Regolamento (CEE) n. 1289/87 della Commissione dell' 8 maggio 1987 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell' Arabia Saudita, dell' URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 09/05/1987 pag. 0011 - 0021
MEMBRO DELLA COMMISSIONE***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1289/87 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1987 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'UTSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento, considerando quante segue: A. PROCEDURA (1) Nel luglio 1986 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CMC-Engrais (Common Market Committee of the Nitrogen and Phosphate Fertilizer Industry) a nome dei produttori di urea che rappresentano sostanzialmente tutto il settore comunitario interessato. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivato, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di urea, di cui alle sottovoci 31.02 B e ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrisondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia, ed ha iniziato un'inchiesta. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso al riguardo delle affermazioni supplementari dei ricorrenti per una possibile retroattività delle misure antidumping (3). (2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese. (3) La maggior parte dei produttori, degli esportatori e degli importatori noti ha presentato osservazioni scritte. I produttori/esportatori della Repubblica democratica tedesca, della Libia, della Iugoslavia, di Trinidad e Tobago e alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi. (4) Sono state formulate osservazioni per conto degli acquirenti comunitari di urea. (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società: a) produttori CEE: Belgio Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), Bruxelles (società consociata della Norsk Hydro); Francia CDF Chimie AZF, Parigi Compagnie française de l'azote (COFAZ), Parigi (dal 1o febbraio 1986 consociata della Norsk Hydro); Italia Agrimont SpA, Milano (società consociata della Montedison) Enichem Agricoltura, Milano (consociata della Enichem); Regno Unito Imperial Chemical Industries Ltd PLC (ICI), Billingham; b) produttori/esportatori non comunitari: Kuwait Petrochemical Industry Company (PIC), Kuwait (società consociata della Kuwait petroleum Company); Arabia Saudita Al-Jubail Fertilizer Company (SAMAD) Al-Jubail, e Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), Dammam ambedue società consociate della Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Riyadh; Trinidad e Tobago National Energy Corporation of Trinidad e Tobago Ltd (NEC), Point Lisas e Fertilizers of Trinidad e Tobago Ltd (FERTRIN), Point Lisas. (6) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte particolareggiate da parte dei produttori comunitari ricorrenti, dalla maggior parte degli esportatori e degli importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute. (7) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o luglio 1985 - 30 settembre 1986. B. DUMPING i) Valore normale a) Arabia Saudita (8) Il valore normale è stato determinato, a titolo provvisorio, in base ai prezzi praticati sul mercato interno dalla SAFCO, che ha venduto l'urea prodotta dalla SAMAD nel periodo oggetto dell'inchiesta ed ha fornito sufficienti elementi di prova. (9) A tal fine sono stati utilizzati i prezzi di vendita chiesti dalla SAFCO a clienti indipendenti. La Commissione ha deciso di seguire questa impostazione per diversi motivi. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il valore normale deve essere basato sui prezzi realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali; in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, la Commissione può non tener conto dei prezzi praticati nelle transazioni tra società collegate, a meno che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti indipendenti. Nel caso in esame, non essendo state effettuate vendite da parte della società produttrice (SAMAD) a parti indipendenti, la Commissione non ha potuto accettare che i prezzi e i costi relativi alle transazioni di vendita tra SAMAD e SAFCO corrispondano a quelli delle operazioni tra società indipendenti. Dagli elementi di prova presentati durante l'inchiesta risulta che SAMAD e SAFCO formano parte integrante di un unico gruppo industriale (SABIC). Anche se, dal punto di vista giuridico, le società in questione costituiscono entità distinte, non si può mettere in dubbio l'esistenza di un'unica entità economica. Gli elementi da prendere in considerazione non sono tanto la struttura giuridica, quanto il fatto che la SAFCO operi come società di commercializzazione dei prodotti fabbricati dalla SAMAD. (10) Dato che nel periodo in esame le esportazioni nella Comunità comprendevano prodotti lavorati e non lavorati, è stato ritenuto opportuno determinare separatamente il valore normale per ciascun tipo di prodotti. b) Kuwait, Trinidad e Tobago (11) Nella determinazione del valore normale la Commissione ha dovuto tener presente che sui mercati interni di tali paesi non vi sono vendite rilevanti di un prodotto analogo. La Commissione ha quindi deciso che il valore normale relativo alle società produttrici di tali paesi doveva essere stabilito in base al valore costruito. I valori costruiti sono stati determinati sommando un equo margine di profitto al costo di produzione. Quest'ultimo è stato calcolato aggiungendo a tutti i costi, fissi e variabili, sostenuti nel paese