REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0042 - 0042
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/89 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1989 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, para- grafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1989; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989; che la Germania ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 14 dicembre 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1989. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II b eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 14 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3. (4) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.