Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 30/03/1985 pag. 0001 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0066
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0066
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 797/85 DEL CONSIGLIO del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi; considerando che il miglioramento dell'efficienza delle strutture è un elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune; che esso deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari; considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale globale di ogni regione interessata; che si possono ottenere i risultati migliori se, fondandosi su una concezione e su criteri comunitari, gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi; considerando che nella Comunità la struttura agraria è caratterizzata da un vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che consentirebbero di garantire redditi e condizioni di vita equi; considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo sviluppo economico saranno quelle il cui impreditore possiede un'adeguata qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una contabilità ed un piano di miglioramento materiale; considerando che, nell'attuale situazione economica, gli aiuti comunitari o nazionali devono essere concentrati su aziende il cui reddito di lavoro è inferiore ai redditi comparabili e che, di conseguenza, hanno maggiormente bisogno di tali aiuti; considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi prodotti agricoli; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione delle produzioni; considerando inoltre che l'obiettivo di equilibrio dei mercati nella Comunità richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei settori della produzione suina e della produzione lattiero-casearia; che tale obiettivo rende indispensabile un divieto degli aiuti agli investimenti nel settore delle uova e del pollame; considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto l'avviamento della loro attività, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento; considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario può incoraggiare la tenuta della contabilità; considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale o una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune; considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione o di gestione; considerando che il Consiglio, in base alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), ha adottato gli elenchi comunitari delle zone di montagna e di talune zone svantaggiate per le quali devono essere prese a livello comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse; considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti contemplati nella direttiva 75/268/CEE, concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tale indennità, in funzione della gravità degli svantaggi esistenti, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona, tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione; considerando peraltro che il miglioramento dell'efficienza delle strutture delle aziende in queste zone, dati gli svantaggi permanenti, può essere effettuato soltanto se gli aiuti agli investimenti sono potenziati e se possono essere concessi ad investimenti limitati, di carattere turistico o artigianale, che consentano di combinare le attività agricole con quelle connesse con il turismo e l'artigianato; considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, nonché la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli ed alpeggi; considerando inoltre che, per assicurare la conservazione dell'ambiente, occorre assimilare talune zone - caratterizzate da svantaggi specifici, come i parchi naturali o nazionali, nelle quali è necessario il mantenimento dell'attività agricola, eventualmente sottoposta a condizioni particolari - alle zone contemplate nell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE; considerando che occorre prevedere la possibilità che gli Stati membri adottino misure particolari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale in vista dell'introduzione o del mantenimento di pratiche agricole compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente naturale; considerando che molte delle regioni difficili della Comunità, in particolare quelle determinate in virtù della direttiva 75/268/CEE, sono caratterizzate da problemi particolari, derivanti soprattutto da deficienze infrastrutturali, da strutture forestali insufficienti o da abitazioni rurali inadeguate e che l'eliminazione, o almeno la riduzione di questi problemi può costituire una condizione indispensabile per migliorare l'efficienza delle strutture agrarie; che è opportuno prevedere un quadro entro il quale potranno essere iscritte azioni specifiche destinate a contribuire alla soluzione di tali problemi, particolarmente gravi nelle regioni considerate; considerando che la situazione dei mercati dei prodotti agricoli e le limitazioni che ne derivano per un adattamento delle strutture agricole aziendali esigono di completare le misure agricole in favore di queste aziende agricole con alcune misure forestali speciali, quali l'imboschimento di terre produttive agricole, la realizzazione di frangivento e di tagliafuoco, la costruzione di sentieri forestali ed il miglioramento dello sfruttamento delle superfici boscate; considerando che le misure forestali sono in genere legate e possono contribuire: - alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e del regime delle acque superficiali e sotterranee; - alla produttività dei terreni agricoli tramite un miglioramento delle condizioni naturali di produzione agricola e a una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura; considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un notevole miglioramento del livello della formazione generale, tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono intraprendere l'attività agricola o che si sono recentemente insediati in un'azienda; considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo agli sforzi intesi alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture agrarie; considerando inoltre che la realizzazione di progettipilota, comprese le misure di divulgazione dei risultati dei lavori e dell'esperienza in materia di strutture agrarie, possono facilitare l'adattamento dell'agricoltura comunitaria; considerando che il complesso delle misure previste presenta un interesse comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche strutturali necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che queste misure rappresentano pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (1); che è opportuno inoltre potenziare il finanziamento comunitario per determinate ragioni e per