93/71/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l' elenco delle unità ANIMO
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 02/02/1993 pag. 0039 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0069
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 recante modifica della decisione 92/175/CEE per quanto riguarda l'elenco delle unità ANIMO (93/71/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, considerando che, date le richieste avanzate da taluni Stati membri, è d'uopo apportare alcune modifiche all'elenco delle unità ANIMO di cui alla decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata ANIMO e ne stabilisce l'elenco (3); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 92/175/CEE è modificata nel modo di seguito indicato: 1) Nell'allegato, alla voce « Deutschland », « Unità locali »: - il numero d'identificazione « 01.037.09 », attribuito all'unità « Bad Mergentheim » è sostituito dal numero « 01.037.08 »; - al numero d'identificazione « 01.162.03 », il nome « Gosslar » è sostituito dal nome « Goslar »; - al numero d'identificazione « 01.317.06 », il nome « Offenbach » è sostituito dal nome « Stadt Offenbach am Main »; - al numero d'identificazione « 01.350.15 », il nome « Quedlingburg » è sostituito dal nome « Quedlinburg »; - al numero d'identificazione « 01.379.16 », il nome « Rudolfstadt » è sostituito dal nome « Rudolstadt »; - al numero d'identificazione « 01.446.06 », il nome « Vogelberg-Kreis » è sostituito dal nome « Vogelsbergkreis »; - sono aggiunti i seguenti numeri d'identificazione e nomi di unità: « 01.529.12 Stadt Brandenburg 01.530.05 Hagen ». 2) Nell'allegato, alla voce « Deutschland » « Posti d'ispezione frontalieri »: - al numero d'identificazione « 01.499.99 », il nome « Stuben-Autobahn (Strasse) » è sostituito dal nome « Suben-Autobahn (Strasse) »; - al numero d'identificazione « 01.508.99 », il nome « Hamburg (Hafen, Flughafen) » è sostituito dal nome « Hamburg (Hafen) »; - al numero d'identificazione « 01.509.99 », il nome « Hamburg (Hafen, Flughafen) » è sostituito dal nome « Hamburg Flughafen »; - al numero d'identificazione « 01.524.99 », il nome « Schoeneberg (Strasse) » è sostituito dal nome « Schoenberg (Strasse) »; 3) Nell'allegato, alla voce « France », « Posti d'ispezione frontalieri », sono aggiunti i seguenti numeri d'identificazione e nomi di unità: « 02.001.99. Ferney Voltaire 02.120.99. Bastia ». 4) Nell'allegato, alla voce « Italia », « Posti d'ispezione frontalieri »: - al numero d'identificazione « 03.689.99 » il nome « Modena » è sostituito dal nome « Modane »; - al numero d'identificazione « 03.699.99 » il nome « Trento » è sostituito dal nome « Catania ». 5) Nell'allegato, alla voce « Belgique/Belgie », « Unità locali »: il numero « 05.012.02 » e il nome « Bruxelles/Brussel » sono soppressi. 6) Nell'allegato, alla voce « United Kingdom », « Northern Ireland », « Posti d'ispezione frontalieri »: al numero d'identificazione « 07.401.99 », il nome « Warren Point » è sostituito dal nome « Warrenpoint ». 7) Nell'allegato, alla voce « Ireland », « Unità locali »: al numero d'identificazione « 08.001.00 », il nome « Calow » è sostituito dal nome « Carlow ». 8) Nell'allegato, alla voce « Danmark », « Posti d'ispezione frontalieri », sono aggiunti il numero d'identificazione e il nome di unità seguenti: « 09.023.99. - Esbjerg ». 9) Nell'allegato, alla voce « Ellada », « Posti d'ispezione frontalieri »: al numero d'identificazione « 10.065.99 », il nome « Gefira-Kipon » è sostituito dal nome « Peplon ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (3) GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.