93/495/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada
Gazzetta ufficiale n. L 232 del 15/09/1993 pag. 0043 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0117
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1993 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada (93/495/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva del Consiglio 91/493/CEE, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Canada per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; considerando che le prescrizioni della legislazione del Canada in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; considerando che l'organizzazione del Department of Fisheries and Oceans autorità competente in Canada, e del suo servizio ispettivo (« Inspection Directorate ») sono in grado di vigilare con efficacia sull'osservanza della normativa vigente; considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c) della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del Department of Fisheries and Oceans alla Commissione; che il Department of Fisheries and Oceans è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE; considerando che il Department of Fisheries and Oceans ha dato formali assicurazioni riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Inspection Directorate del Department of Fisheries and Oceans è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca originari del Canada devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome « Canada » e il numero di riconsocimento dello stabilimento di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1 è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del Department of Fisheries and Oceans, nonché il sigillo ufficiale del medesimo istituto, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La presente decisione si applica a partire dal 1o ottobre 1993. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. ALLEGATO A CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca originari del Canada destinati alla Comunità economica europea Numero di riferimento: Paese speditore: Canada Autorità competente: Department of Fisheries and Oceans Servizio ispettivo: Inspection Directorate I. Identificazione dei prodotti della pesca Descrizione del prodotto: - specie (nome scientifico): - stato e tipo di trattamento (1): Numero di codice (eventuale): Tipo d'imballaggio: Numero di colli: Peso netto: Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: II. Origine dei prodotti della pesca Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) riconosciuti dal Department of Fisheries and Oceans per l'esportazione verso la CEE: III. Destinazione dei prodotti della pesca I prodotti della pesca sono spediti da: (Luogo di spedizione) a: (Paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: IV. Attestato di sanità L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati: 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE; 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine; 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione; 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni perlomeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio. Fatto a , (Luogo) il (Data) Timbro ufficiale Firma dell'Ispettore ufficiale (Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, . . . ALLEGATO B Elenco degli stabilimenti riconosciuti /* Tabelle: v. GUCE */