Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/08/1977 pag. 0083 - 0094
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 6 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 7 pag. 0235
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1977 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore ( 77/540/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro le luci di stazionamento ; considerando che queste precrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ; considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ; considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di stazionamento , ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce di stazionamento ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ; considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla delle prescrizioni comuni , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Ogni Stato membro procede all ' omologazione CEE di qualunque tipo di luce di stazionamento conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati I , II , IV , V e VI . 2 . Lo Stato membro cher ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio . Articolo 2 Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato IV per ogni tipo di luce di stazionamento da essi omologato a norma dell ' articolo 1 . Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di stazionamento di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi . Articolo 3 1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di stazionamento per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se queste recano il marchio di omologazione CEE . 2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di stazionamento recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato . Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottare , precisando i motivi della decisione . Articolo 4 Entro il termine di un mese le autorità competenti ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione . Il cui modello figura nell ' allegato III , compilate per ogni tipo di luce di stazionamento che esse omologano o rifiutano di omologare . Articolo 5 1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE constata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di stazionamento munite dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità . 2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di una omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura . Articolo 6 Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati . Articolo 7 Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le luci stazionamento se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE . Articolo 8 Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare le vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le luci stazionamento se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE . Articolo 9 Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore , destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole o forestali e delle macchine operatrici . Articolo 10 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE . Articolo 11 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo della disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 12 Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 28 giugno 1977 . Per il Consiglio Il Presidente W . RODGERS ( 1 ) GU n . C 118 del 16 . 5 . 1977 , pag . 29 . ( 2 ) GU n . C 114 dell ' 11 . 5 . 1977 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 1 . ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I : Definizioni , disposizioni generali , intensità della luce emessa , modalità delle prove , colore della luce emessa , conformità della riproduzione , osservazione sul colore ALLEGATO II : Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale ALLEGATO III : Modello di scheda di omologazione CEE ALLEGATO IV : Condizioni d ' omologazione CEE e marcatura ALLEGATO V : Misure fotometriche ALLEGATO VI : Colore della luce emessa , coordinate tricromatiche ALLEGATO I DEFINIZIONI , DISPOSIZIONI GENERALI , INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA , MODALITÀ DELLE PROVE , COLORE DELLA LUCE EMESSA , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE , OSSERVAZIONE SUL COLORE 1 . DEFINIZIONI 1.1 . Luce di stazionamento Per « luce di stazionamento » si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato . 1.2 . Asse di riferimento Per « asse di riferimento » si intende l ' asse caratteristico del segnale luminoso , determinato del costruttore della luce di stazionamento per servie da direzione di riferimento ( H = 0° , V = 0° ) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo . 1.3 . Centro di riferimento Per « centro di riferimento » si intende l ' intersezione dell ' asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore della luce di stazionamento . 1.4 . Tipo di luce di stazionamento Per « tipo di luce di stazionamento » si intendono luci di stazionamento che non presentano tra loro differenze essenziali ; tali differenze riguardano in particolare : 1.4.1 . i marchi di fabbrica o commerciali , 1.4.2 . le caratteristiche del sistema ottico , 1.4.3 . il tipo di lampada . 2 . DISPOSIZIONI GENERALI 2.1 . Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell ' allegato IV deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 3 e 5 . 2.2 . Le luci di stazionamento debbono essere progettate e costruite in modo tale che , nelle normali condizioni d ' impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte in tali condizioni , il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva . 3 . INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA 3.1 . Lungo l ' asse di riferimento , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell ' allegato IV deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi qui sotto definiti : * Minimo ( cd ) * Massimo ( cd ) * 3.1.1 . luci di stazionamento anteriori : * 2 * 60 * 3.1.2 . luci di stazionamento posteriori : * 2 * 30 * 3.2 . Fuori dell ' asse di riferimento , all ' interno dei campi definiti negli schemi dell ' allegato II , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni : 3.2.1 . in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all ' allegato V , deve essere almeno uguale al valore indicato nel quadro suddetto per quella determinata direzione espresso in percentuale del minimo di cui al punto 3.1 ; 3.2.2 . in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata , non deve superare il massimo menzionato al precedente punto 3.1 ; 3.2.3 . tuttavia , un ' intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di stazionamento incorporate mutuamente con le luci di arresto ( vedi precedente punto 3.1.2 ) al di sotto di un piano che , rispetto al piano orizzontale , forma un angolo di 5° verso il basso ; 3.2.4 . inoltre : 3.2.4.1 . in tutta l ' estenzione dei campi definiti dagli schemi dell ' allegato II , l ' intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd ; 3.4.4.2 . le prescrizioni del punto 2.2 dell ' allegato V sulle variazioni locali d ' intensità devono essere rispettate . 3.3 . Le intensità vanno misurate con lampada o lampade permanentemente accese e , qualora si tratti di dispositivi emettenti luce di colore giallo ambra o rosso , con la luce colorata . 3.4 . L ' allegato V citato al precedente punto 3.2.1 contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare . 4 . MODALITÀ DELLE PROVE Tutte le misure vanno effettuate con la lampade campioni incolori del tipo previsto per la luce di stazionamento e regolare in modo da emettere in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade . 5 . COLORE DELLA LUCE EMESSA Il colore della luce emessa , misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all ' illuminante A della commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) , deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell ' allegato VI . 