Direttiva 85/321/CEE del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1985 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0200
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0200
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0172
***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana (85/321/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere dal Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 80/215/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5), ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria che devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari; considerando che la peste suina africana, pur manifestandosi solo eccezionalmente in alcune parti del territorio della Comunità, costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri; che è pertanto necessario disporre che vengano applicate misure di protezione contro tale malattia, negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne suina che non abbiano subito un trattamento idoneo a distruggere il virus della malattia stessa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 80/215/CEE è modificata come segue: 1) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, se la malattia in questione è la peste suina africana, si applica l'articolo 7 bis. »; 2) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 7 bis 1. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di 12 mesi la presenza di peste suina africana, si astiene da qualsiasi spedizione, verso il territorio di altri Stati membri, di prodotti a base di carne suina che non abbiano subito il trattamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 8, che il primo comma non si applica ad una o più parti del territorio dello Stato membro interessato. Questa deroga non esclude il ricorso all'articolo 7 qualora si manifestino di nuovo uno o più casi di peste suina africana nella parte o nelle parti di territorio precitate. 2. Qualora la peste suina africana si manifesti nel territorio di uno Stato membro in cui la presenza della malattia non sia stata riscontrata da almeno 12 mesi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 8, che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alla parte di territorio interessata. In attesa di questa decisione e fatto salvo l'articolo 7 lo Stato membro interessato fa in modo di vietare immediatamente la spedizione verso gli altri Stati membri di prodotti a base di carne suina proveniente dalla parte di territorio in cui si è constatata l'epizoozia. Per la determinazione di questa parte del territorio si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2. Il manifestarsi di uno o più casi di peste suina africana in una parte di territorio di uno Stato membro, la quale non sia geograficamente collegata alla parte principale del territorio di tale Stato, non osta all'applicazione del primo comma. Si considera che sono ulteriormente soddisfatte le condizioni preliminari per l'applicazione del primo comma quando sono soddisfatte le condizioni seguenti: i) il focolaio o i focolai constatati al momento in cui si è manifestata la peste suina africana di cui al primo comma sia stato o siano stati eliminati entro i termini più brevi; ii) il nuovo focolaio oggetto di una nuova domanda di decisione prevista al primo comma, non sia connesso epidemiologicamente al focolaio o ai focolai di cui alla lettera i). 3. La soppressione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8. »; 3) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 7 ter 1. Nel determinare le parti di territorio di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, si tiene conto, in particolare: - dei metodi di controllo e di eliminazione della peste suina africana, - dell'assenza della malattia per almeno 12 mesi constatata con tutti i mezzi di individuazione, compresi i controlli sierologici, - della superficie delle parti di territorio interessate e dei relativi limiti amministrativi e geografici, - delle misure di protezione messe in atto per impedire che gli allevamenti suini vengano contaminati o ricontaminati, - delle misure di controllo dei movimenti dei suini. 2. Nella determinazione delle parti di territorio di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, si tiene particolarmente conto: - dei metodi di lotta contro la malattia, in particolare dell'eliminazione dei suini delle aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione, - della superficie delle parti di territorio e dei relativi limiti amministrativi e geografici, - dell'incidenza e della tendenza alla dispersione della malattia, - delle misure prese per evitare qualsiasi rischio di dispersione, - delle misure prese per limitare e controllare il movimento dei suini nella parte di territorio considerata e fuori di essa, nonché, qualora le misure di divieto non si applichino a determinati prodotti: - del trattamento subito da tali prodotti, - dei termini di fabbricazione dei medesimi, - delle misure prese per determinare e garantire la data di fabbricazione. ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1985. Per il Consiglio Il Presidente C. DEGAN (1) GU n. C 272 del 12. 10. 1984, pag. 6. (2) GU n. C 12 del 14. 1. 1985, pag. 127. (3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 4. (4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.