31983D0380

83/380/CEE: Decisione della Commissione del 27 luglio 1983 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Messico

Gazzetta ufficiale n. L 222 del 13/08/1983 pag. 0027 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0187
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 28 pag. 0184
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0187
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 28 pag. 0184


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1983

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Messico

(83/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che dalla visita compiuta da esperti veterinari della Comunità risulta che la situazione veterinaria in Messico è eccellente, stabile e perfettamente controllata attraverso servizi veterinari validamente strutturati e organizzati, in particolare per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse dalle carni;

considerando che inoltre le autorità veterinarie responsabili del Messico hanno confermato che il loro paese è indenne dalla peste bovina e dall'afta epizootica da almeno 12 mesi e che durante tale periodo non ha proceduto a vaccinazioni contro dette malattie;

considerando che le autorità veterinarie responsabili del Messico si sono impegnate a comunicare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telex o telegramma, entro le 24 ore che seguono, la conferma della manifestazione di una delle malattie summenzionate o la decisione di procedere a vaccinazioni contro tali malattie;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adattate alla situazione specifica del paese terzo interessato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, nonché di solipedi domestici in provenienza dal Messico a condizione che tali carni corrispondano ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, conforme al modello riprodotto nell'allegato della presente decisione, che deve accompagnare le carni fesche.

2. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dal Messico di carni fresche, appartenenti a categorie diverse da quelle menzionate al paragrafo 1.

Articolo 2

La presente decisione non si applica alla importazioni di ghiandole e di organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o ottobre 1983.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

ALLEGATO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di bovini e solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione:

Numero del certificato di sanità (2):

Paese esportatore: Messico

Ministero:

Servizio:

Riferimento:

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi e delle unità d'imballaggio:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute da animali che hanno soggiornato sul territorio del Messico per almeno tre mesi prima della macellazione o dalla nascita se si tratta di animali d'età inferiore a tre mesi.

Fatto a , il

BOLLO

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche.

(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i vagoni ferroviari e gli automezzi indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave.

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