determinati provvedimenti affinché le misure previste possano essere pienamente efficaci; considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per la sua attuazione contribuiscano a realizzarne gli obiettivi; che è quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato permanente delle strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (1), procedura che comporta, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 729/70; considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle misure comunitarie e nazionali applicate, al fine di poter valutare la necessità di completare o di adattare il regime istituito; considerando che le misure comunitarie, previste a livello orizzontale, richiedono un adattamento di talune azioni comuni specifiche decise dal Consiglio a favore di determinate regioni, alle condizioni previste da queste nuove misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per contribuire al continuo sviluppo dell'agricoltura nella Comunità, viene istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, che gli Stati membri dovranno mettere in atto, per migliorare l'efficienza delle aziende e contribuire all'evoluzione delle loro strutture, garantendo nel contempo una duratura conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura. 2. Conformemente al titolo VIII la partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e garanzia, sezione « orientamento », denominato in appresso « Fondo », all'azione di cui al paragrafo 1 riguarda le misure connesse con: a) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento dei giovani agricoltori; b) altre misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e alla costituzione e al funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a più aziende; c) le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate; d) le misure forestali a favore delle aziende agricole; e) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna. TITOLO I Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole Articolo 2 1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono, a titolo dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui imprenditore: a) eserciti l'attività agricola a titolo principale; b) possieda una sufficiente capacità professionale; c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda. Tuttavia, su richiesta dell'imprenditore, gli Stati membri possono anche approvare un piano di miglioramento, se si dimostra che tale piano è necessario per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU nell'azienda interessata. Qualora ci si avvalga di questa deroga, l'importo che può essere ammesso all'intervento del Fondo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, è ridotto del 20 %, d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comportante almeno: - la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi, - l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda. Tuttavia, nelle zone svantaggiate, stabilite conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, sono autorizzate ad accettare piani di miglioramento presentati durante i primi tre anni della presente azione comune da aziende che non soddisfino la condizione di cui al presente punto, purché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino i 25 000 ECU. 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole - il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al paragrafo 3, - il cui piano di miglioramento di cui al paragrafo 1, lettera c), non preveda un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento. 3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al paragrafo 2, senza che esso possa superare il salario lordo medio dei lavoratori non agricoli nella regione. 4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comporto almeno - una descrizione della situazione iniziale; - una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione; - l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti. 5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento. Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore. Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente. 6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore, tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale. Articolo 3 1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti: - per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato, - per l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia, - per la tutela e il miglioramento dell'ambiente. 2. La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può essere esclusa o limitata qualora tali investimenti abbiano come conseguenza un aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta i provvedimenti necessari e definisce in particolare i prodotti ai sensi del comma precedente. 3. Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia aventi come conseguenza un superamento del quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CEE) n. 857/84 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85 (2), è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento. In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15 % del numero di vacche da latte. Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84, le condizioni per la concessione degli aiuti agli investimenti aventi come conseguenza un aumento della produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento. 4. Fatte salve le alte varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti concernenti il settore della produzione suina, destinati a determinare un aumento della capacità di tale produzione, sono limitati - per quanto si riferisce alle domande presentate prima del 31 dicembre 1986 - agli investimenti che consentono di raggiungere 500 posti per azienda per i suini da ingrasso e - per quanto riguarda le domande presentate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987 - agli investimenti che consentono di raggiungere 400 posti. Il posto necessario per una scrofa di allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1987 il regime applicabile alle domande presentate tra il 1o gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989. In mancanza di una decisione del Consiglio a tale data, la Commissione fissa, in base alla procedura prevista all'articolo 25: - il numero di posti per i suini che può essere raggiunto per azienda e che può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, nel rispetto di una forcella compresa tra 300 e 500 posti per azienda, - il massimale totale dei posti per i suini che può essere raggiunto nel rispetto di una forcella compresa tra 600 e 800 posti per azienda. Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35 % degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. 5. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo 1 nel settore delle uova e del pollame. Articolo 4 1. Il regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, riguarda aiuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale o loro equivalente in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di: - terre, - bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello. Per il bestiame vivo può venire preso in considerazione solo il primo acquisto previsto dal piano di miglioramento. Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i mutui contratti e i relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza delle garanzie reali e personali. 2. L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume di investimento di 60 000 ECU per ULU e di 120 000 ECU per azienda; gli Stati membri possono fissare limiti inferiori a questi importi. Il valore degli aiuti di cui al paragrafo 1 è pari al 35 % e, nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, al massimo al 45 % dell'importo dell'investimento per i beni immobili e rispettivamente al 20 e al 30 % per gli altri tipi di investimenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, conformemente alla procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi. Tuttavia, per un periodo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in Grecia, in Irlanda e in Italia, il valore massimo degli aiuti, di cui al secondo comma, è maggiorato del 10 % dell'importo degli investimenti per gli investimenti che figurano in piani di miglioramento presentati in detto periodo. (1) GU n. C 347 del 22. 12. 1983, pag. 15. (2) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 157. (3) GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 29. (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62. (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 1. Articolo 5 Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 4 agli imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano a soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3. Tuttavia il numero dei piani per beneficiario che possono essere accettati durante un periodo di sei anni è limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 28 è limitato a 60 000 ECU per ULU e a 120 000 ECU per azienda durante detto periodo. Articolo 6 1. Un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), può riguardare un'azienda singola o più aziende associate in vista di una fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione. 2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. 3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 4 alle aziende associate se tutti gli imprenditori membri di un'azienda associata soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 4. I massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri solo nel caso di un'azienda che risulta da una fusione totale. Tali massimali non possono tuttavia superare: - 120 vacche, - tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'articolo 3, paragrafo 4, - 360 000 ECU di investimenti, per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. 5. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 25, può autorizzare uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 4, alla condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative agricole il cui unico oggetto è la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per un superamento del volume d'investimento indicato al paragrafo 4. 6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende associate, in particolare: - la forma giuridica, - la durata minima, che deve essere di almeno sei anni, - la formazione del capitale sociale, - la partecipazione dei membri alla gestione. Articolo 7 Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni. Tali aiuti possono consistere in: 1) aiuti per il primo insediamento in un'azienda agricola, a condizione che il giovane agricoltore si insedi in quanto agricoltore a titolo principale e la sua qualifica professionale sia di livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento e che l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno a una ULU. Gli Stati membri definiscono la formazione professionale richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi a detto insediamento affinché il premio sia ammissibile a titolo del FEAOG. Gli aiuti per l'insediamento possono consistere in: a) un premio unico per un importo massimo ammissibile di 7 500 ECU. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono di interessi equivalente; b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento. Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di 15 anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 7 500 ECU. Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti; 2) un aiuto supplementare agli investimenti, corrispondente al massimo al 25 % dell'aiuto concesso in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, a condizione che il giovane imprenditore presenti un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di cinque anni dal primo insediamento e sia in possesso dei requisiti professionali di cui al primo capoverso del punto 1. Articolo 8 1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, superiori agli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 7, punto 2, ad eccezione degli aiuti: - per la costruzione di fabbricati aziendali, - per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità, - per le opere di miglioramento fondiario, a condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento e degli articoli da 92 a 94 del trattato. 2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, il livello di tali aiuti deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma dell'articolo 4, ad eccezione degli aiuti per - la realizzazione di risparmi di energia, - la tutela e il miglioramento dell'ambiente, - il miglioramento fondiario, che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 4, paragrafo 2. Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totali di 60 000 ECU/ULU e 120 0000 ECU per azienda per un periodo di sei anni. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un aiuto transitorio per gli investimenti in piccole aziende agricole che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Questo aiuto transitorio può essere concesso solo fino a concorrenza di un importo di investimenti di 25 000 ECU e non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle previste all'articolo 4, salvo eventualmente una maggiorazione pari all'aiuto di cui all'articolo 7, punto 2. 