31992D0518

92/518/CEE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica le decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 11/11/1992 pag. 0023 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1992

che modifica le decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda

(92/518/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 8 e 11,

considerando che le decisioni 92/460/CEE (3), 92/461/CEE (4), 92/462/CEE (5) e 92/463/CEE della Commissione (6) stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza rispettivamente dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda;

considerando che si sono riscontrate difficoltà materiali per la compilazione dei certificati veterinari previsti dalle succitate decisioni entro i termini inizialmente prescritti; che è pertanto necessario rinviare la data di applicazione delle suddette decisioni per tener conto di tali difficoltà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 delle decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE è sostituito dal seguente:

« Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 novembre 1992. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

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