d'origine nel corso di normali operazioni commerciali, per i materiali e la produzione, un importo adeguato per le spese amministrative e di vendita, nonché per le spese generali. Per quanto riguarda il produttore del Kuwait, ai costi suddetti è stato aggiunto un margine di profitto del 10 %, considerato conveniente alla luce dei precedenti risultati della società. Per il produttore di Trinidad e Tobago è stato determinato a titolo provvisorio un margine di profitto del 7 %, ritenuto adeguato in considerazione del fatto che la produzione normale è iniziata soltanto nel 1985 e alla luce dei margini di profitto accertati per gli esportatori di urea in altri paesi oggetto della procedura. Il margine così accertato è stato aggiunto ai costi pertinenti. Il produttore di Trinidad e Tobago ha chiesto alla Commissione di escludere dal calcolo del costo di produzione le quote relative agli ammortamenti, sostenendo che, essendo la produzione in esame iniziata soltanto recentemente, tali costi non potevano essere considerati come sostenuti nel corso di normali operazioni commerciali. La domanda non è stata accolta perché gli ammortamenti rientrano normalmente nel costo di produzione di una società in un paese ad economia di mercato. È stato inoltre chiesto di escludere i costi di finanziamento relativi alla costruzione dell'impianto, in conformità degli articolo 129 e 185 della terza convenzione di Lomé. La domanda non è stata accolta, in quanto si può tener conto della fase di sviluppo del paese esportatore soltanto al momento di definire quali provvedimenti siano più opportuni, ma non al momento della determinazione del dumping, quando devono essere applicati criteri obiettivi. Questa interpretazione è conforme all'articolo 13 dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT. c) Iugoslavia (12) In mancanza di sufficiente collaborazione da parte dell'esportatore, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2176/84 in base ai dati disponibili, vale a dire ai prezzi pagabili sul mercato interno indicati nella denuncia. d) Libia (13) In mancanza di sufficiente collaborazione da parte dell'esportatore, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il valore normale è stato determinato a titolo provvisorio in base ai dati disponibili, vale a dire al valore costruito indicato nella denuncia. I costi utilizzati nella denuncia per calcolare il valore costruito sono stati esaminati dalla Commissione, per quanto possibile, e ritenuti ragionevoli. Ai costi suddetti è stato aggiunto lo stesso margine di profitto impiegato nei confronti del produttore del Kuwait. e) Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS (14) Per stabilire se le importazioni originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dell'URSS siano state effettuate in regime di dumping, la Commissione ha dovuto considerare che tali paesi non hanno un'economia di mercato e pertanto ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese ad economia di mercato. A questo proposito, i ricorrenti avevano proposto l'Austria. (15) La maggior parte degli esportatori e degli importatori del prodotto in questione, originario dei tre paesi suddetti, ha tuttavia contestato tale proposta. Inoltre, per evitare un onere amministrativo supplementare, la Commissione determina di norma il valore normale in uno dei paesi ad economia di mercato già oggetto della procedura. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate ad esprimersi sulla possibilità di stabilire il valore normale in uno dei cinque paesi ad economia di mercato oggetto della procedura, in particolare nell'Arabia Saudita, dove, secondo i ricorrenti, il valore normale avrebbe potuto essere calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno. La scelta dell'Arabia Saudita è stata contestata da uno degli importatori del prodotto originario dell'URSS, principalmente per i seguenti motivi: i) scegliendo i prezzi praticati sul mercato interno dell'Arabia Saudita il valore normale sarebbe superiore a quello relativo al mercato austriaco proposto dai ricorrenti; ii) i consumatori di urea in Arabia Saudita beneficerebbero di sovvenzioni grazie alle quali potrebbero pagare prezzi artificialmente elevati; iii) soltanto una piccola percentuale dell'urea prodotta nell'Arabia Saudita è consumata sul mercato interno. Tali argomentazioni sono tuttavia respinte in quanto: i) il valore normale proposte dai ricorrenti è soltanto uno degli elementi che la Commissione deve prendere in esame al momento di scegliere l'opportuno paese ad economia di mercato; ii) non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare che i consumatori in Arabia Saudita beneficino di sovvenzioni e che pertanto i prezzi siano artificialmente elevati; iii) è stato accertato che non si verifica un divario sostanziale tra i volumi di vendita dell'urea sul mercato interno in Arabia Saudita e il volume delle esportazioni nella Comunità, oppure il volume complessivo delle esportazioni. (16) La Commissione ha quindi concluso che, ai fini della determinazione del dazio provvisorio, l'Arabia Saudita nel caso in esame rappresenta un paese simile adeguato e conveniente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2176/84, per i motivi seguenti: i) l'Arabia Saudita non è un mercato particolarmente protetto, dato che non sono riscossi dazi doganali sulle importazioni di urea, almeno per quanto riguarda il prodotto originario della Comunità; ii) i prezzi praticati in Arabia Saudita per l'urea prodotto dalla SAMAD erano