4. Sono vietati gli aiuti per gli investimenti in aziende, qualora tali investimenti non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 o qualora l'articolo 4 non autorizzi la concessione di tali aiuti. Tuttavia gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere concessi: - per investimenti nel settore delle uova e dei volatili da cortile, resi necessari da obblighi o imposizioni fissati dalle pubbliche autorità per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, purché essi non comportino un aumento della produzione, - per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di « foie gras », - per l'acquisto di bestiame che possa essere incoraggiato in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, senza che si tratti del primo acquisto. Inoltre per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3 il numero di vacche da latte di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissato a 40 per ULU e per azienda. 5. I diveti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano: - alle misure di aiuto all'acquisto di terre, - ai crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata di una campagna agricola, - alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi, - alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 del trattato. TITOLO II Altre misure a favore delle aziende agricole Articolo 9 1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incoraggiamento alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole. Tale regime comporta la concessione, agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano domanda, di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda, a condizione che la contabilità sia tenuta per un periodo di almeno quattro anni. Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella da 700 a 1 050 ECU. 2. La contabilità di cui al paragrafo 1: a) comprende - la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura; - la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda; b) si conclude con la presentazione annuale: - di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati, - di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato, - degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali. 3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda. Articolo 10 Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune, creata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un aiuto di avviamento, destinato a contribuire ai costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro creazione. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione riconosciuta è di 15 000 ECU. Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri. Articolo 11 1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell'azienda, un aiuto all'avviamento per contribuire ai loro costi di gestione. 2. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare. 3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare: - la forma giuridica, - le condizioni di gestione e di contabilità, - i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto, - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni, - il numero minimo degli agricoltori affiliati. 4. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 000 ECU per agente di sostituzione occupato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito anche in modo decrescente nel corso di tale periodo. Articolo 12 1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come scopo la creazione di servizi di gestione delle aziende un aiuto all'avviamento, per contribuire ai loro costi di gestione. 2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per l'attività di agenti incaricati di analizzare i risultati contabili ed altri dati per conto degli imprenditori. 3. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di gestione d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato per le funzioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare: - la forma giuridica, - le condizioni di gestione e di contabilità, - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni, - il numero minimo degli agricoltori affiliati. 5. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento, di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 000 ECU per agente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. 6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema d'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto per l'avviamento all'introduzione di una gestione di imprese agricole a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di gestione delle aziende di cui al paragrafo 1. In questo caso gli Stati membri fissano l'aiuto fino a concorrenza di 500 ECU da ripartitre su almeno due anni. TITOLO III Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate Articolo 13 1. Nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, compilato conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all'articolo 3 di tale direttiva, entro i limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento. 2. La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti, che ecceda i suddetti limiti o deroghi alle suddette condizioni, è vietata nelle zone comprese nell'elenco approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE. Articolo 14 1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri, gli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa; può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità. È esonerato inoltre dall'impegno l'impreditore che percepisce una pensione di vecchiaia. Per il Mezzogiorno - comprese le isole -, le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare e le regioni greche, la superficie agricola utilizzata minima per azienda è fissata a 2 ha. 2. Le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun rimborso a norma dell'articolo 28, se l'agricoltore percepisce una pensione di vecchiaia. 3. Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa. Articolo 15 1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità e degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ECU per unità di bestiame adulto (UBA) o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE: a) per la produzione bovina, equina, ovina o caprina, l'indennità è calcolata in funzione dell'entità del bestiame detenuto. L'indennità non può superare 101 ECU per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 101 ECU per ha di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA) è riportata nell'allegato. Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende. Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della suddetta direttiva, il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per imprenditore beneficiario nel calcolo dell'indennità non può superare 20 unità; b) nella zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, previa detrazione della superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla produzione di frumento e alla superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda. Essa non può superare 101 ECU/ha. 2. Gli Stati membri possono non concedere l'idennità compensativa per tutte o per alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. Nel caso in cui il beneficiario di un'indennità compensativa effettui l'imboschimento di parte o di tutte le superfici che servono di base per il calcolo dell'indennità, tali superfici possono continuare ad essere considerate per il calcolo dell'indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere dalla data dell'imboschimento. Articolo 16 Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a propensione turistica o artigianale, oltre agli investimenti agricoli il piano di miglioramento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), può prevedere investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda agricola. In questi casi possono essere compresi negli investimenti di cui all'articolo 4 investimenti di carattere turistico e artigianale per un ammontare che non superi i 40 000 ECU per azienda. Articolo 17 1. Nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i ricoveri per le mandrie. 2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti stagionali delle mandrie. 3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, che possono beneficiare del finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100 000 ECU per l'investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio migliorato od attrezzato e 5 000 ECU per ettaro irrigato. TITOLO IV Misure regionali specifiche Articolo 18 1. Per contribuire ad eliminare svantaggi strutturali o infrastrutturali che pesano sull'agricoltura in talune zone, possono essere adottate misure specifiche volte a stimolare l'intero settore agricolo della regione interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo avviate contemporanemante nei settori extraagricoli e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, decide le misure previste dal presente articolo. TITOLO V Aiuti nazionali nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale Articolo 19 1. Al fine di contribuire all'introduzione o al mantenimento di pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente naturale, nonché di assicurare un reddito adeguato degli agricoltori, gli Stati membri sono autorizzati ad introdurre regimi speciali nazionali in zone sensibili dal punto di vista ambientale. 2. Ai fini del presente articolo per zone sensibili dal punto di vista ambientale si intendono le zone che rivestono soprattutto un interesse riconosciuto dal punto di vista ecologico e del paesaggio. 3. Aiuti possono essere concessi a favore degli agricoltori che s'impegnano a sfruttare le zone sensibili ai sensi del paragrafo 2 in modo da conservare o migliorare la loro situazione ambientale. L'impegno dell'agricoltore deve almeno prevedere che la produzione agricola non venga ulteriormente intensificata e che la densità del bestiame e l'intensità della produzione agricola siano compatibili con le esigenze specifiche ambientali della zona interessata. 4. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione i progetti di tutti i regimi speciali che prevedono di introdurre, corredati di un elenco delle zone che possono beneficiare dell'aiuto nell'ambito di detti regimi. Si applicano gli articoli da 92 a 94 del trattato. La Commissione deciderà in merito all'insieme del regime di aiuto programmato, ivi comprese le zone d'applicazione entro tre mesi dalla loro notifica, previa consultazione del comitato permanente delle strutture agricole. Ai regimi speciali di cui al presente articolo si applica l'articolo 29. TITOLO VI Misure forestali nelle aziende agricole Articolo 20 1. Gli Stati membri possono accordare alle aziende agricole, che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boscate, come la sistemazione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali. Rientrano in questi investimenti le spese di adattamento del macchinario agricolo ai lavori di silvicoltura. 2. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 possono beneficiare del contributo del Fondo sino a concorrenza - dell'80 % del costo per l'imboschimento e le strade forestali, - del 60 % per gli altri lavori di cui al paragrafo 1, e di un volume massimo di investimenti di 40 000 ECU per azienda, entro i limiti tuttavia di 10 000 ECU per gli investimenti relativi al miglioramento delle superfici boscate nonché entro i seguenti importi massimi imputabili: - 1 400 ECU per ettaro per le opere di imboschimento, - 300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la sistemazione di frangivento, - 90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua, - 14 400 ECU per chilometro per le strade forestali. TITOLO VII Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna Articolo 21 1. Indipendentemente dalle azioni che possono presentare al Fondo sociale, gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui lo reputano necessario, un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli agricoltori. Tale regime può comprendere: - corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo; - corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione; - i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui all'articolo 7, la cui durata deve essere di almeno 150 ore. 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 comprende la concessione di aiuti a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini, b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini, c) se del caso, per la creazione di centri professionali agricoli a favore di regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, che ne siano attualmente prive, qualora non possano beneficiare di un altro aiuto comunitario per la creazione di tali centri, fino a concorrenza di un importo massimo imputabile al Fondo di 400 000 ECU per centro. 3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono imputabili al Fondo fino a concorrenza di 4 500 ECU per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi. Tuttavia, le azioni che hanno beneficiato di un contributo del Fondo sociale non sono prese in considerazione per una partecipazione finanziaria a norma del presente articolo. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore. Articolo 22 1. La Comunità può finanziare tramite le risorse del Fondo: - la realizzazione di progetti pilota destinati a illustrare agli agricoltori le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione rispondenti agli obiettivi del regime di aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; - le misure necessarie per diffondere, a livello comunitario, i risultati dei lavori e delle esperienze nel campo del miglioramento delle strutture agrarie; - la realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia economica delle misure previste dal presente regolamento. 2. I finanziamenti di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura prevista dall'articolo 25. TITOLO VIII Disposizioni generali e finanziarie Articolo 23 1. Il periodo previsto per attuare l'azione comune è limitato al 31 dicembre 1994. 