Direttiva 94/66/CE del Consiglio del 15 dicembre 1994 che modifica la direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 pag. 0083 - 0085
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0262
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0262
DIRETTIVA 94/66/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1994 che modifica la direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), considerando che i programmi di azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5), del 1983 (6), del 1987 (7) e del 1993 (8) pongono in rilievo l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico; considerando che la direttiva 88/609/CEE (9) non fissa valori limite per l'SO2 per i nuovi impianti di potenza termica nominale compresa tra 50 e 100 megawatt che utilizzano combustibili solidi; che tuttavia, nel suo allegato III, essa indica che, in base ad una relazione della Commissione, il Consiglio stabilirà i valori limite per le emissioni di questa categoria di impianti; considerando che nella relazione della Commissione al Consiglio sulla disponibilità di combustibile a basso tenore di zolfo si constata un miglioramento della situazione che aveva provocato un ritardo nella fissazione di detti valori limite ed, in particolare, la disponibilità sul mercato mondiale di quantità sufficienti di carbone a basso tenore di zolfo; che la combustione di tale tipo di carbone consente di raggiungere emissioni di So2 inferiori a 2 000 mg/Nm3 (*); considerando che, per i danni causati all'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è necessario fissare a tale livello i valori limite delle emissioni originarie dagli impianti di potenza termica nominale compresa tra 50 e 100 megawatt, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 88/609/CEE è modificata nel modo seguente: - l'allegato III è sostituito da quello che figura nell'allegato della presente direttiva; - all'articolo 4, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, gli Stati membri possono permettere che i nuovi impianti, la cui potenza termica nominale sia compresa tra 50 e 100 MW e che siano stati autorizzati entro la data limite stabilita per il recepimento della direttiva 94/66/CE (10)() nel diritto nazionale, siano tenuti a rispettare il valore limite previsto nell'allegato III soltanto entro il termine massimo di un anno a decorrere dalla suddetta data limite. » Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore. Essi ne infomano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente A. MERKEL (1) GU n. C 17 del 22. 1. 1993, pag. 12. (2) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 4. (3) Parere del Parlamento europeo del 14 settembre 1993 (GU n. C 268 del 4. 10. 1993, pag. 34), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994). (4) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1. (5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1. (6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1. (7) GU n. C 328 del 7. 2. 1987, pag. 1. (8) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1. (9) GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1. Direttiva modificata della direttiva 90/656/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 59). (10)() mg/Nm3 significa milligrammo per metro cubo normale o massa per volume di gas espresso in metri cubi riferiti a condizioni normalizzate di temperatura (273° Kelvin) e di pressione (101,3 kilopascal), previa deduzione del tenore di vapore acqueo. (11)() GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 83. ALLEGATO « ALLEGATO III VALORI LIMITE DI EMISSIONE DI BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) PER NUOVI IMPIANTI Combustibili solidi g g ».