina secondo le rispettive procedure.
2. Le Parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 8
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio. La data dell'applicazione provvisoria è il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma.
Articolo 9
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на петнадесети декември през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el quince de diciembre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne patnáctého prosince dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femtende december to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Dezember zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the fifteenth day of December in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog prosinca godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piecpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gruodžio penkioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év december havának tizenötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, vijftien december tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em quinze de dezembro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la cincisprezece decembrie două mii șaisprezece.
V Bruseli pätnásteho decembra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne petnajstega decembra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den femtonde december år tjugohundrasexton.
Sačinjeno u Briselu, dana petnaestog decembra dvije hiljade šesnaeste godine.
Састављено у Бриселу, дана петнаестог децембра двије хиљаде шеснаесте године.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Za Europsku uniju
За Европску унију
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Za države članice
За државе чланице
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju
За Европску заједницу за атомску енергију
За Босна и Херцеговина
Por Bosnia y Herzegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
For Bosnien-Hercegovina
Für Bosnien und Herzegowina
Bosnia ja Hertsegoviina nimel
Για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
For Bosnia and Herzegovina
Pour la Bosnie et Herzégovine
Za Bosnu i Hercegovinu
Per la Bosnia-Erzegovina
Bosnijos ir Hercegovinos vardu
Bosnijas un Hercegovinas vārdā –
Bosznia és Hercegovina részéről
Għall-Bożnja u Ħerzegovina
Voor Bosnië en Herzegovina
W imieniu Bośni i Hercegowiny
Pela Bósnia e Herzegovina
Pentru Bosnia și Herțegovina
Za Bosnu a Hercegovinu
Za Bosno in Hercegovino
Bosnia ja Hertsegovinan puolesta
För Bosnien och Hercegovina
Za Bosnu i Hercegovinu
За Босну и Херцеговину
ALLEGATO I
«ALLEGATO III (f)
Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari dell'Unione europea
(di cui all'articolo 27, paragrafo 4 bis)
1. |
A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio è abolito per i prodotti seguenti entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
|
2. |
Le importazioni in Bosnia-Erzegovina dei seguenti prodotti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV (a)
Dazi applicabili all'importazione nell'Unione europea di merci originarie della Bosnia-Erzegovina
(di cui all'articolo 28, paragrafo 1 bis)
1. |
A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
|
2. |
L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, è ridotta al 70 % dell'aliquota del dazio NPF.» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1
Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli trasformati originari dell'Unione europea
(di cui all'articolo 25 dell'ASA)
A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio all'importazione è abolito entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingenti tariffari (in tonnellate) |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
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0403 10 |
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|
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0403 10 91 |
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480 |
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0403 10 93 |
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130 |
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0403 10 99 |
|
25 |
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0403 90 |
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|
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|
||
|
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|
||
0403 90 91 |
|
530 |
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0403 90 93 |
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55 |
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido e di fecola e prodotti simili: |
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1905 31 |
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1905 31 19 |
|
365 |
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1905 31 99 |
|
600 |
||
1905 32 |
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1905 32 19 |
|
300 |
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1905 90 |
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||
1905 90 45 |
|
35 |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
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2208 20 |
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||
2208 20 29 |
|
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||
ex 2208 20 29 |
|
85 |
||
ex 2208 20 29 |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
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2402 20 |
|
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2402 20 90 |
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3 200 » |
ALLEGATO IV
«MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7
1. |
La tabella di cui al punto 1 dell'allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini nell'Unione europea è sostituita dalla tabella seguente:
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2. |
La tabella di cui al punto 3 dell'allegato 1 del protocollo 7 sulle importazioni di vini in Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla tabella seguente:
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(1) Su richiesta di una delle parti possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti mediante il trasferimento di quantitativi dal contingente delle voci ex 2204 22 e ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.
(2) Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.»