31986D0412

86/412/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1986 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 23/08/1986 pag. 0034


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1986

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Francia in conformità del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio.

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(86/412/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 25, para- grafo 3;

considerando che conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 797/85, il governo francese ha notificato:

- circolare n. 5037 del 18 dicembre 1985 concernente le indennità compensative per lo svernamento 1985-1986;

- ordinanza ministeriale relativa agli aiuti a favore di talune categorie di imprenditori agricoli delle zone di montagna e delle zone svantaggiate;

considerando che a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, alla luce delle disposizioni notificatele, se la regolamentazione vigente in Francia per l'applicazione del titolo III del regolamento (CEE) n. 797/85 risponde tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le predette disposizioni rispondono ai presupposti ed alle finalità del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il Comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Vista la circolare n. 5037 del 18 dicembre 1985 concernente le indennità compensative per lo svernamento 1985/1986 e l'ordinanza ministeriale relativa agli aiuti a favore di talune categorie di imprenditori agricoli delle zone di montagna e delle zone svantaggiate, le disposizioni vigenti in Francia ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/85.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

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