31984L0644

Direttiva 84/644/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla brucellosi, la prova all'antigene di brucella tamponato, la prova di microagglutinazione e la prova dell'anello di latte che vengono effettuate su campioni di latte

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 27/12/1984 pag. 0030 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0086
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0053
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0086
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0053


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell ' 11 dicembre 1984

che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda , relativamente alla brucellosi , la prova all ' antigene di brucella tamponato , la prova di microagglutinazione e la prova dell ' anello di latte che vengono effettuate su campioni di latte

( 84/6454/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 84/643/CEE ( 5 ) , stabilisce norme comuni in ordine alle misure contro la brucellosi applicabili agli animali destinati al commercio intracomunitario ;

considerando che è necessario precisare che la prova da eseguire sugli animali delle specie bovina e suina prima della loro immissione nel commercio intracomunitario è la prova di sieroagglutinazione in tubi con metodo lento ;

considerando che , per salvaguardare la continuità del libero commercio dei bovini all ' interno della Comunità , è necessario tener conto del progresso scientifico adattando le disposizioni tecniche relative alla brucellosi contemplate dalla predetta direttiva ;

considerando che , tenuto conto delle nuove acquisizioni scientifiche e degli sviluppi delle tecniche diagnostiche e di lotta contro la brucellosi bovina , è emersa la necessità di un aggiornamento delle misure comunitarie esistenti in materia ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue :

1 . all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettera c ) , sono aggiunte le parole « paragrafo A » dopo le parole « allegato C » ;

2 . all ' articolo 3 , paragrafo 4 , lettera i ) , sono aggiunte le parole « paragrafo A » dopo le parole « allegato C » ;

3 . all ' articolo 3 , paragrafo 6 , lettera c ) , sono aggiunte le parole « paragrafo A » dopo le parole « allegato C » ;

4 . all ' articolo 7 , paragrafo 1 , punto C , sono aggiunte le parole « paragrafo A » dopo le parole « allegato C » ;

5 . all ' articolo 7 , paragrafo 1 , punto D , sono aggiunte le parole « paragrafo A » dopo le parole « allegato C » ;

6 . nell ' allegato A . II . A . 1 . c ) i ) :

- nel primo paragrafo sono aggiunte le parole « paragrafo A » dopo le parole « allegato C » ;

- il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

« - le prove di sieroagglutinazione di cui al primo paragrafo possono essere sostituite da due prove ufficiali all ' antigene di brucella tamponato o da due prove di microagglutinazione effettuate conformemente alle disposizioni dell ' allegato C , punti D e G . Anche queste prove devono essere effettuate ad intervalli non inferiori a tre mesi e non superiori a dodici mesi . » ;

7 . nell ' allegato A . II . A . 1 . c ) , il testo del punto ii ) è sostituito dal testo seguente :

« ii ) sono controllati annualmente per stabilire l ' assenza di brucellosi mediante tre prove dell ' anello effettuate ad intervalli di almeno 3 mesi o mediante due prove dell ' anello effettuate ad intervalli di almeno 3 mesi e una prova sierologica ( prova di sieroagglutinazione e prova all ' antigene di brucella tamponato o prova di plasmoagglutinazione o prova dell ' anello di latte su plasma sanguigno o prova di microagglutinazione ) effettuata non meno di 6 settimane dopo la seconda prova dell ' anello . Se non vengono effettuate le prove dell ' anello si devono effettuare ogni anni due prove sierologiche ( prova di sieroagglutinazione o prova all ' antigene di brucella tamponato o prova di plasmoagglutinazione o prova dell ' anello di latte su plasma sanguigno o prova di microagglutinazione ) ad un intervallo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 6 mesi .

Se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi la percentuale degli allevamenti bovini infetti non supera l ' 1 % , è sufficiente effettuare ogni anno due prove dell ' anello ad intervalli di almeno 3 mesi , oppure una prova sierologica ( prova di sierogglutinazione o prova all ' antigene di brucella tamponato o prova di plasmoagglutinazione o prova dell ' anello di latte su plasma sanguigno o prova di microagglutinazione ) .

In caso di controllo sulle cisterne gli esami di cui ai commi precedenti devono essere ridotti della metà . » ;

8 . nell ' allegato A . II . A . 2 . c ) , il testo dell ' ultimo paragrafo è sostituito dal testo seguente :

« le prove di sieroagglutinazione di cui al punto 1 . c ) i ) , primo trattino , possono essere sostituite da prove all ' antigene di brucella tamponato effettuate conformemente alle disposizioni dell ' allegato C , lettera D , o da prove di microagglutinazione effettuate conformemente alle disposizioni dell ' allegato C , lettera G » ;

9 . nell ' allegato C :

- il testo delle lettera C è sostituito dal testo seguente :

« C . Prova dell ' anello ( Ring Test )

1 . La prova dell ' anello deve essere effettuata sul contenuto di ogni bidone di latte o sul contenuto di ogni grande contenitore dell ' azienda .