adeguatamente proporzionati ai costi di produzione; iii) il prodotto originario dell'Arabia Saudita è analogo a quello proveniente dai paesi a commercio di Stato interessati; iv) dai dati disponibili non emergono differenze rilevanti tra la tecnologia e i processi produttivi tali da implicare divergenze significative tra i costi di produzione sostenuti in Arabia Saudita e nei tre altri paesi interessati; v) è stato inoltre accertato che sono simili i tipi di materia prima, ovvero di gas,utilizzati per la produzione di ammoniaca da cui deriva l'urea e che normalmente rappresentano almeno il 50 % del costo di produzione. Dato che gli eventuali vantaggi derivanti dall'esistenza di giacimenti di gas nei paesi esportatori si potreb bero riflettere nei prezzi di vendita dell'urea, la scelta dell'Arabia Saudita appare giustificata, poiché tanto l'Arabia Saudita, quanto l'URSS dispongono di giacimenti propri. Nei confronti della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, che non dispongono di risorse naturali, la scelta proposta rappresenta un vantaggio. ii) Prezzi all'esportazione (17) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità. È stato accertato che la maggior parte delle esportazioni nella Comunità del prodotto originario dell'URSS sono state effettuate attraverso una società comunitaria consociata. In tali circostanze il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, viene di norma costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Ai fini della determinazione provvisoria e in previsione di una futura inchiesta in loco presso la sede dell'importazione relativo a tali transazioni in base al valore di fattura corrisposto dall'importatore all'esportatore. A questo proposito si può ritenere che i prezzi di fattura non siano sostanzialmente diversi dal prezzo all'esportazione ricostruito. In merito ai prezzi all'esportazione chiesti per le forniture nella Comunità, numerosi esportatori hanno sostenuto di essere stati costretti a vendere a prezzi eccessivamente bassi, accertati dalla Commissione durante l'inchiesta, per aeguarsi al calo dei prezzi registrato sul piano mondiale per il prodotto in questione. A questo proposito, la Commissione ha raccolto informazioni contradditorie, dalle quali risultava che i prezzi extracomunitari erano talvolta superiori e talvolta inferiori a quelli vigenti sul mercato comunitario. Il fatto che i prezzi di un determinato prodotto siano eccessivamente bassi all'esterno della Comunità non giustifica, comunque, che gli esportatori vendano i propri prodotti a prezzi di dumping all'interno della stessa. Il fatto che tali importazioni provochino o meno un pregiudizio sostanziale non è pertinente in questo contesto e viene esaminato altrove. iii) Confronto (18) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di vendita, gli adeguamenti sono stati limitati alle differenze in rapporto diretto con le vendite in questione, quali condizioni di credito, oneri bancari, trasporto, assicurazione, commissioni, imballaggio e movimentazione. (19) Nella presente fase della procedura non sono state accolte domande relative ad altri adeguamenti per differenze concernenti retribuzioni degli operatori commerciali, assistenza tecnica, pubblicità e magazzinaggio, non essendo stato provato che le differenze tra i costi sono in diretto rapporto con le vendite in esame. (20) Il confronto tra i prezzi all'esportazione e il valore normale è stato effettuato al seguente stadio commerciale: 1.2 // Arabia Saudita: // franco magazzino // Kuwait, Trinidad e Tobago: // fob // Iugoslavia, Libia, Cecoslovacchia, Repubblica democratica tedesca e URSS // franco fabbrica iv) Margini di dumping (21) Per ciascun esportatore il margine di dumping è stato calcolato come la differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità, prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori/esportatori interessati. (22) L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori sottoposto all'inchiesta: 1.2 // // % // a) Arabia Saudita // // SAMAD // 61 // b) Kuwait // // PIC // 45 // c) Trinidad e Tobago // // NEC // 43 // d) Iugoslavia // // INA // 78 // e) Libia // // NAPETCO // 69 // f) Cecoslovacchia // // Petrimex // 40 // g) Repubblica democratica tedesca // // Chemie-Export-Import // 59 // h) URSS // // Sojuzpromexport // 63 C. PREGIUDIZIO (23) Per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di urea originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia tra il 1984 e il 1985 sono aumentate da 89 965 t a 298 595 t, vale a dire del 232 %. Nei primi nove mesi del 1986 tali importazioni ammontavano a 713 621 t. Se nell'ultimo trimestre del 1986 l'andamento delle importazioni fosse rimasto costante, nel 1986 le importazioni originarie dei paesi suddetti avrebbero raggiunto 951 486 t, con un ulteriore incremento del 219 % rispetto all'anno precedente. Tra il 1984 e il 1986 (nell'ipotesi che nell'ultimo trimestre del 1986 l'andamento delle importazioni sia rimasto invariato rispetto ai primi nove mesi dell'anno) le importazioni (espresse in t) da ciascuno dei paesi sottoposti alla presente procedura sono aumentate come segue: 1.2.3.4 // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // // // // // Cecoslovacchia // 34 257 // 33 621 // 41 269 // Repubblica democratica tedesca // 33 771 // 26 180 // 96 365 // Kuwait // - // 11 212 // 62 279 // Libia // 2 188 // 15 252 // 243 158 // Arabia Saudita // - // 20 000 // 147 300 // URSS // 4 000 // 140 000 // 194 667 // Trinidad e