4.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/3


PROTOCOLLO

di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

Le parti contraenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico conclusa a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 (in seguito la «convenzione»),

RICORDANDOla raccomandazione dell’ICCAT volta a istituire un gruppo di lavoro per l’elaborazione di emendamenti della convenzione ICCAT [raccomandazione 12-10] e i progetti di proposte di emendamento elaborati da tale gruppo di lavoro,

PRENDENDO ATTO della risoluzione dell’ICCAT relativa alla partecipazione delle entità di pesca nel quadro della convenzione ICCAT modificata [risoluzione 19-13] e della raccomandazione dell’ICCAT relativa ai pesci considerati tonnidi e specie affini o elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori [raccomandazione 19-01], che sono parte integrante delle proposte di emendamento e sono state adottate dalla commissione in occasione del completamento del protocollo,

CONSIDERANDO che le proposte di emendamento della convenzione ivi indicate comportano nuovi obblighi,

SOTTOLINEANDO l’importanza di completare rapidamente le rispettive procedure di accettazione interne affinché il presente protocollo possa entrare in vigore quanto prima per tutte le parti contraenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il preambolo della convenzione è così modificato:

«I governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente convenzione, considerando l’importanza che rivestono per essi le popolazioni di tonnidi e specie affini, nonché di elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori dell’oceano Atlantico, e desiderando collaborare per mantenere queste popolazioni a livelli che ne consentano la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile per scopi alimentari ed altri fini, decidono di concludere una convenzione per la conservazione di tali risorse e, a tal fine, convengono quanto segue:».

Articolo 2

Gli articoli II e III della convenzione sono così modificati:

«Articolo II

Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale. La presente convenzione è interpretata e applicata conformemente al diritto internazionale.

Articolo III

1.   Le parti contraenti decidono di istituire e di provvedere al mantenimento di una commissione, che sarà designata con il nome di commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (qui di seguito denominata “la commissione”), alla quale è affidato il compito di realizzare gli obiettivi della presente convenzione. Ogni parte contraente è membro della commissione.

2.   Ciascun membro della commissione è rappresentato nella commissione da non più di tre delegati, che possono essere coadiuvati da esperti e consiglieri.

3.   Di norma le decisioni della commissione sono prese per consenso. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, qualora il consenso non possa essere raggiunto le decisioni sono prese a maggioranza di due terzi dei membri della commissione presenti e votanti in senso favorevole o contrario, ciascuno dei quali dispone di un voto. Il quorum è costituito dai due terzi di tutti i membri della commissione.

4.   La commissione si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Sessioni straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento a richiesta della maggioranza di tutti i membri della commissione o con decisione del consiglio istituito ai sensi dell’articolo VI.

5.   Nella prima sessione, e successivamente in ogni sessione ordinaria, la commissione elegge tra le parti contraenti un presidente, un primo vicepresidente e un secondo vicepresidente, che possono essere rieletti una sola volta.

6.   Le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari sono pubbliche, salvo decisione contraria della commissione.

7.   Le lingue ufficiali della commissione sono l’inglese, lo spagnolo e il francese.

8.   La commissione adotta il regolamento interno e il regolamento finanziario necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

9.   Ogni due anni la commissione presenta ai membri della commissione una relazione sui propri lavori e sui risultati ottenuti e li informa, su loro richiesta, di tutti i problemi concernenti gli obiettivi della presente convenzione.».

Articolo 3

È aggiunto un nuovo articolo IV alla convenzione, che recita come segue:

«Articolo IV

Nello svolgimento dei lavori a norma della presente convenzione, la commissione e i suoi membri:

a)

applicano l’approccio precauzionale e un approccio ecosistemico alla gestione della pesca conformemente alle norme pertinenti concordate a livello internazionale e, ove opportuno, alle pratiche e procedure raccomandate;

b)

utilizzano i migliori dati scientifici disponibili;

c)

tutelano la diversità biologica nell’ambiente marino;

d)

garantiscono equità e trasparenza nei processi decisionali, anche per quanto riguarda l’assegnazione delle possibilità di pesca, e in altre attività; e

e)

riconoscono pienamente le esigenze particolari dei paesi membri della commissione in via di sviluppo, compresa la necessità di rafforzare le loro capacità in conformità del diritto internazionale, affinché possano attuare gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e sviluppare le proprie attività di pesca.».

