Regolamento (CEE) n. 2630/84 della Commissione del 17 settembre 1984 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 2793/77 per quanto concerne le modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 249 del 18/09/1984 pag. 0008 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0104
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0104
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0050
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2630/84 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1984 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1105/68 e (CEE) n. 2793/77 per quanto concerne le modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 luglio 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2128/84 (4), stabilisce le norme generali relative alla concessione degli aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali; considerando che il regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/84 (6), prevede le modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei vitelli; considerando che il regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2076/84 (8), prevede modalità di concessione di un aiuto speciale per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli; considerando che questi due ultimi regolamenti prevedono la possibilità di concedere un aiuto per il latte scremato in polvere ricostituito sotto forma liquida, escluso il latte scremato in polvere proveniente dall'ammasso pubblico; che la situazione del mercato del latte scremato in polvere e del latte scremato liquido impone di sopprimere tale esclusione e di aumentare la quantità relativa di latte scremato in polvere ricostituito per la quale sono concessi aiuti; considerando che è opportuno apportare una precisazione nel testo dell'articolo 1 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1105/68 e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2793/77 per quanto riguarda l'impegno della latteria; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1105/68 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68, che risponde alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (1) e controllato conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento, escluso il latticello in polvere, beneficia anch'esso dell'aiuto, qualora sia venduto sotto forma liquida agli allevatori per l'alimentazione degli animali. (1) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1. ». 2. Al paragrafo 2 la percentuale « 20 % » è sostituita con « 40 % ». 3. Al paragrafo 5 il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - non può vendere, nel periodo in cui si svolgono le operazioni di cui al paragrafo 1 e nel periodo di 4 settimane successivo alla fine di queste operazioni, latte scremato in polvere ad un organismo d'intervento ». Articolo 2 L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2793/77 è sostituito dal testo seguente: « 1. Un aiuto speciale è concesso: - per il latte scremato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 986/68, se è utilizzato per l'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli; - per il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68, che risponde alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79 (1) e controllato conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento, escluso il latticello in polvere, qualora sia venduto sotto forma liquida per l'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli, purché: a) le quantità di latte così ottenute non superino il 40 % del quantitativo di latte scremato di cui al primo trattino, venduto dalla latteria agli allevatori durante l'anno civile precedente e b) la latteria che si avvale di tale possibilità non venda per tutto il periodo in cui si svolgono le operazioni di cui al presente trattino e durante il periodo di 4 settimane successivo alla fine di tali operazioni, latte scremato in polvere ad un organismo d'intervento e informi, prima di iniziare le operazioni, l'organismo di controllo della data d'inizio delle medesime. (1) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1. ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4. (4) GU n L 196 del 26. 7. 1984, pag. 6. (5) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24. (6) GU n. L 145 del 31. 5. 1984, pag. 70. (7) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30. (8) GU n. L 192 del 20. 7. 1984, pag. 8.