Tobago // - // 30 209 // 126 495 // Iugoslavia // 15 749 // 22 121 // 39 963 // // // // (24) Tale andamento corrisponde ad un incremento della quota di mercato dei paesi suddetti nella Comunità dal 2,32 % nel 1984 al 7,28 % nel 1985 e al 20 % nel 1986. Se si deduce dal consumo complessivo nella Comunità il quantitativo di urea prodotta dalle industrie della CEE e destinata al mercato vincolato, l'andamento delle importazioni sopra tracciato corrisponde ad un incremento della quota di mercato delle importazioni in dumping dal 3,29 % nel 1984 al 10,15 % nel 1985 e al 26 % nel 1986. Prendendo in considerazione unicamente l'urea utilizzata nel settore agricolo e nell'ipotesi che il 90 % delle importazioni in dumping siano destinate a tale settore, la quota di mercato corrispondente è aumentata dal 3,85 % nel 1984 all'11,55 % nel 1985 ed al 28,74 % nel 1986. (25) Numerose parti hanno sostenuto che, nel valutare l'incidenza delle importazioni in dumpig sull'industria comunitaria, occorreva considerare che i produttori comunitari stessi avevano acquistato parte dei prodotti importati. A questo proposito è stato accertato che nel periodo in esame 80 000 t circa di urea originaria della Repubblica democratica tedesca, della Libia, di Trinidad e Tobago e dell'URSS sono state importate direttamente o indirettamente dai produttori comunitari di urea. a) Nel periodo oggetto dell'inchiesta i produttori francesi hanno acquistato 40 000 t circa dei prodotti importati in dumping. La principale causa di tali transazioni è stata la chiusura del più grande stabilimento di uno dei produttori, che nel 1985 ha deciso di bloccare per nove mesi il principale impianto per razionalizzare la produzione e quindi non disponeva più del materiale sufficiente per fornire i clienti sul mercato interno. I produttori francesi hanno inoltre sostenuto di aver acquistato i prodotti in dumping per evitare che alcuni dei loro clienti si rivolgessero ad un'altra fonte di approvvigionamento. Dai dati di cui la Commissione dispone risulta che i prezzi di rivendita dei prodotti importati non differivano sostanzialmente dai prezzi della produzione propria. b) I produttori italiani hanno acquistato la totalità di urea originaria dell'URSS importata in Italia nel periodo in esame, pari a 16 881 t Circa 4 500 t di questo quantitativo sono state rivendute a clienti abituali a prezzi nettamente inferiori a quelli richiesti per il prodotto fabbricato in Italia. I prezzi di rivendita del quantitativo restante non differivano da quelli richiesti per il prodotto fabbricato e venduto in Italia. c) Nel 1986 il produttore portoghese di urea ha acquistato 17 182 t del prodotto in questione originario della Libia e 6 000 t circa di urea originaria della Repubblica democratica tedesca. Tali transazioni erano dovute principalmente ad un grave guasto degli sponde impianti. (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 254 dell'11. 10. 1986, pag. 3. (3) GU n. C 34 del 12. 2. 1987, pag. 3. In tali circostanze e ai fini della determinazione del dazio provvisorio, la Commissione ha deciso che i produttori francesi ed italiani che hanno importato e rivenduto i prodotti in dumping non debbano essere esclusi dal novero delle industrie comunitarie danneggiate. I quantitativi importati e rivenduti dai produttori in questione rappresentano una piccola percentuale (0,33 % e 3,8 % rispettivamente nel 1985 e nei primi nove mesi del 1986) delle vendite complessive di urea destinata all'agricoltura da parte dei produttori ricorrenti nella Comunità e una parte trascurabile, rispettivamente pari allo 0,14 % e all'1,44 % del consumo totale nella Comunità, è stata venduta a prezzi particolarmente bassi. Secondo la Commissione, i produttori comunitari sono essi stessi responsabili del pregiudizio che hanno dovuto subire a causa di tali vendite a bassi prezzi. Tuttavia, data la scarsa rilevanza di dette transazioni, considerazioni di questo tipo non incidono sulla determinazione dell'aliquota del dazio provvisorio. Concludendo, non si può certo affermare che i prodottori comunitari abbiano subito un danno, se la maggior parte delle importazioni è stata rivenduta a prezzi identici a quelli praticati dai fabbricanti per i loro prodotti. È stato tuttavia ritenuto opportuno escludere la società portoghese dalla valutazione del pregiudizio, in quanto la sua produzione nel 1986 non era significativa. Si è inoltre fatto notare che una parte delle importazioni di urea in Francia è stata effettuata dalla SIPA, società che sarebbe collegata ai produttori francesi. A questo proposito, è stato invece accertato che i produttori francesi possedevano meno del 50 % delle azioni di tale società, mentre utilizzatori e importatori considerati complessivamente detenevano oltre il 50 % del capitale azionario. (26) Se si assume che la tendenza registrata nei primi nove mesi del 1986 sia rimasta uniforme sino alla fine dell'anno, tra il 1984 e il 1986, il consumo di urea nella Comunità è aumentato del 33,7 % sul mercato libero e del 41,6 % nel settore agricolo. Esaminando l'incidenza delle importazioni in esame sul mercato comunitario è stato accertato che la produzione complessiva di urea è diminuita da 5 567 000 t circa nel 1984 a 4 870 000 t nel 1985 e a 4 313 000 t nel 1986 (nell'ipotesi che l'andamento della produzione nei primi tre trimestri del 1986 sia rimasto invariato sino alla fine dell'anno), vale a dire rispettivamente del 12,5 % e dell'11,4 % nel 1985 e nel 1986. La produzione di urea destinata al mercato