Regolamento (CEE) n. 3906/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1987 pag. 0011 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0105
REGOLAMENTO (CEE) N. 3907/87 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2777/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato; considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2775/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione (1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (5) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39. comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (7); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2777/75; considerando che talune preparazioni omogeinizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi, sono classificate nelle sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2777/75; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (9); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2777/75; considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore del pollame; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2777/75, è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame disciplina i prodotti seguenti: (6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (7) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (9) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale. >SPAZIO PER TABELLA> 2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0207 31 00, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 della nomenclatura combinata, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento.» Articolo 2 In base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2775/75 la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione che riguardano l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame e che risultano dall'applicazione dell'articolo 1. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM