31994R0777

Regolamento (CE) n. 777/94 del Consiglio del 29 marzo 1994 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 08/04/1994 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 56 pag. 0264
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 56 pag. 0264


REGOLAMENTO (CE) N. 777/94 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1994 recante deroga al regolamento (CEE) n. 1637/91 in ordine al pagamento di un'indennità ai produttori di latte per la riduzione dei quantitativi di riferimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1637/91 (3) ha stabilito in particolare un regime comunitario di finanziamento per l'abbandono della produzione lattiera in base al quale, subordinatamente ad alcune condizioni di ammissibilità, è concessa un'indennità da versare dopo la cessazione totale e definitiva, entro il 31 marzo 1992, della produzione lattiera; che detto regolamento contiene nell'allegato una dotazione finanziaria per Stato membro;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 dello stesso regolamento stabilisce che, se la dotazione finanziaria non è interamente utilizzata, l'importo disponibile è utilizzato per il pagamento di un'indennità all'insieme dei produttori il cui quantitativo di riferimento resta ridotto; che in taluni Stati membri questa disposizione ha impedito di destinare il finanziamento comunitario al proseguimento del regime di abbandono della produzione lattiera;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1560/93, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), il Consiglio ha destinato un contributo di 40 milioni di ECU a favore dei programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera; che nella situazione attuale è necessario, per molti aspetti, alimentare le riserve nazionali; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91 per assegnare ai programmi nazionali di abbandono della produzione lattiera l'importo del finanziamento comunitario che rimane a disposizione, che era stato destinato al versamento di un'indennità all'insieme dei produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, gli Stati membri possono utilizzare gli importi disponibili anche per il versamento di un'indennità di importo massimo di 10 ECU/100 kg all'anno, imputabile al finanziamento comunitario, alle condizioni previste all'articolo 8, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, a richiesta dei produttori interessati. I quantitativi così liberati sono riassegnati ai produttori di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1637/91, a meno che essi preferiscano ricevere l'indennità quale inizialmente prevista all'articolo 2, paragrafo 5, primo comma dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 23 del 27. 1. 1994, pag. 15.

(2) Parere reso l'11 marzo 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 30. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1188/92 (GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 1).

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

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