31989R0597

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/89 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1989 che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 09/03/1989 pag. 0011 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 597/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1989

che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4108/88 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2144/87 prevede che la sottrazione di una merce, soggetta a diritti all'importazione, al controllo doganale che comporta l'introduzione in deposito temporaneo di tale merce o il suo vincolo ad un regime che comporta una sorveglianza doganale, faccia nascere un'obbligazione doganale all'importazione; che la dichiarazione in dogana di una merce o qualsiasi altro atto di uguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un documento alle competenti autorità affinché sia vistato, quando tale dichiarazione, atto o presentazione ha come conseguenza l'indebito conferimento dello status doganale di merce comunitaria ad una merce, soggetta ai diritti all'importazione, posta in deposito provvisorio o vincolata ad un regime che preveda la vigilanza doganale, costituisce una forma particolare di sottrazione di una merce al controllo doganale;

considerando che l'obbligazione doganale all'importazione sorta in forza delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d) o g) del regolamento (CEE) n. 2144/87 si estingue con il pagamento del relativo importo; che occorre in tal caso evitare che sorga una nuova obbligazione doganale all'importazione in relazione alla stessa merce; che è quindi opportuno prevedere che tale merce sia considerata ipso facto in libera pratica; che questo disposto lascia impregiudicate le norme in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alle merci in questione;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, punto b) del regolamento (CEE) n. 2144/87 prevede che la confisca della merce estingua l'obbligazione doganale; che, quando si tratti di merce importata, la confisca non deve implicare che tale merce può essere consumata o utilizzata nella Comunità alle stesse condizioni di una merce immessa in libera pratica previo pagamento dei dazi all'importazione; che detta merce deve dunque conservare, dopo la confisca, il carattere di merce non comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la regolamentazione doganale generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono considerate come sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2144/87, la presentazione della dichiarazione in dogana delle merci, il compimento di qualsiasi altro atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione di un qualunque documento per il visto delle autorità competenti, quando tali comportamenti hanno l'effetto che alle merci sia erroneamente conferito lo status doganale di merci comunitarie.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in questione, quando un'obbligazione doganale all'importazione sorge a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) o g) del regolamento (CEE) n. 2144/87 e i dazi all'importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza necessità di una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 3

La confisca di una merce, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2144/87 non ne modifica lo status doganale di merce non comunitaria.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

(2) GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.

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