Articolo 4

Gli articoli IV, V, VI, VII e VIII della convenzione sono rinumerati rispettivamente come articoli V, VI, VII, VIII e IX e sono così modificati:

«Articolo V

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi della presente convenzione:

a)

la commissione provvede a studiare le popolazioni di tonnidi e specie affini e di elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori (qui di seguito “specie regolamentate dall’ICCAT”), nonché le altre specie catturate durante la pesca di specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione, tenendo conto dell’operato di altre organizzazioni o di altri accordi internazionali pertinenti connessi alla pesca. Questo studio comprende ricerche concernenti le specie summenzionate, l’oceanografia del loro ambiente e l’influsso dei fattori umani e naturali sulla loro consistenza. La commissione può studiare anche specie che appartengono allo stesso ecosistema o che dipendono o sono associate a specie regolamentate dall’ICCAT.

b)

Per adempiere queste funzioni la commissione fa ricorso, per quanto possibile, ai servizi tecnici e scientifici degli organismi ufficiali dei membri della commissione e delle loro suddivisioni politiche, nonché alle informazioni provenienti da tali organismi, e può, qualora risulti opportuno, avvalersi dei servizi o delle informazioni di qualsiasi istituzione o organizzazione, sia pubblica che privata, o di soggetti privati. Essa può inoltre effettuare, nei limiti del proprio bilancio e con la collaborazione dei membri della commissione interessati, ricerche indipendenti destinate a completare i lavori compiuti da governi, da enti nazionali o da altri organismi internazionali.

c)

La commissione provvede affinché le informazioni ricevute da tali istituzioni, organizzazioni o soggetti privati siano conformi agli standard scientifici stabiliti per quanto riguarda la qualità e l’obiettività.

2.   L’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo comprende:

a)

la raccolta e l’analisi di informazioni statistiche concernenti la situazione e le tendenze attuali delle specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione;

b)

lo studio e la valutazione di informazioni sulle misure e sui metodi volti a mantenere le popolazioni di specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione ai livelli o al di sopra dei livelli che consentono di produrre il rendimento massimo sostenibile, assicurando al tempo stesso uno sfruttamento efficace di tali specie in maniera compatibile con tale rendimento;

c)

la presentazione ai membri della commissione di raccomandazioni sugli studi e sulle indagini da compiere; e

d)

la pubblicazione e in generale la diffusione di relazioni sui risultati dei propri lavori, nonché di informazioni statistiche e biologiche e di altri dati scientifici relativi alle specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione.

Articolo VI

1.   In seno alla commissione è istituito un consiglio, comprendente il presidente e i vicepresidenti della commissione come pure i rappresentanti di almeno quattro e non più di otto parti contraenti. Le parti contraenti rappresentate nel consiglio sono elette ad ogni sessione ordinaria della commissione. Se il numero delle parti contraenti è superiore a 40, la commissione può designare due parti contraenti supplementari ad essere rappresentate nel consiglio. Le parti contraenti di cui sono cittadini il presidente e i vicepresidenti non possono essere designate per partecipare al consiglio. Nella scelta dei membri del consiglio, la commissione tiene in debito conto la situazione geografica e gli interessi delle diverse parti contraenti per quanto riguarda la pesca e la trasformazione del tonno, nonché l’uguale diritto delle parti contraenti di essere rappresentate nel consiglio.

2.   Il consiglio adempie le funzioni assegnategli dalla presente convenzione o che possono essergli affidate dalla commissione. Esso si riunisce almeno una volta nell’intervallo tra due sessioni ordinarie della commissione. Nei periodi che intercorrono fra le riunioni della commissione, il consiglio prende le decisioni necessarie sulle mansioni che il personale deve svolgere e impartisce le opportune istruzioni al segretario esecutivo. Le decisioni del consiglio sono adottate in conformità delle norme stabilite dalla commissione.

Articolo VII

Per conseguire gli obiettivi della presente convenzione, la commissione può istituire delle sottocommissioni per specie, gruppo di specie o settore geografico. In tale caso ogni sottocommissione:

a)

ha il compito di sorvegliare la situazione della specie, del gruppo di specie o del settore geografico di sua competenza e di raccogliere dati scientifici e altre informazioni attinenti;

b)

può proporre alla commissione, sulla base di studi scientifici, raccomandazioni relative a misure congiunte da adottare a cura dei membri della commissione; e

c)

può raccomandare alla commissione studi e indagini per ottenere informazioni sulla specie, sul gruppo di specie o sul settore geografico di sua competenza, nonché il coordinamento di programmi di indagini da svolgere a cura dei membri della commissione.

Articolo VIII

La commissione nomina un segretario esecutivo, la cui durata del mandato è lasciata alla discrezione della commissione. La scelta e l’amministrazione del personale della commissione sono di competenza del segretario esecutivo, fatte salve le eventuali norme e procedure fissate dalla commissione. Il segretario esecutivo adempie inoltre le mansioni seguenti che la commissione può affidargli:

a)

coordinare i programmi di ricerca realizzati a norma degli articoli V e VII della presente convenzione;

b)

elaborare previsioni di bilancio da sottoporre all’esame della commissione;

c)

autorizzare l’esborso di fondi conformemente al bilancio della commissione;

d)

tenere la contabilità della commissione;

e)

provvedere alla cooperazione con le organizzazioni di cui all’articolo XIII della presente convenzione;

f)

riunire e analizzare i dati necessari per conseguire gli obiettivi della presente convenzione, in particolare quelli concernenti il rendimento attuale e il rendimento massimo sostenibile degli stock di specie regolamentate dall’ICCAT; e

g)

preparare, ai fini dell’approvazione da parte della commissione, relazioni scientifiche, amministrative e di altra natura della commissione e dei suoi organi ausiliari.

Articolo IX

1.

a)

La commissione è autorizzata, sulla base dei risultati di indagini scientifiche, a formulare raccomandazioni intese a:

i)

garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle specie regolamentate dall’ICCAT nella zona della convenzione mantenendo o ricostituendo la consistenza degli stock di tali specie a livelli pari o superiori a quelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile;

ii)

promuovere, ove necessario, la conservazione di altre specie che dipendono o sono associate alle specie regolamentate dall’ICCAT, al fine di mantenere o ricostituire le popolazioni di tali specie a un livello superiore a quello in cui la loro riproduzione potrebbe risultare gravemente minacciata.

Queste raccomandazioni hanno effetto per i membri della commissione alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

b)

Le raccomandazioni suddette saranno formulate:

i)

su iniziativa della commissione se non è stata istituita una sottocommissione competente;

ii)

su iniziativa della commissione con l’approvazione di almeno due terzi di tutti i membri della commissione se è stata istituita una sottocommissione competente, ma la proposta non è stata approvata dalla sottocommissione;

iii)

sulla base di una proposta approvata da una sottocommissione competente o

iv)

sulla base di una proposta approvata dalle sottocommissioni competenti, se la raccomandazione in oggetto concerne più settori geografici, più specie o più gruppi di specie.

2.   Una raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo prende effetto per tutti i membri della commissione quattro mesi dopo la data in cui essa è stata notificata loro dalla commissione, salvo diverso accordo della commissione al momento dell’adozione della raccomandazione e fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo. In nessun caso, tuttavia, una raccomandazione prende effetto in meno di tre mesi.

3.

a)

Qualora un membro della commissione, in caso di raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) o ii), o un membro della commissione che è anche membro di una sottocommissione competente, in caso di raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto iii) o iv), presenti alla commissione un’obiezione nei confronti di tale raccomandazione entro il termine stabilito ai sensi del paragrafo 2, la raccomandazione non prende effetto per i membri della commissione che hanno presentato l’obiezione.

b)

Se la maggioranza dei membri della commissione presenta obiezioni entro il termine stabilito ai sensi del paragrafo 2, la raccomandazione non prende effetto per nessun membro della commissione.

c)

Un membro della commissione che presenti un’obiezione conformemente alla lettera a) fornisce alla commissione per iscritto, al momento della presentazione dell’obiezione, il motivo di tale obiezione, che deve basarsi su uno o più dei seguenti criteri:

i)

la raccomandazione non è conforme alla presente convenzione o ad altre norme pertinenti del diritto internazionale;

ii)

la raccomandazione costituisce, per la forma o il contenuto, una discriminazione ingiustificata nei confronti del membro della commissione che presenta l’obiezione;

iii)

il membro della commissione non è in grado di conformarsi alla misura nella pratica perché ha adottato un approccio diverso in materia di conservazione e gestione sostenibile o perché non ha le capacità tecniche per attuare la raccomandazione; o

iv)

a causa di vincoli di sicurezza il membro della commissione che ha presentato l’obiezione non è in grado di attuare o di rispettare la misura.

d)

Il membro della commissione che presenti un’obiezione a norma del presente articolo fornisce inoltre alla commissione, nella misura del possibile, una descrizione di misure di conservazione e di gestione alternative, che abbiano almeno un effetto equivalente alla misura a cui si oppone.

4.   Il membro della commissione che ha presentato un’obiezione ad una raccomandazione può ritirarla in qualsiasi momento; in tal caso la raccomandazione ha effetto per tale membro immediatamente, se è già efficace, o alla data in cui essa ha effetto a norma del presente articolo.

5.   Il segretario esecutivo trasmette immediatamente a tutti i membri della commissione i dettagli delle obiezioni e delle spiegazioni ricevute a norma del presente articolo e di ogni ritiro di obiezioni e notifica a tutti i membri della commissione il momento in cui una raccomandazione prende effetto.».

Articolo 5

È aggiunto un nuovo articolo X alla convenzione, che recita come segue:

«Articolo X

1.   La commissione si adopera per evitare controversie; in caso di controversia riguardante la presente convenzione, le parti interessate si consultano al fine di giungere a una soluzione amichevole il più rapidamente possibile.

2.   Se una controversia riguarda una questione di ordine tecnico, le parti interessate possono deferire congiuntamente la controversia a una sottocommissione tecnica ad hoc istituita nel rispetto delle procedure che devono essere adottate dalla commissione. La sottocommissione si consulta con le parti della controversia e si adopera per risolvere rapidamente la controversia senza ricorrere a procedure vincolanti.

3.   In caso di controversia tra due o più parti contraenti riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, viene fatto ogni sforzo per risolvere la controversia con mezzi pacifici.

4.   Le eventuali controversie che non siano risolte con i mezzi di cui ai paragrafi precedenti possono essere sottoposte ad arbitrato definitivo e vincolante su richiesta congiunta delle parti della controversia. Prima di chiedere congiuntamente l’arbitrato, le parti della controversia dovrebbero convenire sull’ambito della controversia. Le parti della controversia possono convenire che venga costituito un collegio arbitrale operante conformemente all’allegato 1 della presente convenzione o ad altre procedure che le parti della controversia possono decidere di applicare di comune accordo. Tale collegio arbitrale pronuncia le proprie decisioni conformemente alla presente convenzione, al diritto internazionale e alle norme pertinenti, riconosciute dalle parti della controversia, per la conservazione delle risorse marine vive.

5.   I meccanismi di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo si applicano solo alle controversie riguardanti azioni, fatti o situazioni verificatisi dopo la data di entrata in vigore del presente articolo.

6.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica la facoltà delle parti di una controversia di perseguirne la risoluzione applicando, in luogo del meccanismo previsto dal presente articolo, altri trattati o accordi internazionali di cui siano parti, conformemente alle disposizioni del trattato o dell’accordo internazionale in questione.».

Articolo 6

Gli articoli IX, X e XI della convenzione sono rinumerati rispettivamente come articoli XI, XII e XIII e sono così modificati:

«Articolo XI

1.   I membri della commissione convengono di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione della presente convenzione. Ciascun membro della commissione trasmette alla commissione, ogni due anni oppure ogniqualvolta essa ne faccia richiesta, un resoconto delle misure in tal senso adottate.

2.   I membri della commissione si impegnano:

a)

a comunicare, su richiesta della commissione, tutti i dati statistici e biologici nonché le altre informazioni scientifiche disponibili che possano servire alla commissione ai fini della presente convenzione;

b)

qualora i propri servizi ufficiali non possano ottenere e fornire essi stessi tali informazioni, a consentire alla commissione, previa domanda rivolta ai membri della commissione, di procurarsele direttamente presso le società e i pescatori disposti a comunicarle.

3.   I membri della commissione si impegnano a collaborare per l’adozione di misure efficaci atte a garantire l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

4.   Le parti contraenti si impegnano a istituire un sistema di controllo internazionale da applicare nella zona della convenzione, escluse le acque territoriali ed eventualmente le altre acque sulle quali uno Stato è autorizzato ad esercitare la propria giurisdizione in materia di pesca a norma del diritto internazionale.

Articolo XII

1.   La commissione adotta un bilancio delle spese comuni della commissione per il biennio successivo alla sessione ordinaria.

2.

a)

Ciascun membro della commissione versa, a titolo di contributo annuo al bilancio della commissione, un importo calcolato in base a uno schema definito nei regolamenti finanziari e adottato dalla commissione. Nell’adottare tale schema la commissione dovrebbe in particolare tenere conto, per ogni membro della commissione, della quota di base fissa pagata per l’adesione alla commissione e alla sottocommissione, della somma del peso vivo delle catture di tonnidi e di specie affini dell’Atlantico e del peso netto della produzione di conserve di tali specie nonché del livello di sviluppo economico dei membri della commissione.

b)

Lo schema dei contributi annuali figurante nei regolamenti finanziari è definito o modificato solo mediante l’accordo di tutti i membri della commissione presenti e votanti. I membri della commissione ne sono informati con un preavviso di 90 giorni.

3.   Nella riunione ordinaria tenuta tra le sessioni della commissione, il consiglio esamina la seconda metà del bilancio biennale e, in base alla situazione effettiva e all’evoluzione prevedibile, può autorizzare, nell’ambito del bilancio globale adottato dalla commissione, una nuova ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio per il secondo anno.

4.   Il segretario esecutivo della commissione notifica a ciascun membro della commissione l’importo della sua quota annua. I contributi devono essere versati il 1° gennaio dell’anno a cui si riferiscono. I contributi non pagati entro il 1° gennaio dell’anno successivo sono considerati in arretrato.

5.   I contributi al bilancio biennale vengono pagati nella valuta decisa dalla commissione.

6.   Nella sua prima riunione la commissione adotta un bilancio per la parte restante del suo primo anno di attività e per il biennio successivo. Essa trasmette senza indugio ai membri della commissione le copie di questi bilanci, indicando i rispettivi contributi per il primo anno.

7.   Per gli esercizi successivi, almeno sessanta giorni prima della sessione ordinaria della commissione che precede il periodo biennale, il segretario esecutivo sottopone a ciascun membro della commissione un progetto di bilancio biennale e di tabella di contributi.

8.   La commissione può sospendere il diritto di voto del membro della commissione i cui contributi arretrati siano uguali o superiori al contributo che esso deve versare per i due anni precedenti.

9.   La commissione costituisce un fondo di esercizio destinato a finanziare le proprie operazioni in attesa dell’incasso dei contributi annui e per qualsiasi altro scopo da essa ritenuto necessario. La commissione fissa l’ammontare del fondo, determina gli anticipi necessari per costituirlo e adotta le norme per disciplinarne l’impiego.

10.   La commissione provvede a far controllare ogni anno la propria contabilità da revisori contabili esterni. I rapporti relativi a questi controlli sono esaminati e approvati dalla commissione o dal consiglio quando la commissione non si riunisce in sessione ordinaria.

11.   La commissione può accettare, per il proseguimento dei propri lavori, contributi diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo XIII

1.   Le parti contraenti convengono che si stabiliscano rapporti di lavoro tra la commissione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La commissione intavola a tal fine negoziati con l’organizzazione onde concludere un accordo in conformità dell’articolo XIII dell’atto costitutivo dell’organizzazione. Tale accordo prevede in particolare che il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura nomini un rappresentante che partecipi, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari.

2.   I membri della commissione convengono che si realizzi una collaborazione tra la commissione ed altre commissioni di pesca ed organizzazioni scientifiche internazionali in grado di contribuire ai suoi lavori. La commissione è autorizzata a concludere accordi con queste commissioni e organizzazioni.

3.   La commissione può invitare qualsiasi organizzazione internazionale competente e qualsiasi governo che, pur non facendo parte della commissione, è membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un organismo specializzato delle Nazioni Unite ad inviare osservatori alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari.».

Articolo 7

L’articolo XII della convenzione è rinumerato come articolo XIV. Il paragrafo 2 di tale articolo è così modificato:

«2.   Una volta scaduto il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni parte contraente può recedere dalla convenzione il 31 dicembre di qualsiasi anno, compreso il decimo, inoltrando per iscritto, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, una notifica di ritiro al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.».

Articolo 8

L’articolo XIII della convenzione è rinumerato come articolo XV. Il paragrafo 1 di tale articolo è così modificato:

«1.

a)

Su iniziativa di una parte contraente o della commissione, quest’ultima può proporre emendamenti alla presente convenzione. Tali proposte sono fatte per consenso.

b)

Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura trasmette a tutte le parti contraenti una copia certificata conforme del testo di ogni emendamento proposto.

c)

Un emendamento che non implica nuovi obblighi entra in vigore per tutte le parti contraenti il trentesimo giorno dalla data in cui è stato accettato dai tre quarti delle parti contraenti.

d)

Un emendamento che implica nuovi obblighi entra in vigore, per ciascuna parte contraente che l’ha accettato, il novantesimo giorno della data in cui è stato accettato dai tre quarti delle parti contraenti e per ciascuna delle altre dal momento in cui lo accetta. Se, a giudizio di una o più parti contraenti, un emendamento implica nuovi obblighi, esso viene considerato come tale ed entra in vigore alle condizioni suindicate.

e)

Un governo che divenga parte contraente dopo l’avvio della procedura di accettazione di un emendamento alla presente convenzione a norma del presente articolo è vincolato dalla convenzione così modificata quando l’emendamento suddetto entra in vigore.».

Articolo 9

È aggiunto un nuovo articolo XVI alla convenzione, che recita come segue:

«Articolo XVI

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione e qualsiasi riferimento alla presente convenzione è fatto anche ai relativi allegati.».

Articolo 10

Gli articoli XIV, XV e XVI della convenzione sono rinumerati rispettivamente come articoli XVII, XVIII e XIX e sono così modificati:

«Articolo XVII

1.   La presente convenzione è aperta alla firma del governo di qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di uno qualsiasi dei suoi organismi specializzati. Il governo in questione che non avesse ancora firmato la convenzione può aderirvi in qualsiasi momento.

2.   La presente convenzione è sottoposta alla ratifica o all’approvazione degli Stati firmatari, conformemente alla loro costituzione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione sono depositati presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

3.   La presente convenzione entra in vigore non appena sette governi abbiano depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione. Per ogni governo che deposita successivamente uno strumento di ratifica, di approvazione o di adesione, essa entra in vigore alla data del deposito di tale strumento.

4.   La presente convenzione è aperta alla firma o all’adesione di qualsiasi organizzazione intergovernativa d’integrazione economica, costituita da Stati che le hanno demandato la loro competenza per le materie trattate dalla presente convenzione, compresa la conclusione di trattati in tali materie.

5.   Dal momento del deposito dello strumento di conferma formale o di adesione, qualsiasi organizzazione di cui al paragrafo 4 diventa parte contraente, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi delle altre parti contraenti in forza della presente convenzione. Nel testo della presente convenzione il termine “Stato”, all’articolo XI, paragrafo 4, e il termine “governo”, nel preambolo e all’articolo XV, paragrafo 1, sono interpretati in tal senso.

6.   Quando un’organizzazione di cui al paragrafo 4 diventa parte contraente della presente convenzione, gli Stati membri di tale organizzazione e quelli che vi aderiranno in futuro cessano di essere parti della convenzione; essi trasmettono una notifica scritta a tale scopo al direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Articolo XVIII

Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura informa tutti i governi di cui all’articolo XVII, paragrafo 1, e tutte le organizzazioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo del deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, conferma formale o adesione, della data d’entrata in vigore della convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di adozione degli emendamenti, dell’entrata in vigore di questi e delle notifiche di ritiro.

Articolo XIX

L’originale della presente convenzione è depositato presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ne invia copia conforme ai governi di cui all’articolo XVII, paragrafo 1, e alle organizzazioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo.».

Articolo 11

Sono aggiunti due allegati alla convenzione, che recitano come segue:

«ALLEGATO 1

PROCEDURE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.   

Il collegio arbitrale di cui all’articolo X, paragrafo 4, è composto, se del caso, da tre arbitri che possono essere nominati nei modi seguenti:

a)

una delle parti della controversia dovrebbe comunicare il nome di un arbitro alla controparte che, a sua volta, dovrebbe comunicare il nome del secondo arbitro entro un termine di quaranta giorni a decorrere da tale notifica. Nelle controversie tra più di due membri della commissione le parti che hanno lo stesso interesse dovrebbero nominare un arbitro congiuntamente. Entro un termine di sessanta giorni dalla nomina del secondo arbitro le parti della controversia dovrebbero nominare un terzo arbitro, che non sia cittadino né dell’uno né dell’altro membro della commissione e non abbia la stessa nazionalità di uno dei primi due arbitri. Il terzo arbitro dovrebbe presiedere il tribunale;

b)

se il secondo arbitro non è nominato entro il termine prescritto o se le parti non riescono a trovare un accordo per la nomina del terzo arbitro entro il periodo prescritto, tale arbitro può essere nominato, su richiesta delle parti della controversia, dal presidente della commissione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

2.   

La decisione del collegio arbitrale dovrebbe essere presa dalla maggioranza dei suoi membri, che non dovrebbero astenersi dal voto.

3.   

La decisione del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le parti della controversia. Le parti della controversia dovrebbero ottemperare alla decisione senza indugio. Il collegio arbitrale può interpretare la decisione su richiesta di una delle parti della controversia.

ALLEGATO 2

ENTITÀ DI PESCA

1.   

Dopo l’entrata in vigore degli emendamenti della presente convenzione adottati il 18 novembre 2019, solo l’entità di pesca che aveva ottenuto lo stato di cooperante entro il 10 luglio 2013 secondo le procedure stabilite dalla commissione, come illustrato dalla risoluzione [Ris. 19-13] adottata contestualmente al presente allegato, può, tramite uno strumento scritto depositato presso il segretario esecutivo della commissione, esprimere il suo fermo impegno a rispettare i termini della presente convenzione e a ottemperare alle raccomandazioni adottate in forza della stessa. Detto impegno prende effetto trenta giorni dopo la data di ricevimento dello strumento. Tale entità di pesca può ritirare tale impegno mediante notifica scritta indirizzata al segretario esecutivo della commissione. Il ritiro prende effetto un anno dopo la data di ricevimento, a meno che la notifica non specifichi una data successiva.

2.   