libero è scesa da 4 415 321 000 t, quantitativo stimato nel 1984, a 3 710 000 t nel 1985 e a 3 228 000 t nel 1986, sempre assumendo che nell'ultimo trimestre del 1986 l'andamento della produzione sia rimasto invariato. Rispetto agli anni precedenti si sarebbe quindi verificata una flessione del 16 % nel 1985 e del 13 % nel 1986. (27) Il tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è diminuito dall'85 % circa nel 1984 al 77 % circa nel 1985 e al 66 % circa nel 1986. Non sono disponibili dati separati relativi all'utilizzazione delle capacità nella produzione di urea destinata solo al mercato libero. (28) Tra il 1984 e il 1985 le vendite complessive di urea fabbricata nella Comunità sono aumentate da 3 587 000 t circa a 3 615 000 t circa. Nel 1986 le vendite sono diminuite a 3 461 000 t circa (supponendo che la tendenza verificatasi nei primi nove mesi del 1986 sia rimasta invariata nell'ultimo trimestre), con una flessione dal 3,5 % rispetto al volume del 1984. Le vendite dei produttori comunitari di urea destinata al mercato libero nella Comunità sono scese da 2 435 771 t nel 1984 a 1 782 315 t nei primi nove mesi del 1986. Ammesso che l'andamento delle vendite nei primi nove mesi del 1986 non abbia subito variazioni sino alla fine dell'anno, le vendite sarebbero state pari a 2 376 420 t, con un calo del 2,44 % rispetto al 1984. Nello stesso periodo le vendite di urea destinata all'agricoltura sono rimaste stabili. Le vendite dei produttori comunitari al di fuori della CEE sono diminuite da 1 901 000 t circa nel 1984 a 1 492 000 t circa nel 1985 e a 728 000 t circa nel 1986 (sempre che l'andamento dei primi nove mesi non abbia subito variazioni nell'ultimo trimestre). Tale tendenza non ha tuttavia inciso sui costi di produzione in base ai quali è stato calcolato il dazio antidumping. (29) La quota dei produttori comunitari sul mercato libero dell'urea, pari all'89,15 % nel 1984, è scesa all'83,47 % nel 1985 e al 65 % circa nei primi nove mesi del 1986. La quota di mercato dei produttori comunitari relativa all'urea destinata all'agricoltura è scesa dall'87,32 % nel 1984 all'81,18 % nel 1985 e al 61,46 % nei primi nove mesi del 1986. In Francia e in Italia, i due principali mercati dell'urea per l'agricoltura prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo, tra il 1984 e il 1986 la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa rispettivamente dal 97,35 % all'81,49 % e dall'89,54 % al 72,10 %. (30) Per quanto riguarda i prezzi e la redditività, la Commissione ha ritenuto opportuno esaminare i seguenti elementi: i) andamento dei prezzi di vendita dei produttori ricorrenti nella Comunità dal 1o luglio 1985 al 30 settembre 1986; ii) rapporto tra i prezzi suddetti, i costi di produzione sostenuti dalle società comunitarie nel periodo in esame e i profitti realizzati con le vendite di urea nella Comunità; iii) rapporto tra i prezzi dei produttori comunitari e i prezzi ai quali i prodotti oggetto di dumping sono stati venduti nella Comunità. Dato che numerosi importatori non hanno collaborato con la Commissione durante l'inchiesta, è stato difficile calcolare globalmete il margine di sottoquotazione di prezzo dovuto alle importazioni effettuate in dumping. È stata tuttavia calcolata a titolo provvisorio la media ponderata dei margini in base ai dati disponibili, vale a dire i prezzi all'esportazione e i dazi all'importazione, un adeguato margine di utile per l'importatore e altri costi. In Italia ed in Francia sono stati riscontrati margini rilevanti nelle sottoquotazioni di prezzo (vedi paragrafi 31 e 32). Dato che il 90 % circa dei prodotti importati in dumping era destinato all'agricoltura, i dati pertinenti sono stati esaminati in primo luogo per quanto riguarda i produttori comunitari che vendevano urea sui mercati tradizionali dell'urea agricola, vale a dire Italia e Francia, e che hanno collaborato in misura sufficiente con la Commissione nel corso dell'inchiesta. Nel 1985 tali produttori effettuavano oltre il 50 % delle vendite di urea di produzione comunitaria in Italia e in Francia. In secondo luogo la Commissione ha inoltre esaminato in quale misura le importazioni incidevano sui prezzi dell'urea utilizzata in applicazioni industriali, principalmente per la fabbricazione di colle e resine sintetiche. (31) Italia a) Il mercato dell'urea per uso agricolo Nel 1985 il consumo sul mercato italiano ammontava a 1 milione di tonnellate circa, pari approssimativamente al 52 % del consumo complessivo di urea per uso agricolo, nella Comunità, sino al 31 dicembre 1985. Le autorità italiane fissano di norma i prezzi CIP (Comitato interministeriale prezzi), vale a dire prezzi di vendita massimi mensili, prima o all'inizio della stagione agraria (giugno-maggio) in base ai dati relativi all'andamento dei costi di produzione dell'urea presentati dai produttori italiani. La struttura dei prezzi è normalmente la seguente: i) è fissato un prezzo di base per novembre e dicembre; ii) dato che nel periodo compreso tra giugno e ottobre il consumo di urea è basso, i prezzi sono fissati ad un livello inferiore ai prezzi di base per stimolare gli acquirenti ad acquistare il prodotto e a immagazzinarlo; iii) nel periodo compreso tra gennaio e maggio, quando la domanda e il consumo di urea aumentano, sono fissati i prezzi al di sopra del prezzo di base. È stato accertato che per quasi tutto il periodo 1o luglio 1985 - 30 settembre 1986 i prezzi di mercato presentavano differenze significative rispetto ai prezzi CIP