88/389/CEE: Decisione del Consiglio del 22 giugno 1988 concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0067 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0083
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1988 concernente la compilazione, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati per la preparazione di aromi (88/389/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213, considerando che il Consiglio ha adottato il 22 giugno 1988 la direttiva 88/388/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (1); considerando che è emersa l'utilità di procedere all'acquisizione di dati sulle sostanze e sui materiali di base impiegati per la preparazione di aromi, per poter valutare, da un lato, l'insieme dei problemi relativi agli aromi e ai materiali di base per la loro produzione e, dall'altro, la conseguente azione a livello comunitario; considerando che l'acquisizione di tali dati può essere facilitata dalla messa a punto, da parte della Commissione, di un inventario delle sostanze e dei materiali di base in questione, DECIDE: Articolo unico 1. Entro un termine di 24 mesi dall'adozione della presente decisione, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, compila un inventario: - delle fonti di aromi composti da prodotti alimentari, nonché da erbe e spezie normalmente considerate come alimenti; - delle fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti; - delle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali, mediante opportuni procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici; - delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e spezie normalmente considerate come alimenti; - delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali, non considerate normalmente come alimenti; - delle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente diverse da quelle di cui al quarto e quinto trattino; - dei materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura o di aromatizzanti di trasformazione, nonché delle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione. 2. La Commissione procede periodicamente all'aggiornamento dell'inventario di cui al paragrafo 1. Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN (1) Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.