Regolamento (CE) n. 2197/95 della Commissione, del 18 settembre 1995, che modifica gli allegati ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali, e (CEE) n. 959/93, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 19/09/1995 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2197/95 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 1995 che modifica gli allegati ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali, e (CEE) n. 959/93, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3570/90 (2), in particolare l'articolo 6, visto il regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (3), in particolare l'articolo 10, considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è necessario effettuare talune modifiche tecniche agli allegati sopra menzionati ed estendere talune deroghe ai nuovi Stati membri; considerando che le misure previste sono conformi al parere del comitato permamente di statistica agraria istituito con decisione del Consiglio 72/279/CEE (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Al testo dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 sono apportate le seguenti aggiunte: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 La nota (5) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio è modificata come segue: « (5) L'invio dei dati relativi agli orti familiari è facoltativo per Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito. » Articolo 3 Al testo dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 959/93 sono apportate le seguenti aggiunte: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1995. Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione