Regolamento (CEE) n. 3823/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0069
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 5 pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 5 pag. 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3823/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 2950/83 concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2950/83 (1) indica la Groenlandia, la Grecia, i dipartimenti francesi d'oltremare, l'Irlanda, il Mezzogiorno e l'Irlanda del Nord come le regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione per le quali è applicata un'aliquota maggiorata di intervento pari al 55 % della spesa pubblica; che esso prevede inoltre l'ammortamento accelerato dei centri di formazione creati nelle regioni indicate; che, in seguito al ritiro della Groenlandia dalla Comunità, la menzione di detta regione è divenuta caduca; considerando che per quanto concerne il Portogallo, l'allegato I, capitolo VIII, punto 5, dell'atto di adesione ha già inserito questo paese nell'elenco delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, e che l'allegato XXXII, capitolo VI, punto 1, dell'atto di adesione ha già fissato le condizioni di applicazione dell'ammortamento accelerato previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento succitato; considerando che per quanto concerne la Spagna, è opportuno procedere all'adattamento dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento succitato, conformemente agli orientamenti definiti all'allegato II, capitolo V, punto 5, dell'atto di adesione e definire le regioni di questo paese caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione, beneficiarie dell'aliquota d'intervento maggiorata e dell'ammortamento accelerato; considerando che, per consentire alla Spagna e al Portogallo di beneficiare sin dal 1986 del contributo del Fondo, è necessario fissare a titolo provvisorio un termine particolare per la presentazione della domanda di tali stati; considerando che occorre fissare al 30 aprile 1986 la data entro la quale la Commissione deciderà in merito alle domande di tutti gli stati membri per il 1986; considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione possono essere adottate prima dell'adesione e prendono effetto con riserva ed alla data di entrata in vigore di detto trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2950/83 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 3 1. Le azioni a favore dell'occupazione in Grecia, nelle regioni autonome di Andalucía, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, nelle « ciudades » di Ceuta e Melilla, nei dipartimenti francesi d'oltremare, in Irlanda, nel Mezzogiorno, in Portogallo e nell'Irlanda del Nord beneficiano dell'aliquota maggiorata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE. 2. Per l'applicazione dell'articolo 1, lettera b), primo trattino, l'ammortamento dei centri di formazione creati nelle regioni di cui al paragrafo 1 può essere calcolato su un periodo di sei anni, purché tale metodo di ammortamento sia compatibile con quello in vigore nello stato membro interessato. In questo caso, il centro è considerato definitivamente ammortizzato al termine del sesto anno successivo alla sua creazione. 3. I centri di formazione professionale, già esistenti in Portogallo alla data dell'adesione, beneficiano fino al 31 dicembre 1991 delle disposizioni di cui al paragrafo 2. Il calcolo di ammortamento deve essere effettuato sulla base del valore residuo dei centri di formazione al 1o gennaio 1986. Tali centri verranno considerati definitivamente ammortizzati alla scadenza del sesto anno successivo alla data di adesione. ». Articolo 2 In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2950/83, le domande per le azioni a favore dell'occupazione da realizzare in Spagna e Portogallo nel corso del 1986 devono essere presentate anteriormente al 1o febbraio 1986. Articolo 3 Il termine previsto all'articolo 4, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2950/83 è fissato, per il 1986, al 30 aprile 1986. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 1.