12.3.1977   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/1


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 495/77 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 1977

che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concessi ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), e modificati da ultimo con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3178/76 (2), e in particolare l'articolo 56 ter, secondo comma, di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che compete al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, determinare le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari regolarmente tenuti a fare permanenza, sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori del normale orario di lavoro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1.   Il funzionario retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o che, retribuito in base agli stanziamenti di funzionamento è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici o svolge mansioni presso un servizio medico, ha diritto a beneficiare di un'indennità qualora sia regolarmente sottoposto a permanenze, a norma dell'articolo 56 ter dello statuto dei funzionari.

L'indennità è determinata nel modo seguente :

a)

l'indennità è espressa in punti ; ciascun punto è pari allo 0,032 % dello stipendio base di un funzionario di grado D 4, primo scatto. All'indennità è applicato il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario ;

b)

il numero di punti per ora di permanenza effettivamente compiuta è :

per la permanenza sul luogo di lavoro : 11 per il servizio compiuto nei giorni lavoratori e 22 per il servizio compiuto il sabato, la domenica ed i giorni festivi ;

per la permanenza a domicilio : 2,15 per il servizio compiuto nei giorni lavorativi e 4,3 per il servizio compiuto il sabato, la domenica ed i giorni festivi.

2.   Non è dovuta alcuna indennità per la permanenza a domicilio la cui durata effettiva non raggiunge almeno 14 ore.

3.   Il funzionario che dimostri di non poter effettuare, per un periodo non superiore a un mese, permanenze sul luogo di lavoro per motivi di malattia o di infortunio, o che si trovi in congedo ordinario, conserva il diritto all'indennità. In caso di assenza per motivi di malattia o di infortunio per un periodo superiore a un mese, il diritto all'indennità è sospeso alla fine del primo mese fino alla ripresa del lavoro.

Per il periodo di cui al primo comma, il funizonario ha diritto a un'indennità pari a 42 punti per giorno di assenza per motivi di malattia o di infortunio, debitamente comprovata, o per giorno di congedo.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile per analogia agli agenti temporanei, agli agenti ausiliari e agli agenti di stabilimento.

Articolo 3

Ogni anno, nel mese di aprile, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata per categoria, sul numero dei funzionari e agenti che beneficiano dell'indennità di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (Euratom) n. 1371/72 del Consiglio, del 27 giugno 1972, che determina le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse a funzionari o agenti, retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, che prestano servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolgono azioni indirette per talune prestazioni di servizio di carattere particolare (3) è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. OWEN


(1)  GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2)  GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 9.

(3)  GU n. L 149 del 1o. 7. 1972, pag. 4.


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