31990R3597

Regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1990 pag. 0043 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0250


REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/90 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che taluni movimenti finanziari si verificano dopo le operazioni materiali di magazzinaggio, che ne sono all'origine ; che non è possibile determinare a priori gli importi da contabilizzare e che è quindi necessario disporre la loro contabilizzazione a un momento differente da quello dell'operazione materiale, per evitare rettifiche a posteriori in conti già chiusi;

considerando che occorre stabilire le norme di valutazione dei quantitativi mancanti che superino i limiti di tolleranza previsti per la conservazione o la trasformazione, dei quantitativi perduti a seguito di trasferimenti, o di cause individuabili e dei quantitativi che hanno subito un deterioramento o una distruzione;

considerando che occorre precisare le operazioni escluse dal calcolo delle spese di entrata o di uscita;

considerando che in caso di rinuncia all'applicazione del limite di tolleranza, gli Stati membri devono garantire l'insieme dei quantitativi, di un determinato prodotto, presi in consegna ; che tale opzione deve coprire l'intero esercizio;

considerando che, per evitare rettifiche retroattive dei conti, è necessario stabilire le norme contabili da applicare ove si constati che i quantitativi entrati all'ammasso non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio;

considerando che è necessario prevedere norme contabili semplici da applicarsi qualora si verifichino modifiche degli elementi di calcolo nel corso di un mese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A titolo di disposizioni specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3492/90: 1) le spese non coperte da importi forfettari possono essere contabilizzate nei conti di ammasso pubblico come spese relative alle operazioni materiali effettuate nel mese del pagamento effettivo;

2) gli importi riscossi o recuperati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3492/90 sono contabilizzati nei conti di ammasso pubblico come importi relativi alle operazioni materiali effettuate nel mese della percezione;

3) i pagamenti e le riscossioni di cui ai punti 1 e 2 sono considerati effettuati alle date previste all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (2);

4) le spese di finanziamento di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3), alla fine di un determinato esercizio, devono essere contabilizzate a carico dello stesso esercizio per il numero di giorni da prendere in considerazione fino a tale data e, per la parte residua, a carico del nuovo esercizio.

Il calcolo di dette spese di finanziamento deve essere suddiviso secondo i periodi di vigenza dei tassi di interessi.

Articolo 2

1. Fatte salve disposizioni particolari di cui all'allegato, il valore dei quantitativi mancanti: - che superano i limiti di tolleranza previsti per la conservazione e la trasformazione,

- a seguito di furti o altri motivi accertabili,

viene calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per il prezzo d'intervento di base vigente per la qualità tipo il primo giorno dell'esercizio in corso, maggiorato del 5 %.

2. Se la normativa comunitaria non fissa un valore specifico, il valore dei quantitativi mancanti in seguito a trasferimento o trasporto viene calcolato conformemente al paragrafo 1.

3. In caso di deterioramento o distruzione del prodotto conseguente a: (1) GU n. L 337 del 4.12.1990, pag. 3. (2) GU n. L 249 dell'8.9.1988, pag. 9. (3) GU n. L 40 del 13.2.1988, pag. 25. a) sinistri, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato, il valore dei quantitativi di cui trattasi è calcolato moltiplicando detti quantitativi per il prezzo d'intervento di base vigente, per la qualità-tipo, il primo giorno dell'esercizio in corso diminuito del 5 %;

b) calamità naturali, una decisione specifica fissa il valore dei quantitativi di cui trattasi;

c) cattive condizioni di conservazione, segnatamente dovute all'inadeguatezza dei metodi di magazzinaggio, il valore del prodotto è da contabilizzare conformemente al paragrafo 1;

d) un magazzinaggio eccessivamente prolungato, il valore contabile del prodotto è deciso in modo concomitante alla messa in vendita immediata del prodotto secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1) o conformemente alla procedura prevista al corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ; in tale caso, le entrate provenienti dalla vendita sono contabilizzate come entrate relative al mese di uscita del prodotto.

4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione sui casi in cui il prolungamento del periodo di magazzinaggio di un prodotto è suscettibile di provocarne il deterioramento. La decisione di vendita è presa conformemente alla normativa applicabile per il prodotto considerato.

5. Per la determinazione del valore dei quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, lettere a) e c): - eventuali maggiorazioni, abbuoni, riduzioni, percentuali e coefficienti applicabili al prezzo di intervento all'atto dell'acquisto del prodotto non sono presi in considerazione,

- il tasso di conversione applicabile è costituito dal tasso agricolo vigente il primo giorno dell'esercizio per il prodotto di cui trattasi.

Articolo 3

1. Per i quantitativi mancanti o deteriorati di cui all'articolo 2, le spese di uscita sono contabilizzate soltanto se le vendite hanno avuto luogo conformemente al paragrafo 3, lettera d) e al paragrafo 4 dello stesso articolo.

2. I quantitativi perduti durante un trasferimento fra Stati membri non sono considerati entrati all'ammasso e non determinano spese forfettarie di entrata.

3. In caso di trasporto o di trasferimento, le spese d'entrata e le spese d'uscita fissate forfettariamente vengono contabilizzate qualora, secondo la normativa comunitaria, non siano considerate parte integrante delle spese di trasporto.

Articolo 4

La fissazione degli importi forfettari può comportare una maggiorazione purché lo Stato membro dichiari di rinunciare all'applicazione del limite di tolleranza e garantisca il quantitativo per la durata totale dell'esercizio e per la totalità delle scorte di un determinato prodotto.

