Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica
Gazzetta ufficiale n. 056 del 04/04/1964 pag. 0850 - 0857
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0109
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0117
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0036
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (64/221/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 56 paragrafo 2, Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1) e in particolare l'articolo 47, Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, (1)GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61. nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità (1). Visti i Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (2) ed in particolare il titolo II, Vista la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione dei servizi (3), Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (4), Visto il parere del Comitato economico e sociale (5), Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono un regime speciale per gli stranieri e che sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, deve riguardare, in primo luogo, le condizioni dell'ingresso e del soggiorno dei cittadini degli Stati membri, sia che questi si trasferiscano all'interno della Comunità in qualità di lavoratori indipendenti o salariati, sia in qualità di destinatari di servizi; Considerando che tale coordinamento presuppone, in particolare, un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per far valere motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica in materia di trasferimento e soggiorno degli stranieri; Considerando che è opportuno offrire in ogni Stato membro, ai cittadini degli altri Stati membri, idonei mezzi di ricorso avverso gli atti amministrativi in questo settore; Considerando che l'enumerazione delle malattie e delle infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, sarebbe poco pratica e difficilmente esauriente e che è sufficiente riunire le affezioni per gruppi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. Le disposizioni contenute nella presente direttiva riguardano i cittadini di uno Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della Comunità allo scopo di esercitare un'attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi. 2. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei riguardi del coniuge e dei familiari che rispondono alle condizioni previste dai regolamenti e dalle direttive adottati in questo settore in esecuzione del Trattato. Articolo 2 1. La presente direttiva riguarda i provvedimenti relativi all'ingresso sul territorio, al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, o all'allontanamento dal territorio, che sono adottati dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. 2. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici. Articolo 3 1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. 2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti. 3. La scadenza del documento d'identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno non può giustificare l'allontanamento dal territorio. 4. Lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità sul suo territorio il titolare di tale documento, anche se questo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare. (1)GU n. 80 del 13.12.1961, pag. 1513/61. (2)GU n. 2 del 15.1.1962, pagg. 32/62 e 36/62. (3)V. pag. 845/64 della presente GU. (4)GU n. 134 del 14.12.1962, pag. 2861/62. (5)V. pag. 856/64 della presente GU. Articolo 4 1. Le sole malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto di ingresso nel territorio o di rilascio del primo permesso di soggiorno sono quelle menzionate nell'elenco allegato alla presente direttiva. 2. L'insorgenza di malattie o di infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non può giustificare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, né l'allontanamento dal territorio. 3. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle in vigore alla data della notificazione della presente direttiva. Articolo 5 1. La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve termine, ed al più tardi entro sei mesi dalla domanda. L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno. 2. Il paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro due mesi. Articolo 6 I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato. Articolo 7 Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o il provvedimento di allontanamento dal territorio è notificato all'interessato e deve contenere l'indicazione del termine concesso per lasciare il territorio. Tranne in caso di urgenza, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni nel caso di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno, e ad un mese negli altri casi. Articolo 8 Avverso il provvedimento di diniego di ingresso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, o contro la decisione di allontanamento dal territorio, l'interessato deve avere assicurata la possibilità di esperire i ricorsi consentiti ai cittadini avverso gli atti amministrativi. Articolo 9 1. Se non sono ammessi ricorsi giurisdizionali o se tali ricorsi sono intesi ad accertare soltanto la legittimità dei provvedimenti impugnati o se essi non hanno effetto sospensivo, il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno o quello di allontanamento dal territorio del titolare del permesso di soggiorno è adottato dall'autorità amministrativa, tranne in casi di urgenza, solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato deve poter far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione di detto paese. La suddetta autorità deve essere diversa da quella cui spetta l'adozione dei provvedimenti di diniego del rinnovo del permesso o di allontanamento dal territorio. 2. Il provvedimento di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno e quello di allontanamento dal territorio prima del rilascio di tale permesso, sono sottoposti, a richiesta dell'interessato, all'esame dell'autorità il cui parere preliminare è previsto al paragrafo 1. L'interessato è allora autorizzato a presentare di persona i propri mezzi di difesa a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello Stato. Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1964 Per il Consiglio Il Presidente H. FAYAT ALLEGATO A. Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: 1. malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità; 2. tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; 3. sifilide; 4. altre malattie infettive o parassitarie contagiose a condizione che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. B. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1. tossicomania; 2. alterazioni psicomentali più evidenti ; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale. CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE circa la proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri A. RICHIESTA DI PARERE Nella 77a sessione del 23/24/25/26 luglio 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa la proposta della Commissione di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. La richiesta di parere sul testo qui di seguito riportato è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 24 luglio 1962. Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 56, paragrafo 2, Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1961) relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e in particolare l'articolo 47, Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1961) in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità, Viste le disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, ed in particolare il titolo II, Vista la direttiva del Consiglio del... (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del...) per la soppressione delle restrizioni alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini di uno Stato membro negli altri Stati membri, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo, Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime speciale per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, mira principalmente ad armonizzare le disposizioni di diritto interno degli Stati membri che possano, per detti motivi, ostacolare il libero ingresso ed il libero soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri; Considerando che le predette disposizioni di diritto interno riguardano in linea generale tutti gli stranieri e che di conseguenza il loro coordinamento deve aver effetto nei confronti di tutti i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità allo scopo di esercitare in qualsiasi forma un'attività economica in qualità di lavoratori indipendenti o salariati o di destinatari di servizi; Considerando che il coordinamento di tali disposizioni di diritto interno presuppone l'eliminazione di ogni divergenza sostanziale circa il contenuto delle nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ; che tale coordinamento presuppone al tempo stesso un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per invocare motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contro l'ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri; Considerando, tuttavia, che una definizione delle nozioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza è oggi più difficile a determinare sul piano comunitario che su quello nazionale ; che nondimeno è possibile sin d'ora tracciare i limiti di tali concetti; Considerando che, per quanto riguarda le malattie e le infermità che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, un'enumerazione di tutte le affezioni sarebbe poco pratica e difficilmente esauriente ; che per tali motivi occorre riunire le affezioni per gruppi senza elencarle; Considerando che le categorie di affezioni appartenenti a ciascuno dei gruppi devono tuttavia essere definite in modo sufficientemente preciso, per consentire in ciascun caso e tenendo conto del fatto che non esiste una differenza sostanziale nella situazione epidemiologica dei sei paesi della Comunità, una valutazione obiettiva dell'esistenza di un pericolo reale ed immediato che possa giustificare l'opposizione di uno Stato membro al libero ingresso e soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un altro Stato membro e dei familiari e, per dare tutte le garanzie circa l'osservanza delle essenziali necessità della sanità pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; Considerando che, per quanto concerne tale elenco di malattie ed infermità, la presente direttiva sostituisce quella prevista all'articolo 47 del regolamento n. 15, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le disposizioni della presente direttiva riguardano i cittadini degli Stati membri che si trasferiscono all'interno della Comunità allo scopo di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratori indipendenti o salariati o in qualità di destinatari di servizi. Articolo 2 1. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non possono essere invocati per fini economici. 2. Tali motivi devono riferirsi esclusivamente al comportamento della persona che è oggetto di una delle decisioni previste dall'articolo 7. 3. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono presentare un particolare carattere di gravità. L'esistenza di condanne penali non può essere considerata automaticamente di per sè come motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Articolo 3 Non costituisce motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che possa giustificare il ritiro del permesso di soggiorno o l'adozione di un provvedimento di allontanamento, la scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno da parte di quest'ultimo. Tuttavia, lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità nel proprio territorio il titolare di tale documento, anche se quest'ultimo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare. Articolo 4 Possono costituire un motivo di sanità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, atto a giustificare il rifiuto d'ingresso nel territorio o del rilascio del