31993R2850

REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/93 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1993 che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell' olio d' oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93 e del superamento del quantitativo massimo garantito

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 20/10/1993 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/93 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1993 che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari della campagna di commercializzazione 1992/93 e del superamento del quantitativo massimo garantito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio , del 28 diciembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particulare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 diciembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 (3), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (5), in particolare l'articolo 4 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dell'olio d'oliva che devono essere divisi per il coefficiente 1,010495 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (7), a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente modifica dei pezzi e degli importi per ogni settore;

considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo, il prezzo di intervento, l'aiuto alla produzione di olio d'oliva e l'aiuto alla produzione a favore dei produttori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1551/93 del Consiglio (8); che le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo di intervento sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione (9); che l'aiuto complementare alla produzione concesso agli olivicoltori con una produzione inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna è stato fissato dall'articolo 5 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di intervento e l'aiuto al consumo applicabili in Spagna e in Portogallo corrispondono a quelli applicabili negli altri Stati membri;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 136/66/CEE ha esteso il regime dei quantitativi massimi garantiti al prezzo di intervento dell'olio d'oliva; che, per la campagna 1991/92, il quantitativo massimo garantito corretto è ammontato a 1 703 523 t, mentre la produzione stimata e la produzione definitiva dell'olio d'oliva per la stessa compagna ammontano rispettivamente a 1 664 300 t e a 1 728 539 t; che, a norma dell'articolo 4 bis succitato, occorre ridurre il prezzo di intervento per la campagna 1993/94 proporzionalmente al superamento del suddetto quantitativo massimo garantito accertato in base alla produzione definitiva della campagna 1991/92;

considerando che, da quanto precede, risulta che i prezzi di intervento fissati per la campagna 1993/94 dal regolamento (CEE) n. 1551/93 devono essere ridotti dell'1,45 %; che tale riduzione si applica al prezzo di intervento modificato a seguito dei succitati riallineamenti monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento, relative alle modifiche connesse ai riallineamenti monetari, sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu per la campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore dell'olio d'oliva sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(3) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

(8) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 17.

(9) GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 24.

ALLEGATO

"" ID="01">1.> ID="02">Prezzo indicativo dell'olio d'oliva> ID="03">317,82"> ID="01">2.> ID="02">Prezzo di intervento> ID="03">191,98"> ID="01">3.1.> ID="02">Maggiorazione applicabile all'olio d'oliva:"> ID="02">- extra vergine> ID="03">16,78"> ID="02">- vergine> ID="03">5,92"> ID="01">3.2.> ID="02">Riduzione applicabile all'olio d'oliva:"> ID="02">- vergine lampante (1o di acidità)> ID="03">9,87"> ID="01">4.> ID="02">Prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva> ID="03">190,06"> ID="01">5.> ID="02">Prezzo di entrata> ID="03">186,64"> ID="01">6.> ID="02">Aiuto alla produzione di olio d'oliva:"> ID="02">- in Spagna> ID="03">66,34"> ID="02">- in Portogallo> ID="03">66,34"> ID="02">- nella Comunità dei dieci> ID="03">88,18"> ID="01">7.> ID="02">Aiuto alla produzione agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna:"> ID="02">- in Spagna> ID="03">73,18"> ID="02">- in Portogallo> ID="03">73,18"> ID="02">- nella Comunità dei dieci> ID="03">95,87"> ID="02">- aiuto complementare> ID="03">2,96 ">

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