2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di quest'ultimo formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione. 3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 1 988 milioni di ECU per i primi cinque anni. Articolo 24 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni relative all'articolo 8; - il testo delle disposizioni vigenti atte a consentire l'applicazione del presente regolamento. 2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esitente sul piano regionale tra le misure di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro. 3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 1. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato permanente delle strutture agricole, emette un parere in merito. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3. Articolo 25 1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 1. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, dopo aver consultato il comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al comitato permanente delle strutture agricole un progetto di decisione al riguardo. 2. Il comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi da esaminare. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di un mese. Articolo 26 1. Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste negli articoli da 3 a 7, da 9 a 17, 20 e 21. 2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nell'ambito delle azioni previste dagli articoli da 3 a 7, da 13 a 17 e dall'articolo 20. Il tasso suddetto è portato a: - 50 %, per gli aiuti agli investimenti contemplati negli articoli 3 e 4 e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, - 50 %, per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni, di cui all'articolo 7, - 50 %, per l'indennità compensativa, contemplata nell'articolo 14 e relativa alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare, - 50 %, per gli aiuti contemplati nell'articolo 17 e relativi alle regioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre il Fondo può rimborsare agli Stati membri sino al 25 % delle spese imputabili nell'ambito delle azioni previste dagli articoli da 9 a 12 e 21. 3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono decise secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 27 1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 25. 2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 28 1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo. 2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70. 3. La Commissione può concedere acconti. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 29 Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, che riguardano il presente regolamento, vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio; a tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la documentazione necessaria. Il Consiglio valuta i risultati delle misure suddette tenendo presenti il ritmo di evoluzione delle strutture necessarie per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, gli effetti sugli obiettivi di produzione della Comunità, la loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità, nonché le implicazioni finanziarie delle misure in questione. Se del caso, il Consiglio adotta le disposizioni opportune, secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato. Articolo 30 Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste dal presente regolamento. Articolo 31 Fatti salvi gli articoli 8 e 13 il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, misure d'aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di concessione differiscano da quelle ivi previste o i cui importi superino i massimi previsti, purché tali misure siano prese in conformità degli articoli da 92 a 94 del trattato. Articolo 32 1. Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi prevedono contemporaneamente i mezzi opportuni per il controllo efficace degli elementi utilizzati per calcolare gli aiuti erogati imputabili al Fondo. 2. Tuttavia, alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applicano i divieti e le restrizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 4. TITOLO IX Disposizioni finali Articolo 33 1. Con effetto al 1o gennaio 1985 la data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 30 settembre 1985, nelle seguenti disposizioni: - articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), - articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), - articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), - articolo 4 della decisione 76/402/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono di interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE (4), - articolo 5 della decisione 81/598/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativa all'importo dell'abbuono del tasso di interesse, di cui alla direttiva 72/159/CEE, applicabile in Irlanda (5), - articolo 3 della decisione 82/438/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, che autorizza gli Stati membri ad aumentare il livello dell'abbuono di interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE (6). 2. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2, cessano di essere applicabili, il giorno in cui scade il periodo transitorio previsto dal suddetto articolo 32, alle domande presentate dopo tale data: - la direttiva 72/159/CEE, - la direttiva 72/160/CEE, - la direttiva 72/161/CEE, - gli articoli da 4 a 17 della direttiva 75/268/CEE, - il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina (7), - il regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione del latte (8). 3. La direttiva 75/268/CEE è così modificata: a) all'articolo 1, l'ultima parte della prima frase è sostituita dal testo seguente: « . . . gli Stati membri sono autorizzati ad istituire gli aiuti particolari previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), destinati ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 3, il paragrafo 5, è sostituito dal paragrafo seguente: « 5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate, ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attività agricola, soggetta, eventualmente, a determinate condizioni particolari, è necessario per assicurare la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare il 4 % della superficie dello Stato membro interessato ». Articolo 34 1. Il regolamento (CEE) n. 1820/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3073/82 (10), è così modificato: a) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Nel quadro dell'azione specifica, vengono concessi aiuti agli investimenti agli imprenditori: a) che soddisfano ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), e il cui piano di miglioramento materiale dell'azienda valorizza soprattutto l'allevamento bovino destinato alla produzione di carne e/o l'allevamento ovino; b) che tengono una contabilità semplificata sin dall'avvio del piano di miglioramento di cui alla lettera a). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso; c) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 22. ». 2. Il regolamento (CEE) n. 1939/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia (Outer Hebrides) (1) è così modificato: a) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso; b) all'articolo 5, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente: « - le condizioni e i criteri per la concessione degli aiuti previsti; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 7. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; c) all'articolo 5, paragrafo 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dal testo seguente: « . . . procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 dopo che il comitato permanente delle . . . ». 3. Il regolamento (CEE) n. 1940/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère (1), è così modificato: a) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso; b) all'articolo 5, paragrafo 2, il secondo trattino, è sostituito dal testo seguente: « - le condizioni e i criteri delle misure d'aiuto previste; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 7. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; c) all'articolo 5, paragrafo 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dal testo seguente: « . . . procedure di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85, dopo che il comitato permanente delle . . . ». 4. Il regolamento (CEE) n. 1942/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda del Nord (1), è così modificato: a) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Nell'ambito dell'azione specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, vengono concessi aiuti per gli investimenti agli agricoltori: a) che soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), il cui piano di miglioramento materiale dell'azienda valorizzi soprattutto l'allevamento bovino destinato alla produzione di carne e/o l'allevamento ovino; b) che tengono una contabilità semplificata sin dall'avvio del piano di miglioramento di cui alla lettera a). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso; c) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 14. ». 5. Il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (1), è così modificato: a) all'articolo 2, il paragrafo 1 è soppresso; b) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. I programmi e i loro eventuali adattamenti vengono esaminati e approvati secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; c) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: « a) contributi all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla costruzione delle stalle nelle aziende agricole conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85, il cui piano di miglioramento materiale dimostri che: - una volta ultimato il piano di miglioramento, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e caprino rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda; - le stalle rispondono alle condizioni igieniche e sanitarie previste dalle disposizioni comunitarie. »; d) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 6. ». 6. La direttiva 81/527/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativa allo sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare (1), è così modificata: a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso; b) all'articolo 2, paragrafo 2, la terza e la quarta riga sono sostituite dal testo seguente: « . . . procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), previa consultazione del comitato del Fondo. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. ». 7. Il regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia (1), è così modificato: a) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli aiuti per l'acquisto di riproduttori da parte di singoli imprenditori agricoli di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, sono concessi agli agricoltori che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), il cui piano di miglioramento materiale dimostri: - che gli investimenti previsti ammontano almeno a 2 500 ECU per azienda; - che una volta ultimato il piano, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e caprino, rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda, non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda; - che le stalle soddisfano ai requisiti igienici e sanitari previsti dalle norme comunitarie. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 18. ». 8. Le modifiche dei regolamenti e delle direttive introdotte dai paragrafi da 1 a 7 si applicano agli aiuti la cui concesssione è stata decisa dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca (1), il primo comma è sostituito dal testo seguente: « f) fatta salva una decisione presa ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, alla raccolta di prodotti di base della terra, fermo restando che l'attrezzatura in questione non può essere oggetto di un contributo finanziario della Comunità a titolo del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), purché si tratti nel contempo: (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. ». Articolo 35 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 96 del 23 4. 1972, pag. 9. (3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15. (4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 39. (5) GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 27. (6) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 39. (7) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31. (8) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32. (9) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 1. (10) GU n. L 325 del 20. 11. 1982, pag. 1. (1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 6. (2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 9. (3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 17. (1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27. (2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 38. (3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1. (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. ALLEGATO Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità bestiame adulto (UBA), di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) 1.2 // Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età superiore a 6 mesi: // 1,0 UBA // Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni: // 0,6 UBA // Pecore: // 0,15 UBA // Capre: // 0,15 UBA I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimi e minimi per UBA, di cui all'articolo 15, paragrafo 1.