31992R3513

Regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 05/12/1992 pag. 0012 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0152


REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/92 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna I della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92 (4), per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna I della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42. (3) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17. (4) GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5. (5) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione della merce Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Preparazione di olio in capsule gelatinose, condizionata per il commercio al minuto.

Ogni capsula contiene:

- olio di semi di enagra

(Oenothera biennis L.) 500 mg

- materia grassa liquida proveniente dal latte 14 mg

- antiossidante (vitamina E) 15 mg 1517 90 99 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 1517, 1517 90 e 1517 90 99. 2. Sciroppo di zucchero invertito, incolore, limpido, zuccherato, senza gusto di frutti particolari, con le seguenti caratteristiche analitiche:

- estratti, 20 °C al rifrattometro: 67,0 % in peso

- saccarosio: non rintracciabile

- glucosio (destrosio): 48,0 % in peso allo stato secco

- fruttosio: 48,8 % in peso allo stato secco

- ceneri: meno di 0,01 % in peso

- acidi titolabili (pH 7,0) considerati come acido tartarico: 0,11 % in peso

In commercio il prodotto è noto come « mosto di uva concentrato rettificato ». 1702 90 90 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 1702, 1702 90 e 1702 90 90.

Privato di tutti i componenti ad eccezione degli zuccheri, il prodotto ha perso le caratteristiche di un mosto di uva concentrato del codice NC 2009 60. 3. Succo di carota, che ha subito una fermentazione lattica ed è suscettibile di essere consumato direttamente come bevanda 2202 90 10 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dai testi dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 10.

In seguito alla fermentazione lattica e alla riduzione del valore del pH che ne risulta, il prodotto ha perso il carattere originale di succo di ortaggi della posizione 2009 (vedi altresì le note esplicative del sistema armonizzato, voce 2009, capoversi 3 e 7).

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