Regolamento (CEE) n. 1718/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore delle sementi
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0103 - 0103
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0144
REGOLAMENTO (CEE) N. 1718/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore delle sementi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che l'aiuto istituito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3695/92 (3), può essere concesso per i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1546/75 della Commissione, del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2811/86 (5), stabilisce il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in base a criteri e a disposizioni giuridiche che sono stati profondamente modificati nel quadro del nuovo regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92; che, in base alle nuove disposizioni, il fatto con cui si raggiunge lo scopo economico interviene al momento del raccolto e può pertanto essere individuato nel 1o agosto di ogni campagna di commercializzazione; che il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile all'aiuto a favore dei produttori di sementi corrisponde pertanto a tale data;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il tasso da applicare per l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è il tasso di conversione agricolo in vigore il 1o agosto della campagna per la quale è concesso l'aiuto.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 1546/75 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(2) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 40.
(4) GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 14.
(5) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.