Direttiva 94/69/CE della Commissione del 19 dicembre 1994 recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericoloseSVolume I e Volume IIS (Allegato I: N.006-001-00-2 a 650-015-00-7 e Allegato II: n. 006-076-00-1 a 649-550-00-9)
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1994 pag. 0001 - 1485
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 28 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 28 pag. 0003
DIRETTIVA 94/69/CE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante ventunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle dispozioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/101/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 28, considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alle procedure di classificazione ed etichettatura per ogni sostanza; considerando che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I deve essere adattato e completato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per inserirvi alcune sostanze complesse derivate dal carbone e dal petrolio e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e disposizioni specifiche per l'identificazione e l'etichettatura delle sostanze complesse derivate dal petrolio o dal carbone e dei preparati corrispondenti; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è così modificato: 1) La prefazione dell'allegato I della presente direttiva sostituisce quella dell'allegato I. 2) Le voci di cui all'allegato I della presente direttiva sostituiscono quelle dell'allegato I. 3) Le voci di cui all'allegato II della presente direttiva sono aggiunte per la prima volta all'allegato I. Articolo 2 Gli Stati membri attuano, al più tardi il 1° settembre 1996, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione >SPAZIO PER TABELLA>