Tale dichiarazione è inviata alla Commissione e deve pervenirle prima della ricezione della prima dichiarazione mensile delle spese dell'esercizio in questione o, se in quel momento il prodotto non si trova nelle scorte d'intervento, entro il mese successivo alla prima entrata del prodotto in dette scorte d'intervento.

Articolo 5

Le spese eventualmente pagate o riscosse conformemente alla regolamentazione comunitaria all'atto dell'acquisto dei prodotti vengono contabilizzate come spese tecniche distintamente dal prezzo d'acquisto.

Articolo 6

1. I campioni diversi da quelli prelevati dagli acquirenti devono essere valutati conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a).

2. Se, dopo l'esame visivo compiuto nel quadro dell'inventario annuale, non fosse più possibile imballare nuovamente il prodotto, l'organismo d'intervento può vendere la quantità restante mediante trattativa privata. La stessa viene contabilizzata in uscita il giorno del prelievo e le entrate che ne derivano sono da accreditare al FEAOG per lo stesso mese.

Articolo 7

1. Qualora si constati che i quantitativi entrati all'ammasso non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio, all'uscita dall'ammasso devono essere contabilizzati come vendita al prezzo al quale sono stati acquistati.

2. Salvo disposizioni particolari della regolamentazione comunitaria, le spese d'entrata, d'uscita, di magazzinaggio e di finanziamento, già contabilizzate per ognuno dei quantitativi rifiutati, vengono detratte e conteggiate distintamente. a) Le spese di entrata e di uscita da detrarre vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per la somma dei rispettivi importi forfettari e per il tasso di conversione agricolo vigenti il mese dell'uscita.

b) Le spese di magazzinaggio da detrarre vengono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero di mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, per l'importo forfettario e per il tasso di conversione agricolo vigenti il mese dell'uscita.

c) Le spese di finanziamento da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi respinti per il numero di mesi intercorsi fra l'entrata e l'uscita, detratto il numero di mesi corrispondente al termine di (1) GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1. pagamento valido all'entrata, per il tasso di finanziamento vigente il mese di uscita diviso per 12 e per il valore contabile medio di riporto vigente all'inizio dell'esercizio.

3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere contabilizzate come spese per le operazioni materiali del mese di uscita.

Articolo 8

In caso di variazione dei tassi agricoli, degli importi forfettari, dei termini di pagamento, dei tassi d'interessi o di altri elementi di calcolo successivi al primo giorno del mese, i nuovi elementi si applicano a decorrere dalle operazioni materiali del mese successivo.

Articolo 9

Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti (acquisti) o degli incassi (vendite) effettuati o da effettuarsi per le operazioni materiali dell'esercizio.

Articolo 10

Gli eventuali quantitativi eccedentari riscontrati vanno contabilizzati, in negativo, nello stato e nei movimenti delle scorte fra i quantitativi mancanti nel corso del mese in cui sono riscontrati. Questi quantitativi sono presi in considerazione nella determinazione dei quantitativi che superano il limite di tolleranza.

Articolo 11

Per l'applicazione del presente regolamento, l'esercizio è determinato conformemente all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2776/88.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO PRECISAZIONI CONCERNENTI GLI ELEMENTI DI SPESA E DI RICAVO PER I VARI PRODOTTI (1)

I. CEREALI 1. Essiccazione

Le spese supplementari di essiccazione, intesa a portare il tasso di umidità al disotto di quello fissato per la qualità tipo, sono contabilizzate, purché la necessità di tale operazione sia stata riconosciuta secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Nel calcolare il limite di tolleranza relativo alla conservazione non si tiene conto delle perdite quantitative dovute all'essiccazione.

II. ZUCCHERO 1. Rimborso delle spese di magazzinaggio

I rimborsi delle spese di magazzinaggio effettuati conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/85 e ricevuti dagli organismi d'intervento sono accreditati nel conto.

2. Contributi

All'atto della vendita il prezzo dall'acquirente deve comprendere il contributo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ; il contributo deve essere oggetto di una dichiarazione distinta.

III. ALCOLE ETILICO DI ORIGINE VINICA 1. Valore dei quantitativi acquistati

Per gli acquisti di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 822/87, un importo equivalente all'aiuto al distillatore va detratto dal prezzo d'acquisto dell'alcole da parte degli organismi d'intervento e contabilizzato nella voce di bilancio riservato alla distillazione. Il valore d'acquisto dell'alcole, detratto l'aiuto, è contabilizzato nella voce prevista per l'assunzione a carico dell'alcole. L'aiuto da detrarre è quello applicabile alla qualità dell'alcole consegnato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo da prendere in considerazione in luogo del prezzo d'intervento è il prezzo da pagare al distillatore, detratto l'aiuto di cui al punto 1.

IV. TABACCO 1. Valore dei quantitativi acquistati

Per gli acquisti, l'importo del premio compreso nel valore d'acquisto è detratto da quest'ultimo al momento dell'acquisto e contabilizzato nella voce di bilancio riservato a tale premio. Il valore d'acquisto, detratto l'elemento premio, viene contabilizzato. A tal fine, in caso di acquisto di tabacco in colli, all'importo del premio per il tabacco in foglia è applicato il coefficiente di trasformazione stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è, per il tabacco in foglia, il prezzo d'intervento della varietà n. 7 e, per il tabacco trasformato e in colli, il prezzo d'intervento derivato della stessa varietà, in entrambi i casi senza detrazione del premio.

V. CARNI OVINE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è il prezzo d'intervento non depurato dalle variazioni stagionali e non derivato.

VI. CARNI SUINE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), deve essere preso in considerazione, in luogo del prezzo d'intervento, il prezzo di base, previa applicazione del coefficiente 0,92.

(1) Per i prodotti non espressamente menzionati in questo allegato si applica la regola generale.

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