Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio del 13 novembre 1984 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 20/11/1984 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0068
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0195
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3220/84 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1984 che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando che, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, deve essere fissato un prezzo di base per i suini macellati di una qualità tipo determinata in base ad una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino; considerando che è quindi necessario stabilire norme generali che assicurino la classificazione uniforme delle carcasse di suino, soprattutto per garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini da essi consegnati al macello; che tale classificazione è destinata anche a contribuire alla trasparenza del mercato nel commercio delle carcasse di suino; considerando che il valore di una carcassa di suino è determinato fra l'altro dalla proporzione di carne magra che essa comporta rispetto al suo peso; che un giusto apprezzamento di tale valore può essere conseguito con una stima del tenore di carne magra basata sul criterio obiettivo del peso della carcassa e dello spessore del lardo dorsale, e su criteri soggettivi dello sviluppo muscolare delle parti essenziali della carcassa; che il criterio soggettivo di apprezzamento dello sviluppo muscolare rischia tuttavia di dar luogo a notevoli differenze di valutazione; che occorre pertanto introdurre in tutta la Comunità il principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive di una o più parti anatomiche della carcassa del suino, senza con ciò escludere l'impiego eventuale di criteri complementari per la determinazione del suo valore commerciale; considerando che, per assicurare la comparabilità dei risultati di valutazione, occorre definire con precisione la presentazione, il peso e il tenore di carne magra delle carcasse; considerando che, data la diversità delle produzioni suine nella Comunità, occorre ripartire le carcasse di suino in cinque classi commerciali, secondo il tenore di carne magra, ciascuna distinta per scaglioni del 5 % di carne magra; che è tuttavia opportuno dare la possibilità agli Stati membri di aggiungere una classe supplementare con una forte percentuale di carne magra; considerando che è necessario istituire un regime che permetta di controllare l'applicazione corretta dei metodi di valutazione della percentuale di carne magra; che occorre inoltre contribuire alla trasparenza del mercato prevedendo la marcatura delle carcasse secondo il tenore di carne magra; considerando che, per stabilire le quotazioni dei suini macellati su una base comune e per assicurare la loro comparabilità con il prezzo di base valido per la qualità tipo, è opportuno usare la tabella comunitaria in particolare per determinare la media dei prezzi dei suini macellati prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75; considerando che in occasione delle modifiche di cui sopra è opportuno procedere ad una codificazione dell'insieme delle norme applicabili ed abrogare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3); considerando tuttavia che, tenuto conto della diversità di struttura dei macelli e delle differenze nelle loro prassi, non è possibile prevedere un'applicazione simultanea in tutta la Comunità della nuova tabella di classificazione delle carcasse di suini; che è pertanto necessario ammettere che taluni Stati membri continuino, nel corso di un periodo transitorio, ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suini previsto dal regolamento (CEE) n. 2760/75, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini diversi da quelli che sono stati utilizzati per la riproduzione. 2. La tabella di cui al paragrafo 1 è utilizzata in tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse, per consentire in particolare un equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini da essi consegnati al macello. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non rendere obbligatoria l'applicazione di tale tabella: - nelle imprese di macellazione di cui fissano il numero massimo di macellazioni effettuate; tale numero non può superare una media annua di 200 suini per settimana; - nelle imprese di macellazione in cui vengono macellati unicamente suini nati e ingrassati nei relativi impianti e in cui si procede allo squartamento della totalità delle carcasse ottenute. In tal caso gli Stati membri notificano alla Commissione la loro decisione specificando eventualmente il numero massimo delle macellazioni effettuabili in ogni impresa di macellazione esentata dall'applicazione della tabella comunitaria. Articolo 2 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per « carcassa di suino » il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie e gli organi genitali, ma con la sugna, i rognoni e il diaframma. Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio: - se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma, oppure - se esigenze tecniche lo giustificano. 2. Ai fini del presente regolamento, il peso si applica alla carcassa fredda nella presentazione definita al paragrafo 1, primo comma. La carcassa viene pesata appena possibile dopo la macellazione ma non oltre quarantacinque minuti dopo la giugulazione del suino. Il peso della carcassa fredda è calcolato applicando al risultato ottenuto un coefficiente di conversione. Se in un determinato macello non è generalmente possibile rispettare il termine di quarantacinque minuti, il coefficiente di conversione di cui al secondo comma viene adattato in conformità. 3. Ai fini del presente regolamento, il tenore di carne magra di una carcassa di suino è il rapporto tra: - il peso dell'insieme dei muscoli rossi striati ottenuti mediante dissezione totale della carcassa, sempreché possano essere staccati con l'aiuto di un coltello, - e il peso della carcassa. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Articolo 3 1. Le carcasse di suini sono classificate al momento della pesata secondo il tenore stimato di carne magra. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra. 2. Si applica la seguente tabella di classificazione: 1.2 // // // Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa // Classe // // // 55 e più // E // 50 fino a meno di 55 // U // 45 fino a meno di 50 // R // 40 fino a meno di 45 // O // meno di 40 // P // // 3. Tenuto conto delle caratteristiche delle rispettive produzioni suine, gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60 % e più di carne magra, designata con la lettera S. Gli Stati membri che si giovano di questa possibilità ne danno notifica alla Commissione. 4. Il presente articolo non pregiudica per quanto riguarda i suini macellati nel territorio di uno Stato membro l'impiego di criteri di valutazione complementari rispetto al peso ed al tenore di carne magra di carcasse. Articolo 4 1. Subito dopo la classificazione, le carcasse di suini sono marcate secondo la ripartizione in classi prevista all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra, a condizione che tale ultima marcatura permetta di raggruppare le carcasse nelle classi previste all'articolo 3. Fatto salvo il primo comma, può essere apposto sulla carcassa la marcatura di una indicazione che si riferisca al peso della carcassa o ad altre indicazioni ritenute appropriate. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le carcasse di suini non siano marcate quando si redige un processo verbale contenente almeno per ciascuna carcassa: - l'identificazione - il peso a caldo e - il tenore stimato di carne magra. Il processo verbale deve essere conservato per quattro settimane e certificato conforme in quanto originale, il giorno della sua stesura, da una persona incaricata di tale controllo. Tuttavia, per essere messe in commercio tali e quali in un altro Stato membro, le carcasse devono essere marcate in base alla designazione della classe appropriata di cui all'articolo 3 o secondo la percentuale che esprime il tenore di carne magra. 3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, non può essere effettuato alcun prelievo di tessuto adiposo, muscolare o altro dalle carcasse prima della pesata, della classificazione e della marcatura. Articolo 5 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2 concernenti: - la conversione di presentazioni diverse in presentazione tipo delle carcasse, - la conversione del peso della carcassa calda in peso della carcassa fredda, e - le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75. 2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma, sono rilasciate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75. Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 2760/75 è abrogato. Tuttavia, sino al 31 dicembre 1988, gli Stati membri possono continuare ad applicare, in sostituzione della tabella contemplata dal presente regolamento, la tabella di classificazione delle carcasse di suini prevista dal regolamento (CEE) n. 2760/75. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DEASY (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.