92/518/CEE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica le decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 11/11/1992 pag. 0023 - 0023
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1992 che modifica le decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda (92/518/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare gli articoli 8 e 11, considerando che le decisioni 92/460/CEE (3), 92/461/CEE (4), 92/462/CEE (5) e 92/463/CEE della Commissione (6) stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e quelle relative alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza rispettivamente dalla Svizzera, dalla Svezia, dalla Finlandia e dall'Islanda; considerando che si sono riscontrate difficoltà materiali per la compilazione dei certificati veterinari previsti dalle succitate decisioni entro i termini inizialmente prescritti; che è pertanto necessario rinviare la data di applicazione delle suddette decisioni per tener conto di tali difficoltà; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 4 delle decisioni 92/460/CEE, 92/461/CEE, 92/462/CEE e 92/463/CEE è sostituito dal seguente: « Articolo 4 La presente decisione si applica a decorrere dal 9 novembre 1992. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione