4.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/3


PROTOCOLLO

tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto

L’UNIONE EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

di seguito congiuntamente denominati «parti»,

CONSIDERANDO che il 26 ottobre 2004 è stato firmato l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (1) (di seguito denominato «accordo del 26 ottobre 2004 »);

CONSIDERANDO che il 28 febbraio 2008 è stato firmato il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (2) (di seguito denominato «protocollo del 28 febbraio 2008 »);

RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l’Unione europea (di segito denominata «Unione») ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono uno sviluppo che modifica o è basato sulle disposizioni dell’acquis Eurodac ai sensi dell’accordo del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008;

CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l’Unione, la Confederazione svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e il Principato del Liechtenstein (di seguito denominato «Liechtenstein») per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate in Svizzera e nel Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti;

CONSIDERANDO che l’applicazione alla Svizzera e al Liechtenstein del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein;

CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

CONSIDERANDO che alle autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbe essere consentito l’accesso soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, (5) non abbiano permesso di stabilire l’identità dell’interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l’identità dell’interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell’ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;

CONSIDERANDO che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, (6) purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto;

CONSIDERANDO che a tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l’accesso a Eurodac a fini di contrasto è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le nuove disposizioni legislative e i nuovi atti o provvedimenti di cui all’accordo del 26 ottobre 2004 e al protocollo del 28 febbraio 2008, inclusi quelli relativi al ruolo del comitato misto istituito ai sensi dell’accordo del 26 ottobre 2004,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   La Svizzera attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Svizzera nell’ambito delle sue relazioni con il Liechtenstein e con gli altri Stati partecipanti.

2.   Il Liechtenstein attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati dattiloscopici con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Liechtenstein nell’ambito delle sue relazioni con la Svizzera e con gli altri Stati partecipanti.

3.   Gli Stati membri dell’Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Essi applicano alla Svizzera e al Liechtenstein le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l’accesso a fini di contrasto.

4.   La Danimarca, l’Islanda e la Norvegia sono considerate Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella misura in cui fra tali Stati e l’Unione europea vigono accordi analoghi al presente protocollo che riconoscono la Svizzera e il Liechtenstein quali Stati partecipanti.

Articolo 2

1.   Il presente protocollo non entra in vigore, per la Svizzera, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative al trattamento dei dati personali, nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti detto trattamento siano state attuate e applicate dalla Svizzera in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità designate ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (UE).

2.   Il presente protocollo non entra in vigore, per il Liechtenstein, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative al trattamento dei dati personali, nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti detto trattamento siano state attuate e applicate dal Liechtenstein in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità designate ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 3

A tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l’accesso a Eurodac a fini di contrasto si applicano le disposizioni dell’accordo del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008 in materia di nuove disposizioni legislative e nuovi atti o provvedimenti, incluse quelle relative al comitato misto istituito ai sensi dell’accordo del 26 ottobre 2004.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti. La ratifica o l’approvazione sono notificate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da depositario del presente protocollo.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell’Unione e di almeno una delle altre parti.

3.   Il presente protocollo non si applica alla Svizzera prima che la Svizzera abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI (7).

4.   Il presente protocollo non si applica al Liechtenstein prima che il Liechtenstein abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI.

Articolo 5

1.   Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo inviando una dichiarazione scritta al depositario. La dichiarazione ha effetto sei mesi dopo il suo deposito.

2.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell’Unione o, congiuntamente, della Svizzera e del Liechtenstein.

3.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile alla Svizzera se l’accordo del 26 ottobre 2004 cessa di essere applicabile alla Svizzera.

4.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile al Liechtenstein se il protocollo del 28 febbraio 2008 cessa di essere applicabile al Liechtenstein.

5.   Il recesso di una delle parti dal presente protocollo o la sospensione o denuncia del medesimo nei confronti di una delle parti non incidono sull’accordo del 26 ottobre 2004 né sul protocollo del 28 febbraio 2008.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

L’originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

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(1)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

(2)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

(3)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(5)  Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 , sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(6)  Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

(7)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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