Direttiva 79/111/CEE del Consiglio, del 24 gennaio 1979, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 03/02/1979 pag. 0026 - 0027
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0122
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi , tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca , all ' Irlanda e al Regno Unito ( 79/111/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 bis , vista la proposta della Commissione ( 3 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) , considerando che appare giustificato ammettere che un allevamento possa beneficiare della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi quando si trova in uno Stato membro del tutto indenne da questa malattia da lungo tempo ; considerando che a norma dell ' articolo 1004 , paragrafo 3 , dell ' atto di adesione , la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le rispettive disposizioni nazionali per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ; che questa autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1978 con direttiva 78/51/CEE ( 6 ) ; considerando che , dato il tempo necessario per risolvere i problemi tecnici di base , occorre prorogare di sei mesi le deroghe che autorizzano i nuovi Stati membri a mantenere i metodi applicati nel loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o , nel caso dell ' Irlanda e del Regno Unito , indenne da brucellosi ai sensi dell ' articolo 2 della direttiva 64/432/CEE ; considerando che , per gli stessi motivi e al fine di non interrompere gli scambi tradizionali di animali vivi tra l ' Irlanda e il Regno Unito , è necessario prorogare dello stesso periodo alcune deroghe speciali concesse per tali scambi ; considerando che , per quanto riguarda la peste suina , la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono stati altresì autorizzati , da ultimo con direttiva 78/54/CEE ( 7 ) , a mantenere le relative disposizioni nazionali concernenti la protezione contro questa malattia ; che soltanto una normativa comunitaria in materia di peste suina può risolvere definitivamente questo problema ; che detta normativa è in corso di elaborazione e che occorre prorogare di sei mesi le deroghe concesse ai tre suddetti Stati membri per consentire al Consiglio di adottare in materia norme comuni , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Nell ' allegato A , capitolo II , punto A , della direttiva 64/432/CEE è inserito il seguente paragrafo : « 1 bis . È parimenti considerato ufficialmente indenne da brucellosi un allevamento bovino : - che si trova in uno Stato membro in cui alla data del 1° gennaio 1979 non è stato ufficialmente constatato alcun caso di brucellosi bovina da almeno dieci anni ; - che ha soddisfatto in questo periodo le disposizioni del paragrafo 1 , tranne , se tutti gli allevamenti bovini dello Stato membro in questione sono stati sottoposti periodicamente a esami di controllo ufficiali durante lo stesso periodo , quelle di cui alla lettera c ) ii ) ». 2 . L ' articolo 2 , lettera e ) , della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal testo seguente : « e ) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi : l ' allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell ' allegato A , punto II A 1 o 1 bis » ; Articolo 2 In deroga alla direttiva 64/432/CEE la Danimarca , l ' Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere i metodi applicati nel loro territorio per considerare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi dell ' articolo 2 della suddetta direttiva . Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili , fatto salvo l ' articolo 4 , lettera b ) . Articolo 3 In deroga alla direttiva 64/432/CEE , l ' Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere i metodi applicati nel loro territorio per considerare un allevamento bovino indenne da brucellosi ai sensi dell ' articolo 2 della direttiva 64/432/CEE , fatta salva l ' applicazione delle disposizioni della suddetta direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucellosi . Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili , fatto salvo l ' articolo 4 , lettera a ) . Articolo 4 Le forniture di bovini in provenienza dall ' Irlanda a destinazione del Regno Unito possono essere effettuate in deroga alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE relative : a ) all ' esame della brucellosi sugli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari , esame che non si applica alle forniture di bovini castrati ; b ) all ' esame di intradermotubercolinizzazione previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari , esame che è sostituito da un esame conforme alla regolamentazione nazionale del suddetto Stato membro destinatario . Articolo 5 La data del 31 dicembre 1978 figurante nell ' articolo 3 della direttiva 78/51/CEE è sostituita dalla data del 31 gennaio 1979 . La data del 31 dicembre 1978 figurante negli articoli 1 e 2 della direttiva 78/54/CEE è sostituita dalla data del 30 giugno 1979 . Articolo 6 Gli articoli 2 , 3 e 4 si applicano a partire dal 1° febbraio 1979 fino al 30 giugno 1979 . Articolo 7 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 24 gennaio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente J . FRANÇOIS-PONCET ( 1 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 . ( 2 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 81 . ( 3 ) GU n . C 289 del 2 . 12 . 1978 , pag . 4 . ( 4 ) Parere espresso il 19 gennaio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 5 ) Parere espresso il 19 dicembre 1978 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 6 ) GU n . L 15 del 19 . 1 . 1978 , pag . 32 . ( 7 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 ; pag . 22 .