2 . L ' antigene tipo da impiegare deve provenire da uno degli istituti elencati al punto A . 9 , lettere da a ) a j ) . Si raccomanda di impiegare antigeni standardizzati secondo le raccomandazioni dell ' OMS/FAO .

3 . L ' antigene pu ò essere colorato solo con ematossilina o tetrazolo ; occorre dare la preferenza all ' ematossilina .

4 . Se non sono utilizzati metodi di conservazione , la reazione deve essere effettuata tra la 18a e la 24a ora successiva alla mungitura . Qualora la prova sul latte debba essere effettuata oltre 24 ore dopo il prelievo dal campione , si devono adottare sistemi di conservazione . Come conservanti si possono utilizzare il formolo o il cloruro mercurico ; in tal caso , la prova deve essere effettuata entro 14 giorni successivi al giorno in cui è stato prelevato il campione . In caso di utilizzazione del formolo , la concentrazione finale nel campione di latte deve essere dello 0,2 % ; la proporzione tra la quantità di latte e la soluzione di formolo da aggiungere deve essere almeno di 10 a 1 . Al posto del formolo si può utilizzare il cloruro mercurico ; anche in tal caso la concentrazione finale nel latte deve essere dello 0,2 % e la proporzione tra quantità di latte e la soluzione del cloruro mercurico da aggiungere , di 10 a 1 .

5 . La reazione deve essere effettuata secondo uno dei seguenti metodi :

- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 1 ml cui sono stati aggiunti 0,03 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati ;

- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 1 ml cui sono stati aggiunti 0 05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati ;

- su un volume di latte di 8 ml cui sono stati aggiunti 0,08 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati ;

- su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 2 ml cui sono aggiunti 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati .

6 . La miscela di latte e di antigeni deve essere tenuta in termostato a 37° C per almeno 45 e al massimo 60 minuti . La prova deve essere valutata entro 15 minuti dalla rimozione della soluzione dal termostato .

7 . La reazione deve essere valutata secondo il seguente criterio :

a ) reazione negativa : latte colorato , crema decolorata ;

b ) reazione positiva : latte e crema colorati in modo identico o latte decolorato e crema colorata . »

- è aggiunto un nuovo punto G :

« G . Prova di microagglutinazione

1 . Il diluente è costituito da una soluzione salina fisiologica 0,85 % fenicata allo 0,5 % ;

2 . L 'antigene è preparato nel modo descritto nei punti 6 , 7 e 8 dell ' allegato C , punto A , e titolato nel modo descritto al punto A . 5 dell ' allegato C . Al momento dell ' uso dell ' antigene si aggiunge safranina 0 allo 0,02 % 5 diluizione finale ) .

3 . Il siero standard è lo stesso siero di cui al punto A . 1 dell ' allegato C .

4 . La fornitura del siero standard è assicurata dal Bundesgesundheitsamt di Berlino .

5 . La prova di microagglutinazione utilizza piastre fornite di pozzetti a fondo conico e della capacità di 0,250 ml . La prova viene eseguita nella maniera seguente :

a ) Prediluizioni dei sieri : a ciascun pozzetto di una piastra contenente 0 075 ml di diluente si aggiungono 0,050 ml di ogni siero in esame . Le mescolanze vengono agitate per 30 secondi .

b ) Diluizioni scalari dei sieri : per ogni siero preparare almeno tre diluizioni . A tale scopo a partire dalle prediluizioni ( 1:2,5 ) si prelevano 0,025 ml di ciascun siero e si trasferiscono su una piastra contenente 0,025 ml di diluente . In tal modo la prima diluizione viene portata al valore di 1:5 e le successive vengono eseguite per raddoppio .

c ) Aggiunta dell ' antigene : nei singoli pozzetti contenenti le diverse diluizioni dei sieri in esame si aggiunge antigene in volume di 0,025 ml . Previa agitazione per 30 secondi le piastre vengono chiuse con i rispettivi coperchi e poste a 37° C per 20 - 24 ore in atmosfera umidificata .

d ) Lettura dei risultati : si valuta il quadro della sedimentazione dell ' antigene mediante esame del fondo del pozzetto riflesso da uno specchio concavo posto al di sotto di esso . Nel caso di prova negativa l ' antigene sedimenta sotto forma di un bottone compatto , a margini netti e di colore rosso intenso . In caso di positività si forma invece un velo diffuso , di colorito rosa ed uniformemente distribuito . Le diverse percentuali di agglutinazione vengono determinate per raffronto con controlli dell ' antigene indicanti 0 , 25 , 50 , 75 e 100 % di agglutinazione . Il titolo di ciascun siero viene espresso in UIA/ml . Nella prova è opportuno inserire controlli costituiti da siero negativo e siero positivo diluito in modo da contenere 30 UIA/ml . » .

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 30 settembre 1985 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 11 dicembre 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . DEASY

( 1 ) GU n . C 255 del 23 . 9 . 1983 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . C 342 del 19 . 12 . 1983 , pag . 117 .

( 3 ) GU n . C 23 del 30 . 1 . 1984 , pag . 23 .

( 4 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 5 ) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale .

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