93/56/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dell'Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 22/01/1993 pag. 0025 - 0025
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 recante approvazione del programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi, presentato dall'Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (93/56/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 10, considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma che consenta loro di ottenere lo statuto di zona riconosciuta per quanto si riferisce a talune malattie che colpiscono i molluschi; considerando che l'Irlanda ha presentato il 19 ottobre 1992 un programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi per il proprio territorio; considerando che questi programmi definiscono le zone geografiche, le misure che dovranno essere adottate dai servizi ufficiali, le procedure che dovranno essere seguite dai laboratori, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta in caso di scoperta di una di queste malattie; considerando che, dopo un esame, questi programmi si sono rivelati conformi alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma relativo alla bonamiosi e alla marteiliosi presentato dall'Irlanda è approvato. Articolo 2 L'Irlanda mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi ai programmi di cui all'articolo 1 entro il 1o gennaio 1993. Articolo 3 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.