Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1601/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 27/06/1975 pag. 0001 - 0001
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0011
++++ REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 1601/75 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1975 che modifica lo statuto dei funzionari della Comunità europee e il regime applicabile agli agenti di tali Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 24 , vista la proposta della Commissione , fatta previo parere del comitato dello statuto , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere della Corte di giustizia , considerando che , alla luce dell ' esperienza acquisita e tenuto conto dell ' evoluzione di alcuni compiti dei funzionari delle Comunità europee , è parso opportuno procedere , in via prioritaria , alla modifica di alcune disposizioni dello statuto , stabilito dal regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) è modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 1009/75 ( 3 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE REGOLAMENTO : Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue : 1 . Nell ' articolo 55 , terzo comma , è soppresso il passaggio « retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti , che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette » 2 . Nell ' articolo 56 ter : - al primo comma è soppresso il passaggio « retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette » : - il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente : « Il Consiglio , che delibera su proposta latta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto , determina le categorie di beneficiari , le condizioni di attribuzione e l ' ammontare di dette indennità » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . FITZGERALD ( 1 ) GU n . C 140 del 13 . 11 . 1974 , pag . 20 . ( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 98 del 14 . 4 . 1975 , pag . 1 .