primo permesso di soggiorno, soltanto le malattie o le infermità comprese nell'elenco riportato in allegato. L'insorgenza di malattie o infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non costituisce un motivo di sanità pubblica, di sicurezza o di ordine pubblico, atto a giustificare il rifiuto di rinnovo ed il ritiro del permesso di soggiorno, né un provvedimento di allontanamento. Articolo 5 La decisione di diniego del primo permesso di soggiorno, fondata su motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, deve essere presa entro tre mesi dalla domanda. In ogni caso, l'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente nel territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di rifiuto del permesso di soggiorno. Articolo 6 I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato. Articolo 7 Contro la decisione di diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo e contro la decisione di allontanamento, l'interessato deve avere la possibilità di esperire almeno i ricorsi consentiti ai cittadini contro gli atti dell'amministrazione. Articolo 8 1. Se non sono ammessi ricorsi, o se i ricorsi possono impugnare soltanto la legittimità della decisione o se non hanno effetto sospensivo, l'autorità amministrativa prende la decisione solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato può far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione nazionale. La suddetta autorità competente deve essere diversa da quella cui spetta prendere la decisione di diniego o di rinnovo del permesso o il provvedimento di allontanamento. 2. La decisione e la relativa motivazione vengono notificate prima della esecuzione, salvo casi di urgenza, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino. Articolo 9 La direttiva del Consiglio del..., relativa alla compilazione dell'elenco comune delle malattie ed infermità che possono giustificare l'opposizione di uno Stato membro all'ammissione nel proprio territorio di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro e dei familiari, è abrogata. Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1º gennaio 1964, i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri informano la Commissione, in tempo utile perché essa possa presentare in proposito le proprie osservazioni, di ogni successivo progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi si propongono di adottare nelle materie disciplinate dalla presente direttiva. Articolo 11 La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO alla direttiva sul coordinamento delle disposizioni speciali per il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri (articolo 56 § 2) A. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: Malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose: - malattie ed infermità per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità; - tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; - sifilide; - altre malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose. B. Malattie od infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1. La tossicomania; 2. le alterazioni psicomentali più evidenti ; gli stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi deliranti o allucinatorie, di psicosi confusionali. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nel corso della 25a sessione tenuta a Bruxelles il 28/29 novembre 1962, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 24 luglio 1962, relativa alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica», Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'articolo 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in merito, Visto l'articolo 56 del Trattato istitutivo della C.E.E., Visto l'articolo 47 del regolamento n. 15 del Consiglio dei Ministri, Vista la direttiva del Consiglio in data 16 agosto 1961, Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi, Vista la relazione presentata dal relatore e le deliberazioni assunte dal Comitato nell'Assemblea del 28/29 novembre 1962, Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri; Considerato che l'entrata in vigore della direttiva in parola rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento a alla libera prestazione dei servizi; Considerato che gli aspetti sociali trattati dalla direttiva in parola riguardano a giusto titolo sia i lavoratori indipendenti che i lavoratori salariati, EMETTE IL SEGUENTE PARERE: La «proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica: Articolo 1 Pur rendendosi conto delle grandi difficoltà giuridiche che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi ed ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri. Articolo 2 Paragrafo 3 Il Comitato sottolinea che le parole «particolare carattere di gravità» devono essere interpretate in funzione di quanto è detto in proposito nella motivazione unita alla proposta di direttiva, cioè «conformemente alla prassi già seguita in numerose convenzioni internazionali». Articolo 6 Il Comitato ritiene che, alla fine di questo articolo, debbano aggiungersi le seguenti parole : «da invocare solo in casi eccezionali». Articolo 7 Il Comitato ritiene che la parola «almeno» contenuta nel testo dell'articolo 7 vada soppressa, in quanto pleonastica. Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE ALLEGATO A. Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: 1. malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità; 2. tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; 3. sifilide; 4. altre malattie infettive o parassitarie contagiose a condizione che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. B. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1. tossicomania; 2. alterazioni psicomentali più evidenti ; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale. CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE circa la proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri A. RICHIESTA DI PARERE Nella 77a sessione del 23/24/25/26 luglio 1962, il Consiglio ha deciso, in conformità degli articoli 54 paragrafo 2 e 63 paragrafo 2 del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale circa la proposta della Commissione di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. La richiesta di parere sul testo qui di seguito riportato è stata indirizzata dal sig. E. Colombo, Presidente del Consiglio, al sig. É. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 24 luglio 1962. Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 56, paragrafo 2, Visto il regolamento n. 15 del Consiglio del 16 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1961) relativo ai primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e in particolare l'articolo 47, Vista la direttiva del Consiglio del 16 agosto 1961 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1961) in materia di procedura e di pratiche amministrative relative all'ingresso, all'occupazione ed al soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità, Viste le disposizioni dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, ed in particolare il titolo II, Vista la direttiva del Consiglio del... (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del...) per la soppressione delle restrizioni alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini di uno Stato membro negli altri Stati membri, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo, Considerando che il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime speciale per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, mira principalmente ad armonizzare le disposizioni di diritto interno degli Stati membri che possano, per detti motivi, ostacolare il libero ingresso ed il libero soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri; Considerando che le predette disposizioni di diritto interno riguardano in linea generale tutti gli stranieri e che di conseguenza il loro coordinamento deve aver effetto nei confronti di tutti i cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità allo scopo di esercitare in qualsiasi forma un'attività economica in qualità di lavoratori indipendenti o salariati o di destinatari di servizi; Considerando che il coordinamento di tali disposizioni di diritto interno presuppone l'eliminazione di ogni divergenza sostanziale circa il contenuto delle nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ; che tale coordinamento presuppone al tempo stesso un ravvicinamento delle procedure seguite in ciascuno Stato membro per invocare motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contro l'ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri; Considerando, tuttavia, che una definizione delle nozioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza è oggi più difficile a determinare sul piano comunitario che su quello nazionale ; che nondimeno è possibile sin d'ora tracciare i limiti di tali concetti; Considerando che, per quanto riguarda le malattie e le infermità che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica, l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, un'enumerazione di tutte le affezioni sarebbe poco pratica e difficilmente esauriente ; che per tali motivi occorre riunire le affezioni per gruppi senza elencarle; Considerando che le categorie di affezioni appartenenti a ciascuno dei gruppi devono tuttavia essere definite in modo sufficientemente preciso, per consentire in ciascun caso e tenendo conto del fatto che non esiste una differenza sostanziale nella situazione epidemiologica dei sei paesi della Comunità, una valutazione obiettiva dell'esistenza di un pericolo reale ed immediato che possa giustificare l'opposizione di uno Stato membro al libero ingresso e soggiorno nel proprio territorio di un cittadino di un altro Stato membro e dei familiari e, per dare tutte le garanzie circa l'osservanza delle essenziali necessità della sanità pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; Considerando che, per quanto concerne tale elenco di malattie ed infermità, la presente direttiva sostituisce quella prevista all'articolo 47 del regolamento n. 15, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Le disposizioni della presente direttiva riguardano i cittadini degli Stati membri che si trasferiscono all'interno della Comunità allo scopo di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratori indipendenti o salariati o in qualità di destinatari di servizi. Articolo 2 1. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non possono essere invocati per fini economici. 2. Tali motivi devono riferirsi esclusivamente al comportamento della persona che è oggetto di una delle decisioni previste dall'articolo 7. 3. I motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono presentare un particolare carattere di gravità. L'esistenza di condanne penali non può essere considerata automaticamente di per sè come motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Articolo 3 Non costituisce motivo di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che possa giustificare il ritiro del permesso di soggiorno o l'adozione di un provvedimento di allontanamento, la scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel paese ospitante e il rilascio del permesso di soggiorno da parte di quest'ultimo. Tuttavia, lo Stato che ha rilasciato il documento di identità ammetterà senza formalità nel proprio territorio il titolare di tale documento, anche se quest'ultimo sia scaduto e anche se sia contestata la cittadinanza del titolare. Articolo 4 Possono costituire un motivo di sanità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, atto a giustificare il rifiuto d'ingresso nel territorio o del rilascio del primo permesso di soggiorno, soltanto le malattie o le infermità comprese nell'elenco riportato in allegato. L'insorgenza di malattie o infermità successivamente al rilascio del primo permesso di soggiorno non costituisce un motivo di sanità pubblica, di sicurezza o di ordine pubblico, atto a giustificare il rifiuto di rinnovo ed il ritiro del permesso di soggiorno, né un provvedimento di allontanamento. Articolo 5 La decisione di diniego del primo permesso di soggiorno, fondata su motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, deve essere presa entro tre mesi dalla domanda. In ogni caso, l'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente nel territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di rifiuto del permesso di soggiorno. Articolo 6 I motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sono portati a conoscenza dell'interessato, salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello Stato. Articolo 7 Contro la decisione di diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo e contro la decisione di allontanamento, l'interessato deve avere la possibilità di esperire almeno i ricorsi consentiti ai cittadini contro gli atti dell'amministrazione. Articolo 8 1. Se non sono ammessi ricorsi, o se i ricorsi possono impugnare soltanto la legittimità della decisione o se non hanno effetto sospensivo, l'autorità amministrativa prende la decisione solo dopo aver sentito il parere di una autorità competente del paese ospitante, dinanzi alla quale l'interessato può far valere i propri mezzi di difesa e farsi assistere o rappresentare secondo la procedura prevista dalla legislazione nazionale. La suddetta autorità competente deve essere diversa da quella cui spetta prendere la decisione di diniego o di rinnovo del permesso o il provvedimento di allontanamento. 2. La decisione e la relativa motivazione vengono notificate prima della esecuzione, salvo casi di urgenza, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino. Articolo 9 La direttiva del Consiglio del..., relativa alla compilazione dell'elenco comune delle malattie ed infermità che possono giustificare l'opposizione di uno Stato membro all'ammissione nel proprio territorio di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro e dei familiari, è abrogata. Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore, anteriormente al 1º gennaio 1964, i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri informano la Commissione, in tempo utile perché essa possa presentare in proposito le proprie osservazioni, di ogni successivo progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi si propongono di adottare nelle materie disciplinate dalla presente direttiva. Articolo 11 La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO alla direttiva sul coordinamento delle disposizioni speciali per il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri (articolo 56 § 2) A. Malattie ed infermità che possono mettere in pericolo la sanità pubblica: Malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose: - malattie ed infermità per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità; - tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva; - sifilide; - altre malattie ed infermità infettive o parassitarie contagiose. B. Malattie od infermità che possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: 1. La tossicomania; 2. le alterazioni psicomentali più evidenti ; gli stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi deliranti o allucinatorie, di psicosi confusionali. B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE Nel corso della 25a sessione tenuta a Bruxelles il 28/29 novembre 1962, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere: PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, Vista la richiesta di parere del Consiglio dei Ministri della C.E.E. in data 24 luglio 1962, relativa alla «Proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica», Vista la decisione presa dall'Ufficio di Presidenza in applicazione dell'articolo 23 del regolamento interno, di conferire alla Sezione specializzata per le attività non salariate ed i servizi l'incarico di preparare un parere in merito, Visto l'articolo 56 del Trattato istitutivo della C.E.E., Visto l'articolo 47 del regolamento n. 15 del Consiglio dei Ministri, Vista la direttiva del Consiglio in data 16 agosto 1961, Visto il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e il Titolo II del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, Visto il parere della Sezione specializzata per le attività non salariate e i servizi, Vista la relazione presentata dal relatore e le deliberazioni assunte dal Comitato nell'Assemblea del 28/29 novembre 1962, Considerata l'importanza che riveste il conseguimento dell'integrazione delle popolazioni dei sei paesi membri; Considerato che l'entrata in vigore della direttiva in parola rappresenta un passo importante verso la realizzazione degli obiettivi perseguiti dai programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento a alla libera prestazione dei servizi; Considerato che gli aspetti sociali trattati dalla direttiva in parola riguardano a giusto titolo sia i lavoratori indipendenti che i lavoratori salariati, EMETTE IL SEGUENTE PARERE: La «proposta di direttiva per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti la circolazione ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica» è approvata, fatte salve le seguenti osservazioni, raccomandazioni e proposte di modifica: Articolo 1 Pur rendendosi conto delle grandi difficoltà giuridiche che si oppongono alla sua attuazione, il Comitato ha espresso il voto che venga esaminata la possibilità di rivolgere ai paesi membri una raccomandazione tendente ad ottenere che la direttiva sia estesa agli apolidi ed ai profughi residenti nel territorio degli Stati membri. Articolo 2 Paragrafo 3 Il Comitato sottolinea che le parole «particolare carattere di gravità» devono essere interpretate in funzione di quanto è detto in proposito nella motivazione unita alla proposta di direttiva, cioè «conformemente alla prassi già seguita in numerose convenzioni internazionali». Articolo 6 Il Comitato ritiene che, alla fine di questo articolo, debbano aggiungersi le seguenti parole : «da invocare solo in casi eccezionali». Articolo 7 Il Comitato ritiene che la parola «almeno» contenuta nel testo dell'articolo 7 vada soppressa, in quanto pleonastica. Così deliberato a Bruxelles, addì 28 novembre 1962. Il Presidente del Comitato economico e sociale Émile ROCHE