31986R3605

Regolamento (CEE) n. 3605/86 del Consiglio del 24 novembre 1986 relativo all' organizzazione di un' indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera del 1987

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 28/11/1986 pag. 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3605/86 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1986

relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera del 1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidati dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 92, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve conoscere la situazione dell'occupazione e della disoccupazione e il relativo andamento;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non permettono confronti validi, date soprattutto le divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le prassi amministrative degli Stati membri sulle quali tali statistiche si basano;

considerando che l'esecuzione di indagini comunitarie per campione, armonizzate e sincronizzate, sulle forze di lavoro costituisce il metodo migliore per conoscere il livello e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione; che indagini di questo tipo sono già state svolte regolarmente in passato;

considerando che, in un periodo di continue e crescenti difficoltà sul mercato del lavoro e di cambiamenti della struttura dell'occupazione, è necessario disporre di informazioni aggiornate;

considerando che solo effettuando anche nel 1987 le indagini già condotte nel 1983, nel 1984, nel 1985 e nel 1986 è possibile ottenere tali informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella primavera del 1987 l'Istituto statistico delle Comunità europee procede per conto della Commissione ad un'indagine per campione sulle forze di lavoro presso nuclei familiari in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

Si procede all'indagine intervistando nei singoli Stati membri un campione di nuclei residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per evitare la rivelazione doppia delle persone aventi più di una residenza.

Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione. Qualora sia un componente del nucleo familiare a fornire le informazioni al posto di altri componenti, se ne dovrà fare menzione esplicita.

Articolo 3

Il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso fra 60 000 e 100 000 per la Germania, la Francia, l'Italia, il Regno Unito e la Spagna, fra 30 000 e 50 000 per il Belgio, i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, fra 15 000 e 30 000 per la Danimarca e di circa 10 000 per il Lussemburgo.

Articolo 4

L'indagine verte sui seguenti aspetti:

a) caratteristiche individuali: sesso, età, stato civile, nazionalità, tipo di nucleo familiare in cui la persona vive o è censita, grado di parentela nel nucleo familiare di tutte le persone appartenenti ai nuclei familiari intervistati; i membri della famiglia devono essere contrassegnati con un numero d'ordine comune e un codice per lo Stato e la regione in cui viene intervistato il nucleo familiare;

b) posizione di tali persone riguardo all'attività economica al momento della rivelazione e caratteristiche dell'attività svolta, e cioè: professione, statuto professionale, ramo di attività economica, numero di ore di lavoro normalmente ed effettivamente prestate e motivo dell'eventuale differenza tra le due cifre, occupazione a tempo pieno o parziale, occupazione permanente o temporanea ed esercizio di una seconda attività retribuita; c) ricerca di un'occupazione, in particolare le indicazioni seguenti: tipo ed entità dell'occupazione ricercata, circostanze e motivi, metodi e durata della ricerca, eventuale concessione dell'indennità o dell'aiuto di disoccupazione, situazione immediatamente precedente la ricerca di lavoro e disponibilità all'occupazione ricercata oppure motivi della non disponibilità;

d) natura e finalità dei corsi di istruzione e di formazione professionale cui le persone di età compresa tra i 14 e 49 anni hanno partecipato recentemente;

e) esperienza professionale delle persone senza occupazione in età lavorativa, compresi le caratteristiche dell'ultima attività nonché la data e i motivi della cessazione dell'attività stessa;

f) situazione dei membri delle famiglie l'anno precedente l'indagine in corso, some segue: paese e regione di residenza, posizione riguardo all'attività economica e, se la persona era occupata, attività economica e statuto professionale.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri interessati sulla base dell'elenco di domande che è stato elaborato dalla Commissione in collaborazione con i competenti servizi degli Stati membri.

In collaborazione con gli Stati membri la Commissione determina le modalità dell'indagine e il termine per la trasmissione dei risultati. I servizi statistici degli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione conformemente ai metodi praticati negli Stati membri, che possono prevedere in taluni casi un obbligo di risposta. Prendono le misure necessarie affinché almeno un quarto delle unità di rilevazione venga tratto dal campione dell'indagine 1986 e affinché almeno un quarto possa rientrare nel campione di un'indagine successiva. L'appartenenza ad uno dei due gruppi è contrassegnata da un codice.

Articolo 6

Gli Stati membri assicurano che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo nei termini fissati. Essi sono tenuti ad assicurare che l'indagine fornisca basi più sicure per un'analisi comparativa sul piano comunitario, nonché al livello degli Stati membri e di talune regioni. I servizi statistici degli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i risultati verificati dell'indagine per ciascuna persona intervistata, senza indicarne il nome e l'indirizzo.

Articolo 7

Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.

In caso di infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, previsto al primo comma, gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti previsti per sanzionarla.

Articolo 8

Per l'esecuzione dell'indagine gli Stati membri ricevono un contributo. L'importo del contributo è imputato agli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

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