fissati per ciascuno dei mesi in questione. Per quanto riguarda uno dei due produttori italiani di urea che detiene una rilevante quota del mercato in Italia, è stato accertato che la media mensile del valore di fattura netto (prima degli sconti) era diminuita del 15 % circa tra luglio 1985 e giugno 1986. Come inoltre è stato accertato, le medie ponderate delle sottoquotazioni dei prezzi variavano dal 15 % al 21 %; pertanto tale produttore è stato costretto a concedere sconti, il cui importo è constantemente aumentato nello stesso periodo. Nel periodo 1o luglio 1985 - 30 giugno 1986 tali sconti rappresentavano complessivamente il 18,3 % e il 22,6 % del valore di fattura netto complessivo rispettivamente per l'urea in prills e l'urea granulata. Conseguentemente, i prezzi netti dopo gli sconti nello stesso periodo sono diminuiti del 31 % e del 32 %, rispettivamente per l'urea in prills e l'urea granulata. I costi di produzione (per unità) della società stessa nel 1985 erano superiori del 15 % a quelli del 1984, mentre nello stesso periodo i prezzi di vendita netti sono diminuiti del 2 % circa. Secondo quanto è stato accertato, nei primi nove mesi del 1986 i costi di produzione per unità sono scesi del 16 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la media del prezzo netto per unità, dopo gli sconti, è diminuita del 27 %. I profitti dello stesso produttore nel 1985 hanno subito una flessione del 13 % e nei primi nove mesi del 1986 sono state registrate perdite pari all'8 % del fatturato complessivo delle vendite di urea sul mercato interno. b) Mercato dell'urea tecnica Nel 1985 il consumo sul mercato italiano ha raggiunto un importo corrispondente al 24 % circa del consumo complessivo di urea tecnica nella Comunità sino al 31 dicembre 1985. Le autorità italiane non fissano prezzi CIP per questo tipo di urea. È stato accertato che la media ponderata delle sottoquotazioni di prezzo variava dal 5 % al 17 % e che la media del prezzo di vendita netto per questo tipo di urea era scesa del 40 % tra il luglio 1985 e il giugno 1986. Inoltre, i costi di produzione erano analoghi a quelli sostenuti per il prodotto destinato all'agricoltura e nel periodo luglio 1985 - settembre 1986 la redditività ha avuto lo stesso andamento per i due tipi di urea. (32) Francia Nel 1985 il consumo di urea per uso agricolo sul mercato francese era pari a 375 000 t circa, pari approssimativamente al 20 % del consumo complessivo nella Comunità, sino al 31 dicembre 1985. I fornitori di urea in Francia fissavano in passato i loro prezzi di listino all'inizio della stagione (luglio-giugno) per un periodo di 12 mesi. Per incoraggiare i clienti ad acquistare e immagazzinare urea anticipatamente, i prezzi di listino erano sensibilmente inferiori all'inizio della stagione e raggiungevano il levello minimo in luglio. Nei mesi successivi il prezzo di base aumentava mensilmente di un margine fisso. Dalla stagione 1984-1985 questo sistema è stato sostituito con il regime della cosiddetta « clause de baisse », secondo il quale il valore di fattura viene adeguato retroattivamente nel corso della stagione in conformità dei prezzi più bassi offerti sul mercato da altri fornitori. Sono state elaborate le seguenti conclusioni nei confronti dei tre produttori comunitari che nei primi nove mesi del 1986 rappresentavano l'80 % circa delle forniture comunitarie di urea per uso agricolo in Francia. Il prezzo medio di fattura dei produttori comunitari interessati, al lordo degli sconti, è stato sottoquotato dai prezzi delle importazioni in dumping con valori medi percentuali ponderati compresi tra il 27 ed il 35 %. i) Società A: La società ha quindi dovuto ridurre il suo valore di fattura e concedere sconti che retroattivamente hanno rappresentato una flessione della media dei prezzi netti di vendita pari al 30 %. Nel periodo in esame il costo medio di produzione presso lo stabilimento da cui proveniva quasi tutta la produzione venduta sul mercato interno è rimasto praticamente stabile. Nella seconda metà del 1985 la società ha ancora realizzato profitti sulle vendite effettuate nel mercato interno. Nei primi sei mesi del 1986, tuttavia, sono state subite perdite pari al 28 % sulle vendite nel mercato interno. Secondo quanto è stato accertato, tra luglio 1985 e giugno 1986 la media dei prezzi di vendita netti chiesti al maggior cliente al quale sono state effettuate quasi tutte le vendite del prodotto ha registrato una flessione del 20 %. ii) Società B: Nel periodo luglio 1985 - giugno 1986 i prezzi di vendita netti sono diminuiti in media del 32 % a causa della diminuzione del valore di fattura e di sconti retroattivi. Nel 1985 la società ha deciso di chiudere il principale stabilimento produttore di urea destinata al mercato francese per un periodo di nove mesi e la produzione è tornata a livello normale soltanto nel marzo 1986. Non si ritiene quindi opportuno tener conto dell'andamento dei costi di produzione oppure della redditività di questa società. iii) Società C: Tra il luglio 1985 e il giugno 1986 i prezzi di vendita netti prima degli sconti del produttore francese sono diminuiti in media del 37 %. Nel novembre 1985, inoltre, la società ha iniziato a costituire accantonamenti data la situazione concorrenziale del mercato e l'esigenza di adeguare i prezzi retroattivamente. Nel marzo 1986 l'accantonamento è stato aumentato del 20 % per tonnellata. Gli sconti effettivamente corrisposti ammontavano al 5,3 % del fatturato netto tra giugno 1985 e maggio 1986. Per