In caso di ulteriori emendamenti apportati alla presente convenzione a norma dell’articolo XV, l’entità di pesca di cui al paragrafo 1 può, mediante strumento scritto depositato presso il segretario esecutivo della commissione, esprimere il suo fermo impegno a rispettare i termini della convezione modificata e a conformarsi alle raccomandazioni adottate a norma della stessa. Tale impegno di un’entità di pesca prende effetto a decorrere dalle date di cui all’articolo XV o, se successiva, dalla data di ricevimento della notifica scritta di cui al presente paragrafo.

3.   

Il segretario esecutivo notifica alle parti contraenti il ricevimento di tali impegni o notifiche, mette tali notifiche a disposizione delle parti contraenti, trasmette le notifiche delle parti contraenti all’entità di pesca, comprese le notifiche di ratifica, approvazione o adesione e di entrata in vigore della presente convenzione e delle relative modifiche, e custodisce al sicuro i documenti trasmessi tra l’entità di pesca e il segretario esecutivo.

4.   

L’entità di pesca di cui al paragrafo 1 che ha espresso, presentando lo strumento scritto di cui ai paragrafi 1 e 2, il suo fermo impegno a rispettare i termini della presente convenzione e a ottemperare alle raccomandazioni adottate in forza della stessa può partecipare ai lavori pertinenti della commissione, incluso il processo decisionale, e gode, mutatis mutandis, degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei membri della commissione di cui agli articoli III, V, VII, IX, XI, XII e XIII della presente convenzione.

5.   

Se una controversia nella quale è coinvolta l’entità di pesca di cui al paragrafo 1, che ha espresso il proprio impegno a essere vincolata dai termini della presente convenzione in conformità del presente allegato, non può essere risolta in via amichevole, previo accordo delle parti tale controversia può essere sottoposta, a seconda del caso, a una sottocommissione tecnica ad hoc o, dopo avere cercato di trovare un accordo sull’ambito della controversia, a un arbitrato definitivo e vincolante.

6.   

Le disposizioni del presente allegato relative alla partecipazione dell’entità di pesca di cui al paragrafo 1 si applicano unicamente ai fini della presente convenzione.

7.   

Le parti non contraenti, entità o entità di pesca che ottengono lo status di cooperante dopo il 10 luglio 2013 non sono considerate entità di pesca ai fini del presente allegato e pertanto non godono degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei membri della commissione di cui agli articoli III, V, VII, IX, XI, XII e XIII della presente convenzione.

Articolo 12

L’originale del presente protocollo, per il quale fanno ugualmente fede i testi inglese, spagnolo e francese, è depositato presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Esso è aperto alla firma a Palma di Maiorca, Spagna il 20 novembre 2019 e successivamente a Roma fino al 20 novembre 2020. Le parti contraenti della convenzione che non hanno firmato il presente protocollo possono comunque depositare il loro strumento di approvazione, ratifica o accettazione in qualsiasi momento. Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura invia copia conforme del presente protocollo a ciascuna delle parti contraenti della convenzione.

Articolo 13

Il presente protocollo entra in vigore, per tutte le parti contraenti della convenzione che lo accettano, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, di uno strumento di approvazione, ratifica o accettazione di tre quarti delle parti contraenti della convenzione e successivamente, per le parti contraenti restanti, a seguito dell’approvazione, della ratifica o dell’accettazione. Si considera che un governo che diventa parte contraente della convenzione dopo l’apertura del presente protocollo per la firma ai sensi dell’articolo 12 abbia accettato il presente protocollo.

Articolo 14

A seguito dell’entrata in vigore del presente protocollo per i tre quarti delle parti contraenti della convenzione che hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione, ratifica o accettazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, le parti contraenti della convenzione che non hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione, ratifica o accettazione continuano a essere considerate membri della commissione. La commissione adotta misure per garantire il suo corretto funzionamento fino all’entrata in vigore del presente protocollo per tutte le parti contraenti della convenzione. Una parte contraente della convenzione per la quale il presente protocollo non è ancora entrato in vigore può tuttavia decidere di attuare i presenti emendamenti in via provvisoria e può informare a tal fine il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Fatto a Palma di Maiorca, Spagna, addì 20 novembre 2019


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