Regolamento (CEE) n. 723/77 del Consiglio, del 5 aprile 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 557/76 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la corona danese
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 06/04/1977 pag. 0008 - 0008
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 723/77 DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1977 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 557/76 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la corona danese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 129 del Consiglio relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , vista la proposta della Commissione , considerando che , il regolamento ( CEE ) n . 557/76 del Consiglio , del 15 marzo 1976 , che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento ( CEE ) n . 475/75 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 651/77 ( 4 ) , ha fissato un tasso rappresentativo per la corona danese ; che , data l ' evoluzione di questa moneta , è opportuno fissare in nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale ; considerando che il comitato monetario verrà consultato e che , data l ' urgenza , occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento n . 129 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ( articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 557/76 , il punto b ) è sostituito dal seguente punto : « b ) per la corona danese : 1 corona danese = 0,122877 unità di conto ; » . Articolo 2 All ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 557/76 è aggiunto il paragrafo seguente : « 8 . Il tasso rappresentativo della corona danese è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1977 » . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 5 aprile 1977 . Per il Consiglio Il Presidente D . OWEN ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 82 del 31 . 3 . 1977 , pag . 4 .