le forniture di urea da effettuare nel periodo giugno 1986-settembre 1986 l'accantonamento è stato nuovamente aumentato del 10 %. L'importo complessivo degli accantonamenti corrisponde al 17,7 % del fatturato nello stesso periodo. Tra la prima metà del 1985 e i primi nove mesi del 1986 il costo medio di produzione è diminuito del 31 %, mentre i profitti hanno avuto una flessione dell'83 % circa. (33) Spagna La Spagna è un altro mercato di grandi dimensioni con un elevato consumo di urea. Dato che, tuttavia, prima dell'adesione le condizioni di mercato in Spagna erano nettamente differenti da quelle della Comunità dei Dieci e in considerazione del fatto che nel 1986 era in corso un piano di riconversione del settore dei concimi, non è stato considerato opportuno elaborare conclusioni in materia di pregiudizio nei confronti dei produttori spagnoli. (34) Nel determinare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha considerato l'effetto di tutte le importazioni in dumping originarie di tutti i paesi interessati. Nel valutare l'opportunità del cumulo, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping fossero uno dei fattori responsabili del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria. Nel trarre le sue conclusioni la Commissione ha considerato la comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, volumi importati, incremento del volume delle importazioni dal 1984 in poi, basso livello dei prezzi attribuibile ai prodotti di tutti i paesi fornitori, nonché la misura in cui ciascuno dei prodotti importati era concorrenziale, nella Comunità, rispetto al prodotto simile nell'industria comunitaria. In base a tale analisi la Commissione ha concluso che, per determinare il livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre considerare l'incidenza di tutte le importazioni in dumping originarie di tutti i paesi esportatori interessati. È stato sostenuto che le importazioni del prodotto originario di Trinidad e Tobago non erano in concorrenza con i prodotti originari di altri paesi terzi soggetti alla procedura, in quanto il materiale prodotto ed esportato nella Comunità era l'urea granulata impiegata nella fabbricazione di concimi complessi, mentre il tipo originraio degli altri paesi soggetto alla presente procedura e venduto nella Comunità era il materiale in prills. È stato inoltre sostenuto che l'urea granulata era venduta a prezzi nettamente superiori a quelli dell'urea in prills. Nel corso dell'inchiesta è stato accertato che i due tipi di prodotti sono simili, in quanto sono chimicamente identici e le differenze fisiche quali dimensioni delle sferette, resistenza alla compressione e all'abrasione non incidono in misura significativa sulla loro intercambiabilità. Non sono emersi inoltre elementi di prova per dimostrare che nel periodo in esame l'urea granulata era venduta ad un prezzo superiore alla norma. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti importati originari di Trinidad e Tobago, è stato accertato che nel periodo in esame la media dei prezzi praticati dall'esportatore di Trinidad e Tobago non era superiore a quella dei prezzi richiesti nello stesso periodo da quasi tutti gli altri esportatori interessati. (35) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stata causato da altri fattori, quali ad esempio la saturazione del mercato mondiale dell'urea, che secondo alcuni esportatori ed importatori avrebbe provocato una flessione generale dei prezzi. Alcune parti hanno inoltre affermato che le eventuali difficoltà dei produttori comunitari erano dovute alla forte concorrenza tra i produttori comunitari stessi e non alle importazioni originarie di paesi terzi. In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, risulta che dal 1984 in poi sul piano mondiale una parte significativa della capacità di produzione è rimasta inutilizzata e la produzione di urea e di altri concimi ha nettamente superato il consumo. In tali circostanze, anche senza le importazioni oggetto di dumping, i prezzi nella Comunità sarebbero diminuiti, data l'elevata trasparenza del mercato dei concimi in cui le informazioni sono facilmente accessibili ad acquirenti e a venditori. Si è tenuto conto di tale elemento nel calcolo dell'importo del dazio antidumping necessario per eliminare il pregiudizio (paragrafo 42). Per quanto riguarda le vendite all'interno della Comunità, è stato accertato che quantitativi rilevanti di urea per uso agricolo sono stati venduti sul mercato francese da produttori comunitari aventi sede in altri Stati membri. Considerando che l'urea è un prodotto estremamente sensibile al prezzo, tali produttori sono stati costretti a ridurre i propri prezzi di vendita, oppure a concedere sconti sul mercato francese. In Italia non si sono verificate vendite rilevanti da parte di altri produttori comunitari. Per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi non soggetti all'inchiesta, prima dell'inizio della presente procedura la Commissione ha esaminato le quote di mercato comunitario di ciascun paese, in base alle prove dirette presentate dai ricorrenti. È stato accertato che l'entità di tali quote di mercato non era sufficientemente rilevante per inserire tali paesi nella presente procedura. (36) La Commissione ha preso in esame tutti gli elementi suddetti, concludendo che il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi particolarmente bassi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità sono stati un elemento importante che ha costretto