31989R3855

Regolamento (CEE) n. 3855/89 della Commissione, del 20 dicembre 1989, recante modalità d' applicazione del regime applicabile all' importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0022 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0260
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0260


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3855/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ad alcuni prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di determinati paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3846/89 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che la Repubblica popolare cinese e la Comunità economica europea dal 1o gennaio 1987 hanno assunto un impegno relativo alla produzione, alla commercializzazione e agli scambi di manioca; che da tale impegno risulta che possono essere importati nella Comunità, con un prelievo pari al massimo al 6 %, i quantitativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 479/87 della Commissione (3), ha stabilito le modalità applicabili all'importazione dei prodotti che rientrano nel suddetto regime per gli anni 1987, 1988 e 1989; che è opportuno riprendere ed adattare ove necessario, dette disposizioni per le importazioni da realizzare a decorrere dal 1o gennaio 1990;

considerando che conformemente all'impegno, il titolo d'importazione comunitario è rilasciato su presentazione di un titolo per l'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi, il cui modello è stato comunicato alla Commissione; che, per garantire una corretta applicazione dell'impegno, occorre instaurare un sistema di controllo rigoroso e sistematico, che tenga conto degli elementi indicati nel titolo per l'esportazione e della prassi seguita dalle autorità cinesi per il rilascio di detti titoli;

considerando che è opportuno riprendere le consuete modalità complementari per la gestione di tali contingenti, in particolare in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli e del controllo delle importazioni reali; che dette modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativo ai progetti agricoli (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1903/89 (5) e rispetto a quelle del regolamento (CEE) n. 891/89, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 990/89 (7);

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 89, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari della Repubblica popolare cinese, beneficiano del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:

a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dalla Repubblica popolare cinese per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo per l'esportazione », che soddisfi le condizioni di cui al titolo I;

b) che soddisfi le condizioni di cui al titolo II.

TITOLO I

Titoli per l'esportazione

Articolo 2

1. Il titolo per l'esportazione è redatto in un originale e in almeno una copia, su un modulo conforme a quello riportato in allegato.

Il formato del modulo è di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca con sovraimpresso un fondo arabescato di colore giallo, che riveli qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I moduli sono stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso devono essere compilati in inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo per l'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. Il titolo per l'esportazione ha una validità di circa venti giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo.

Il titolo è valido soltanto se debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni in esso contenute. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

2. Il titolo per l'esportazione si considera debitamente vistato se indica la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli sono validi in tutta la Comunità.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. La domanda del titolo d'importazione è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo per l'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'importazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.

Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quantitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 891/89, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente titolo è pari a 5 ECU/t.

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

1) nella casella 8, la dicitura « Repubblica popolare cinese ».

Il titolo obbliga ad importare da detto paese;

2) nella casella 24, le diciture seguenti nella lingua o nelle lingue indicate in appresso:

- Exacción reguladora limitada a 6 % ad valorem

- Importafgift begraenses til 6 % af vaerdien

- Beschraenkung der Abschoepfung auf 6 % des Zollwerts

- Eisforá kat' anótato ório 6 % kat' axía

- Levy limited to 6 % ad valorem

- Prélèvement limité à 6 % ad valorem

- Prelievo limitato al 6 % ad valorem

- Heffing beperkt tot 6 % ad valorem

- Direito nivelador limitado a 6 % ad valorem.

3) nella casella 20, l'indicazione del nome della nave (riportato nel titolo per l'esportazione cinese)

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación chino)

- Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det kinesiske eksportcertifikat)

- Name des Schiffes (Angabe des in der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr eingetragenen Schiffsnamens)

- Onomasía toy ploíoy (simeióste tin onomasía toy ploíoy poy anagráfetai sto kinéziko pistopoiitikó exagogís)

- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Chineses export certificate)

- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation chinois)

- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione cinese)

- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Chinese uitvoercertificaat)

- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação chinês);

4) sempre nella casella 20, il numero e la data del titolo per l'esportazione cinese

- Número y fecha del certificado de exportación chino

- Det kinesiske eksportcertifikats nummer og dato

- Nummer und Datum der chinesischen Bescheinigung fuer die Ausfuhr

- Arithmós kai imerominía toy kinézikoy pistopoiitikoý exagogís

- Serial number and date of issue of the Chinese export certificate

- Numéro et date du certificat d'exportation chinois

- Numero e data del titolo di esportazione cinese

- Nummer en datum van het Chinese uitvoercertificaat

- Número e data do certificado de exportação chinês. Articolo 7

1. Il titolo può essere accettato a sostegno della dichiarazione di immissione in libera pratica soltanto se, segnatamente sulla base di una copia della polizza di carico presentata dall'interessato, risulta che i prodotti per i quali è chiesta l'immissione in libera pratica sono stati trasportati nella Comunità dalla nave indicata nel titolo d'importazione.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene indicata la cifra 0.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 8

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo che la Commissione abbia informato per telescritto le autorità competenti dello Stato membro che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione non sono rispettate.

In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità cinesi, può prendere le misure ritenute opportune.

2. A richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 9

I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità, a decorrere dalla data di rilascio effettivo fino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:

- quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto;

- numero del titolo per l'esportazione, indicato nella casella superiore del titolo stesso;

- data del rilascio del titolo per l'esportazione;

- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo per l'esportazione;

- nome dell'esportatore indicato nel titolo per l'esportazione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 8.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 22.

(6) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(7) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 26.

ANEXO - BILAG - ANHANG - PARARTIMA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

!!! FILM !!!

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