Direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
Gazzetta ufficiale n. L 109 del 26/04/1983 pag. 0008 - 0012
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0154
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d ' informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ( 83/189/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 213 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonchù di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità ; considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti , derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi , sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare ; considerando che è indispensabile che la Commissione disponga , prima dell ' adozione delle disposizioni tecniche , delle necessarie informazioni ; che gli Stati membri , che in forza dell ' articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione , devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche ; considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi ; considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata , al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne ; considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l ' argomento della misura nazionale prevista ; considerando che , nelle due ipotesi suddette , lo Stato membro in causa deve , in virtù degli obblighi generali derivanti dall ' articolo 5 del trattato , soprassedere all ' attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l ' esame in comune delle modifiche proposte oppure l ' elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione ; che i termini fissati nell ' accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo « status quo » e all ' informazione della Commissione ( 4 ) , modificato dall ' accordo del 5 marzo 1973 ( 5 ) , si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi ; considerando che la procedura dello « status quo » e dell ' informazione della Commissione contemplata nell ' accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva ; considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche ; considerando che sembra pertanto necessario garantire l ' informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche ; che , in forza dell ' articolo 213 del trattato , per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria , nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso ; considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri ; considerando che è opportuno creare un comitato permanente , i cui membri siano designati dagli Stati membri , incaricato di aiutare la Commissione nell ' esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norm sulla libera circolazione dei prodotti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per : 1 . « specificazione tecnica » : la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto , quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione , la sicurezza , le dimensioni , comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia , i simboli , le prove ed i metodi di prova , l ' imballagio , la marchiatura e l ' etichettatura ; 2 . « norma » : la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua , la cui osservanza non è obbligatoria ; 3 . « programma di normalizzazione » : il documento che elenca le materie per le quali c ' è l ' intenzione di istituire una norma o di modificarla ; 4 . « progetto di norma » : il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l ' adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale come risulta dai lavori preparatori e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento ; 5 . « regola tecnica » : le specificazioni tecniche , comprese le disposizioni che ad esse si applicano , la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto , per la commercializzazione o l ' utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso , ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali ; 6 . « progetto di regola tecnica » : il testo di una specificazione tecnica , comprendente anche disposizioni amministrative , elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica , e che si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali ; 7 . « prodotto » : i prodotti di fabbricazione industriale , esclusi i prodotti agricoli ai sensi dell ' articolo 38 , paragrafo 1 , del trattato , qualsiasi prodotto destinato all ' alimentazione umana ed animale , i medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE ( 5 ) ed i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE ( 6 ) . Articolo 2 1 . La Commissione e gli organismi di normalizzazione , du cui all ' elenco I dell ' allegato , sono informati annualmente , entro il 31 gennaio , dei programmi di normalizzazione elaborati dagli organismi nazionali di cui all ' elenco 2 dell ' allegato . Detta informazione viene aggiornata ogni trimestre . La Commissione può modificare o completare tali sulla base delle comunicazioni degli Stati membri . 2 . I programmi di normalizzazione indicano in particolare se la norma : - sarà la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea ; - sarà la trasposizione di una norma internazionale o europea con alcune differenze o modifiche nazionali ; - sarà una nuova norma nazionale ; - costituirà la modifica di una norma nazionale . La Commissione , previa consultazione del comitato di cui all ' articolo 5 , può fissare le regole perla presentazione codificata di detta informazione , nonchù uno schema e i criteri secondo i quali dovranno essere presentati i programm di normalizzazione per facilitarne la comparabilità . 3 . La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri tale informazione , in una forma che consenta la comparabilità dei vari programmi . Articolo 3 La Commissione e gli organismi di normalizzazione sono informati del desiderio di uno o più organismi di normalizzazione . - di essere associati , in modo passivo o attivo ( con l ' invio di un osservatore ) , ai lavori previsti da un altro organismo di normalizzazione ; - di fare elaborare una norma europea o qualsiasi altro documento che comporti specificazioni tecniche uniformi . Articolo 4 Gli organismi di normalizzazione di cui all ' elenco I nonchù la Commissione ricevono almeno ogni quadrimestre tutti i nuovi progetti di norma , tranne nel caso della semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea . Al momento della comunicazione progetto viene indicato se la norma sarà : - una trasposizione di una norma internazio ale o europea c contiene alcune differenze o modifiche nazionale ; - una nuova norma nazionale ; - la modifica di una norma nazionale . Articolo 5 È istituito un comitato permanente composto da rappresentati designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno . Articolo 6 1 . Il comitato si riunisce almeno due volte all ' anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui all ' elenco 1 . 2 . La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l ' applicazione delle procedure di cui sopra e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi , esistenti o prevedibili . 3 . Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione : - d ' invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare entro un termine determinato una norma europea ; - di fare si che , se necessario , allo scopo di evitare ostacoli agli scambi , gli Stati membri interessati decidano in un primo tempo tra di essi le misure appropriate ; - di prendere qualsiasi disposizione necessaria . 4 . La Commissione deve consultare il comitato : a ) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano in allegato ( articolo 2 , paragrafo 1 ) ; b ) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell ' informazione , dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione ( articolo 2 , paragrafo 1 ) ; c ) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi ; d ) al momento del riesame del funzionamento del sistema instaurato dalla presente direttiva ( articolo 11 ) . 5 . Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto . 6 . Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro , può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all ' applicazione della presente direttiva . 7 . I lavori del comitato e le informazioni da sottoporgli hanno carattere riservato . Tuttavia , prendendo le necessarie precauzioni , il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato . Articolo 7 1 . Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinchù i loro organismi di normalizzazione non istituiscano nù introducano norme nel settore in questione durante l ' elaborazione della norma europea di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , primo trattino . Questo impegno scade , se non esiste una norma europea , sei mesi dopo il termine del periodo fissato nel trattino sopra menzionato . 2 . Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle pubbliche autorità per fissare , per determinati prodotti , specificazioni tecniche o una norma in previsione dell ' elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , conformemente all ' articolo 8 , paragrafo 1 , qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione . Articolo 8 1 . Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica , salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea , nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa ; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto . La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto ; essa può anche sottoporlo al parere del comitato . 2 . La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto , per quanto possibile , nella stesura definitiva della regola tecnica . 3 . Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno espressa richiesta , gli Stati membri comunicano immediatamente il testo definitivo di una regola tecnica . 4 . Le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono riservate . Tuttavia , prendendo le necessarie precauzioni , il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato . Articolo 9 1 . Fatto salvo il paragrafo 2 , gli Stati membri rinviano l ' adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi , a decorrere dalla data della comunicazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , se la Commissione o un altro Stato membro emette , nei tre mesi successivi a tale data , un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbe eventualmente derivarne . 2 . Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione , nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia . 3 . I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se uno Stato membro , per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza , deve elaborate in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente , senza che sia possibile procedere ad una consultazione . Nella communicazione di cui all ' articolo 8 detto Stato membro indica allora i motivi che giustificano l ' urgenza di tali provvedimenti . Articolo 10 Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive comunitarie o gli impegni derivanti da un accordo internazionale aventi per effetto l ' adozione di prescrizion tecniche uniformi nella Comunità . Articolo 11 Entro quattro anni calla data di notifica della presente direttiva , la Commissione , in stretta collaborazione con il comitato di cui all ' articolo 5 , riesaminerà il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e , se necessario , presenterà le adeguate proposte di modifica . Articolo 12 1 . Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva . Articolo 13 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addi 28 marzo 1983 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . C 253 dell ' 1 . 10 . 1980 , pag . 2 . ( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 122 . ( 3 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 23 . ( 4 ) GU n . C 76 del 17 . 6 . 1969 , pag . 9 . ( 5 ) GU n . C 9 del 15 . 3 . 1973 , pag . 3 . ( 5 ) GU n . 22 del 9 . 2 . 1965 , pag . 369/65 . ( 6 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 169 . ALLEGATO ELENCO 1 Organismi di normalizzazione Afnor ( Francia ) Association française de normalisation Tour Europe - Cedex 7 F-92080 Paris la Dùfense UTE ( Francia ) Union technique de l ' ùlectricitè ( UTE ) 12 , Place des États-Unis F-75703 Paris Cedex 16 BSI ( Regno Unito ) British Standards Institution 2 , Park Street GB-London W1A 2BS BEC ( Regno Unito ) British Electrotechnical Committee British Standards Institution 2 , Park Street GB-London W1A 2BS DS ( Danimarca ) Dansk Standardiseringsrád Aurehoejvej 12 Postboks 77 DK-2900 Hellerup 12 DEK ( Danimarca ) Danks Elektroteknisk Komite ( DEK ) Strandgade , 36 st . DK-1401 Koebenhavn K DIN ( Germania ) DIN Deutsches Institut fuer Normung e . V . BurggrafenstraBe 4-10 Postfach 1107 D-1000 Berlin 30 DKE ( Germania ) Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE ( DKE ) Stresemannallee 15 D-6000 Frankfurt am Main 70 ELOT ( Grecia ) Hellenic Organization for Standardization ( ELOT ) Didotou 15 GR-Athens 144 IBN ( Belgio ) Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie 29 , avenue de la Brabançonne ( laan ) B-1040 Bruxelles/Brussel CEB ( Belgio ) Comitù ùlectrotechnique ( CEB )/Belgisch Elektrotechnische Comitù ( BEC ) 3 , Galerie Ravenstein , bte 11 B-1000 Bruxelles/Brussel IIRS ( Irlanda ) Institue for Industrial Reseach and Standards Ballymun Road El-Dublin 9 ETCI ( Irlanda ) Electro-Technical Council of Ireland ( ETCI ) Institute for Industrial research and Standards Ballymum Road EI-Dublin 9 Inspection du travail et des mines ( Lussemburgo ) 2 , rue des Girondins L-Luxembourg NNI ( Paesi Bassi ) Nederlands Normalisatie Instituut Postbus 5059 NL-2600 GB Delft NEC ( Paesi Bassi ) Nederlands Elektrotechnisch Comitù ( NEC ) Kalfjeslaan 2 NL-2623 AA Delft T UNI ( Italia ) Ente nazionale italiano di unificazione Piazza Armando Diaz 2 I-20123 Milano CEI ( Italia ) Comitato elettrotecnico italiano ( CEI ) Viale Monza 259 I-20126 Milano CEN Comitù europeen de normalisation Rue de Brederode , Bruxelles Cenelec Comitù europùen de normalisation ùlectrotechnique Rue de Brederode , Bruxelles ELENCO 2 Organismi nazionali di normalizzazione negli Stati membri della Comunità europea ( Gli stessi organismi che figurano nell ' elenco 1 , ad eccezione del CEN e del Cenelec )