6 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Ogni luce di stazionamento recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 3 e 5 . Tuttavia , per una qualsiasi luce di stazionamento prelevata da una fabbricazione di serie i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa ( misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 4 ) possono limitarsi , in ogni direzione , all ' 80 % dei valori minimi prescritti ai punti 3.1 e 3.2 . 7 . OSSERVAZIONE SUL COLORE L ' omologazione CEE è rilasciata se il colore della luce emessa dalle luci di stazionamento è conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.13 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE . ALLEGATO II Sedile : vedi G.U . ALLEGATO III MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE ( Formato massimo : A 4 [ 210 × 297 mm ] ) Indicazione dell ' amministrazione Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE di un tipo di luce di stazionamento N . di omologazione 1 . Tipo di luce di stazionamento 2 . Tipo o tipi di lampada previsti 3 . Colore della luce emessa 4 . Marchio di fabbrica o commerciale della luce 5 . Nome e indirizzo del costruttore 6 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario 7 . Presentato all ' omologazione CEE in data 8 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE 9 . Data del verbale rilasciato da questo servizio 10 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio 11 . Data dell ' omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE ( 1 ) 12 . Omologazione CEE unica rilasciata , in base al punto 3.3 dell ' allegato IV , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare : 13 . Data dell ' omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE unica ( 1 ) 14 . Luogo 15 . Data 16 . Firma 17 . Il disegno n . ... , qui allegato , indica le posizioni geometriche di montaggio della luce di stazionamento sul veicolo , nonchù l ' asse di riferimento ed il centro di riferimento della luce 18 . Eventuali osservazioni ( 1 ) Cancellare le menzioni inutili . ALLEGATO IV CONDIZIONI D ' OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA 1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 1.1 . La domanda d ' omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario . 1.2 . Per ogni tipo di luce di stazionamento , la domanda deve essere corredata : 1.2.1 . da una descrizione succinte che precisi , in particolare , il tipo o i tipi di lampada previsti che devono essere conformi alle prescrizioni della commissione internazionale dell ' illuminazione ( CIE ) ( 1 ) ; 1.2.2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo di luce di stazionamento nei quali precisate le condizioni geometriche per l ' applicazione sul veicolo , nonchù l ' asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento ( angolo orizzontale H = 0° , angolo verticale V = 0° ) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse ; 1.2.3 . da due campioni ; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata indifferentemente sull parte destra o sulla sinistra del veicolo , i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo . 2 . ISCRIZIONI 2.1 . I campioni di un tipo di luce di stazionamento presentati all ' omologazione CEE debbono : 2.1.1 . recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile ; 2.1.2 . recare l ' indicazione , chiaramente leggibile ed indelebile , del o dei tipi di lampade previsti ; 2.1.3 . presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti punto 4 ; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2 . 3 . OMOLOGAZIONE CEE 3.1 . Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 , sono conformi alle disposizioni degli allegati I , II , IV , V e VI l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione . 3.2 . Questo non viene più attribuito ad un lato di luce di stazionamento . 3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci , si può attribuire un marchio d ' omologazione della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile . 4 . MARCATURA 4.1 . Ogni luce di stazionamento conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE . 4.2 . Tale marchio è costituito : da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal , numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione : 1 per la R . f . di Germania , 2 per la Francia , 3 per l ' Italia , 4 per i Paesi Bassi , 6 per il Belgio , 11 per il Regno Unito , 13 per il Lussemburgo , 18 per la Danimarca , IRL per l ' Irlanda , e da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazione CEE compilata per il tipo di luce di stazionamento . 4.3 . Il marchio d ' omologazione CEE è compilato dal simbolo aggiuntivo « P » . 4.4 . Il numero d ' omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » in una posizione qualsiasi rispetto ad esso . 4.5 . Il marchio d ' omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo che siano indelebili e ben leggibili anche quando le luci di stazionamento sono montare sul veicolo . 4.6 . In appendice viene fornito un esempio di marchio d ' omologazione CEE completo di simbolo aggiuntivo . 4.7 . Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci , può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue : - un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione , - un numero d ' omologazione CEE , - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE . 4.8 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , dalle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata . Appendice Esempio di marchio di omologazione CEE : vedi G . U . ALLEGATO V MISURE FOTOMETRICHE 1 . METODI DI MISURA 1.1 . Durante le misure fotometriche , un ' adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti . 1.2 . In caso di contestazione sui risultati delle misure queste ultime debbono essere eseguite in modo che : 1.2.1 . la distanza di misura sia tale che si possa applicare le legge dell ' inverso del quadrato della distanza : 1.2.2 . l ' apparecchiatura di misura sia tale che l ' apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10° e 1° ; 1.2.3 . l ' intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discotti di più di 15° dalla direzione di osservazione medesima . 2 . QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA Sedile : vedi G . U . 2.1 . La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all ' asse di riferimento ( sul veicolo essa è orizzontale , parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesta ) . Essa passa per il centro di riferimento . I valori indicati nel quadro danno , per le varie direzioni di misura , le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull ' asse ( in direzione H = 0° e V = 0° ) . 2.2 . Qualora , all ' esame visivo , una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell ' intensità luminosa , si deve verificare che nessuna intensità , misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2.1 , sia : 2.2.1 . per una prescrizione minima , inferiore al 50 % dell ' intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione ; 2.2.2 . per una prescrizione massima , superiore all ' intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione aumentata di una frazione della differenza fra le intensità prescritte per dette direzioni di misura , essendo questa frazione una funzione lineare della differenza . ALLEGATO VI COLORE DELLA LUCE EMESSA COORDINATE TRICROMATICHE ROSSO : * Limite verso il giallo : y*0,0335 * * Limite verso il porpora : z*0,008 * BIANCO : Limite verso il blu : x*0,310 * * Limite verso il giallo : x*0,500 * * Limite verso il verde : y*0,150 + 0,640 x * * Limite verso il verde : y*0,440 * * Limite verso il porpora : y*0,050 + 0,750 x * * Limite verso il rosso : y*0,382 * GIALLO AMBRA : Limite verso il giallo : y*0,429 * * Limite verso il rosso : y*0,398 * * Limite verso il bianco : z*0,007 * Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegate una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all ' illuminante A della commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) .