l'industria comunitaria a diminuire i propri prezzi ad un livello insufficiente per compensare i costi. Per un prodotto come l'urea, per il quale il prezzo di acquisto è un elemento determinante e il rapporto di fedeltà tra fornitore e cliente ha scarsissima rilevanza, l'offerta a basso prezzo da paesi terzi può incidere pesantemente sull'industria nazionale. In base a tali considerazioni la Commissione ha concluso che, nonostante l'eccesso di capacità produttiva e la saturazione del mercato, le conseguenze delle importazioni in dumping di urea originaria dei paesi soggetti alla presente procedura, considerati separatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata. D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (37) Le associazioni di agricoltori hanno sostenuto che l'introduzione di misure di salvaguardia non corrisponde all'interesse della Comunità, in quanto provocherebbero l'aumento dei prezzi di acquisto dell'urea per uso agricolo. Non sono stati tuttavia presentati elementi di prova per dimostrare che i provvedimenti di salvaguardia avrebbero un'incicenza significativa sui costi di produzione degli agricoltori, oppure che questi ultimi non potrebbero trasferire un eventuale aumento sui prezzi al consumo. (38) È stato inoltre sostenuto che l'introduzione di provvedimenti di salvaguardia dissuaderebbe i produttori comunitari di urea del ridurre i prezzi del prodotto, nonostante il netto calo del prezzo del gas, principale materia prima utilizzata, che si è verificato dall'inizio del 1986. Secondo quanto è stato accertato, tuttavia, nel periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi dei produttori comunitari sono diminuiti in generale di un margine nettamente superiore alla riduzione dei rispettivi costi di produzione. A questo proposito è stato concluso che i produttori comunitari dovrebbero essere protetti da un eccessivo calo dei prezzi dovuto a un brusco incremento delle importazioni effettuate a condizioni di concorrenza sleale. (39) È stato inoltre sostenuto che l'imposizione di misure di salvaguardia nei confronti di Trinidad e Tobago, Kuwait e Arabia Saudita sarebbe contraria agli interessi della Comunità, date le relazioni particolari esistenti tra la Comunità e tali paesi terzi. La Commissione ritiene che, anche se il mantenimento di buoni rapporti con i paesi suddetti assume un grande interesse per la Comunità, nell'ambito di normali relazioni commerciali le vendite non possono essere effettuate a prezzi di dumping. La Commissione, inoltre, metterebbe in atto una discriminazione, se istituisse misure di salvaguardia nei confronti degli esportatori di determinati paesi che hanno effettuato importazioni in dumping nella Comunità e non nei confronti di esportatori di altri paesi responsabili di pratiche analoghe. (40) Data la situazione particolarmente grave dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che, nell'interesse della Comunità, occorre attuare provvedimenti opportuni. Per evitare un ulteriore pregiudizio, nel corso della procedura, appare opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio. E. ALIQUOTA DEL DAZIO (41) Vista la gravità del pregiudizio causato, l'aliquota del dazio deve essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio. (42) Per determinare l'importo del dazio provvisorio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha preso in esame i seguenti elementi: - il prezzo di vendita necessario per coprire i costi di produzione sostenuti nel periodo 1o luglio 1985 - 30 settembre 1986 e offrire un adequato margine di profitto all'industria comunitaria; - le capacità produttive inutilizzate e l'eccesso di produzione rispetto al consumo di urea, che hanno creato una situazione in cui i produttori comunitari rappresentativi non avrebbero comunque realizzato profitti anche in assenza di pratiche di dumping. Avendo preso accuratamente in considerazione tali elementi, alla luce dell'attuale situazione del mercato mondiale, caratterizzato da capacità produttive inutilizzate e da un eccesso di produzione rispetto al consumo di urea, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l'aliquota del dazio ad un livello tale da consentire ad un produttore comunitario rappresentativo di raggiungere il punto di pareggio in base ai costi di produzione sostenuti nel periodo 1o luglio 1985 - 30 settembre 1986. Il produttore comunitario rappresentativo è stato scelto tenendo conto delle dimensioni della società, del tipo, età ed efficienza degli impianti produttivi, nonché dei costi di produzione globali. In base a tali elementi, la Commissione ha stabilito che l'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e 133 ECU per tonnellata. (43) È necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere intese, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea di cui alle sottovoci 31.02 B ed ex 31.02 C della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 31.02-15 e 31.02-80, originaria della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, della Libia, dell'Arabia Saudita, dell'URSS, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia. 2. L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo per tonnellata netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto e 133 ECU. 3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica, nella Comunità, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176//84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere intese dalla Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione